(3129) Decreto legg n.145/2013 "Destinazione Italia", recante alcune misure urgenti per lo svilupo economico del Paese

 

Fonte: http://www.confesercentiparma.it

Si informa che è stato pubblicato in quindici articoli, su GU n. 300 del 23-12-13, il Decreto Legge n. 145 (ex schema DL ‘crescita bis’) recante gli attesi interventi urgenti concernenti l’avvio del piano "Destinazione Italia" per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per  l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. La ratio del provvedimento, in vigore a partire dal 24 dicembre u.s. e prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni, risiede nella necessità di adottare con straordinaria urgenza disposizioni per lo sviluppo economico del Paese, con particolare attenzione alle misure per l’avvio del predetto piano Destinazione Italia in diversi settori.

Evidenziamo a tal proposito, in estrema sintesi, gli aspetti salienti sui quali è imperniato l’intervento da parte del Governo.

Incentivi ad autoimprenditorialità ed autoimpiego

  Il successivo art. 2 del nuovo DL introduce altresì alcune sostanziali modifiche al vigente testo del D.Lgs n. 185/2000 e ss. integrazioni, ai fini di un ulteriore ampliamento dell’area territoriale del nostro Paese interessata agli incentivi per la promozione di società la cui maggioranza sia in capo a soci di età compresa tra 18 e 35 anni (autoimprenditorialità), nonché per l’avvio di attività sotto forma di ditta individuale o società - di persone o di capitali - in affiliazione commerciale con Franchisor (autoimpiego).

  Pertanto saranno coinvolte nella possibilità di accedere alle sopra descritte agevolazioni non soltanto le aziende aventi sede nelle Regioni del Mezzogiorno italiano appartenenti per tradizione comunitaria al c.d. obiettivo 1, ma anche le imprese appartenenti alle altre Regioni del territorio del nostro Paese.

Bonus fiscale per ricerca e sviluppo

   In base all’art. 3 del provvedimento, è stabilita l'istituzione di un credito di imposta in favore delle imprese che investano in attività di ricerca e di sviluppo, a valere sulla proposta nazionale concernente la prossima programmazione dei Fondi strutturali UE per il periodo 2014-2020 previa verifica di conformità alle linee di intervento ivi contemplate.

   Le procedure attuative e la decorrenza di tale credito d’imposta, che nel prossimo triennio disporrà di risorse finanziarie per un importo complessivo non superiore a € 600 milioni, saranno definite con apposito decreto interministeriale (MSE di concerto con il MEF) nell'ambito del sopra richiamato programma operativo di riferimento.

Internazionalizzazione delle aziende italiane

   Il decreto legge prevede inoltre all’art. 5 un incremento pari ad € 22.594.000 delle risorse finanziarie a valere sul “Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese”, misura valida per l’anno 2014 e finalizzata espressamente a potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la promozione dell'immagine del prodotto nazionale nel mondo.

   Si ricorda a tal riguardo che il relativo aumento delle disponibilità del predetto Fondo avranno luogo tramite impiego di pari ammontare delle risorse in essere presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale “Industria    e Servizi” 1989/93-Misura 2.2.

   Pertanto tali giacenze finanziarie verranno a tal fine ristanziate tra le entrate dello Stato, nonché riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

 Digitalizzazione e connettività delle piccole imprese 

  L’art. 6del decreto appena pubblicato prevede invece misure finalizzate a favorire la digitalizzazione e la connettività delle aziende (micro e PMI), che dunque potranno accedere ad appositi finanziamenti a fondo perduto tramite Voucher di importo non superiore a € 10.000 come da Regolamento CE n. 1998/2006 circa l’estensione degli artt. 87 e 88 Trattato ‘Funzionamento UE’ agli aiuti c.d. de minimis concessi ad imprese per l’acquisto di software, hardware ecc..

  A tal riguardo, occorre ricordare che successivi decreti interministeriali (MSE di concerto con il MEF) stabiliranno l’ammontare dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali europei per non oltre € 100 milioni, nonché lo schema standard del bando e le modalità di erogazione dei contributi.

 

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 Link: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-23&atto.codiceRedazionale=13G00189&elenco30giorni=true

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145 

Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013

 

 

  Art. 2.   (Incentivi ad autoimprenditorialità ed autoimpiego)

                              Benefici

  1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui  al  presente  Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli  investimenti,  a  un  tasso
pari a zero, della  durata  massima  di  8  anni  e  di  importo  non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile,  ai  sensi  e  nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
trattato agli  aiuti  d'importanza  minore  ("de  minimis")  e  delle
eventuali    successive    disposizioni    comunitarie    applicabili
modificative del predetto regolamento.
  2. I mutui di  cui  al  comma  1  possono  essere  assistiti  dalle
garanzie  previste  dal  codice  civile  e  da  privilegio  speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

                               Art. 3.

