Fonte: http://www.confesercentiparma.it
Si informa che è stato pubblicato in quindici articoli, su GU n. 300 del 23-12-13, il Decreto Legge n. 145 (ex schema DL ‘crescita bis’) recante gli attesi interventi urgenti concernenti l’avvio del piano "Destinazione Italia" per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. La ratio del provvedimento, in vigore a partire dal 24 dicembre u.s. e prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni, risiede nella necessità di adottare con straordinaria urgenza disposizioni per lo sviluppo economico del Paese, con particolare attenzione alle misure per l’avvio del predetto piano Destinazione Italia in diversi settori.
Evidenziamo a tal proposito, in estrema sintesi, gli aspetti salienti sui quali è imperniato l’intervento da parte del Governo.
Digitalizzazione e connettività delle piccole imprese
L’art. 6del decreto appena pubblicato prevede invece misure finalizzate a favorire la digitalizzazione e la connettività delle aziende (micro e PMI), che dunque potranno accedere ad appositi finanziamenti a fondo perduto tramite Voucher di importo non superiore a € 10.000 come da Regolamento CE n. 1998/2006 circa l’estensione degli artt. 87 e 88 Trattato ‘Funzionamento UE’ agli aiuti c.d. de minimis concessi ad imprese per l’acquisto di software, hardware ecc..
A tal riguardo, occorre ricordare che successivi decreti interministeriali (MSE di concerto con il MEF) stabiliranno l’ammontare dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali europei per non oltre € 100 milioni, nonché lo schema standard del bando e le modalità di erogazione dei contributi.
_________________________________________________________________________________________________
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Art. 6 - Digitalizzazione e connettività delle piccole imprese
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono
adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite
Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette
piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento
previste nella proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del
Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le Regioni in misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di
commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi
di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014».
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data
dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti
stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato
decreto-legge n. 179 del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del
Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui
al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,
sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di
imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano
l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e
fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento , sono
definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita' per
usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo
di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.