Fonte: http://www.confesercentiparma.it
Si informa che è stato pubblicato in quindici articoli, su GU n. 300 del 23-12-13, il Decreto Legge n. 145 (ex schema DL ‘crescita bis’) recante gli attesi interventi urgenti concernenti l’avvio del piano "Destinazione Italia" per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. La ratio del provvedimento, in vigore a partire dal 24 dicembre u.s. e prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni, risiede nella necessità di adottare con straordinaria urgenza disposizioni per lo sviluppo economico del Paese, con particolare attenzione alle misure per l’avvio del predetto piano Destinazione Italia in diversi settori.
Evidenziamo a tal proposito, in estrema sintesi, gli aspetti salienti sui quali è imperniato l’intervento da parte del Governo.
Bonus fiscale per ricerca e sviluppo
In base all’art. 3 del provvedimento, è stabilita l'istituzione di un credito di imposta in favore delle imprese che investano in attività di ricerca e di sviluppo, a valere sulla proposta nazionale concernente la prossima programmazione dei Fondi strutturali UE per il periodo 2014-2020 previa verifica di conformità alle linee di intervento ivi contemplate.
Le procedure attuative e la decorrenza di tale credito d’imposta, che nel prossimo triennio disporrà di risorse finanziarie per un importo complessivo non superiore a € 600 milioni, saranno definite con apposito decreto interministeriale (MSE di concerto con il MEF) nell'ambito del sopra richiamato programma operativo di riferimento.
_________________________________________________________________________________________________
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Art. 3 - Bonus Fiscale per ricerca e sviluppo
Art. 3
Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che
investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite massimo
complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui
modalita' operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito
del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per
ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno
dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le
universita' e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da
fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma
12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle
risorse di cui al successivo comma 14.
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro
emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di
euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma
operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le
cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e
le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla
conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese
sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese
sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita'
di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero
dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.