                        Soggetti beneficiari

  1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al  presente  Capo
le imprese:
    a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di  presentazione
della domanda di agevolazione;
    b) di micro e  piccola  dimensione,  secondo  la  classificazione
contenuta nell'Allegato 1  al  regolamento  (CE)  n.  800/2008  della
Commissione del 6 agosto 2008;
    c) costituite in forma societaria;
    d) in cui la compagine societaria  sia  composta,  per  oltre  la
meta' numerica dei soci e di quote  partecipazione,  da  soggetti  di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

                               Art. 4.


                        Progetti finanziabili

  1. Possono essere finanziate, secondo  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo  24  e  fatti  salvi  le
esclusioni e i limiti  previsti  dal  regolamento  e  dalle  relative
disposizioni  modificative  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,   le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative  alla  produzione  di  beni  nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti  agricoli  ovvero
alla  fornitura  di  servizi  alle  imprese,  nonche'  le  iniziative
relative agli ulteriori  settori  di  particolare  rilevanza  per  lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile  individuati  con  il  predetto
decreto.
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                             Art. 4-bis.


                   Risorse finanziarie disponibili

  1. La concessione delle agevolazioni di cui  al  presente  Capo  e'
disposta a valere sulle disponibilita' del  Fondo  rotativo  previsto
dall'articolo 4  del  decreto  30  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  14  del  19  gennaio  2005,   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  derivanti  dai  rientri  dei  mutui
concessi ai sensi del presente decreto.  Le  predette  disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse  derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
    c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
    d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al  comma  1,  le  parole:  «di  cui  all'articolo  3»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
      2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al  comma
01»;
      3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
    «3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi  del  presente  Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui  a
tasso agevolato.»;
      e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono  inserite  le  seguenti:  «Fatto  salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
      f)  al  comma  2  dell'articolo  23  dopo  le  parole:   «della
programmazione economica» sono inserite le  seguenti:  «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito il  Ministro  della  coesione  territoriale  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»;
      g) all'articolo  23,  dopo  il  comma  4-bis,  e'  aggiunto  il
seguente:
    «4-ter. Per l'attuazione degli interventi di  cui  al  Titolo  I,
Capo III si applica il decreto 28  dicembre  2006,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8  gennaio  2007,  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
      h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   relativamente   alle
disposizioni di cui al Capo 0I del  Titolo  I,  nonche'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui  al
titolo II, fissano con uno o  piu'  regolamenti,  da  emanarsi  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e  modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto.  Per
gli interventi  di  cui  al  Capo  III  del  Titolo  I,  il  predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi  termini,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
  2. All'articolo  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  le  parole:  «che,  a  seguito  di  istanza  di
riconoscimento  della  regione  interessata»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico  anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
    b) al comma 2, ultimo periodo,  la  parola:  «esclusivamente»  e'
sostituita dalla seguente: «anche»;
    c) al comma 5, le parole da:  «La  concessione  di  finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «La  concessione  di  agevolazioni  per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle   concesse   sotto   forma   di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui  al
comma 8-bis,»;
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  «8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  della  presente
disposizione,  disciplina  le   condizioni   e   le   modalita'   per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli  articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge   15   maggio   1989,   n.   181,   come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di  crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».

 

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Art. 3 - Bonus Fiscale per ricerca e sviluppo

 

Art. 3


        Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo

  1.  A  valere  sulla  proposta  nazionale  relativa  alla  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a  favore  delle  imprese  che
investono in attivita' di ricerca  e  sviluppo,  nel  limite  massimo
complessivo di euro 600 milioni per il  triennio  2014-2016,  le  cui
modalita' operative e la cui decorrenza  sono  definite,  nell'ambito
del programma operativo di  riferimento,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino  ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo  di  spesa  delle  risorse  individuate  per
ciascun  anno  ai  sensi  del  comma   1,   a   tutte   le   imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni  aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche'  dal  regime  contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi  annuali  di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati  in  ciascuno
dei  periodi  d'imposta  con  decorrenza  dal  periodo   di   imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e  fino  alla  chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
  3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti  attivita'  di
ricerca e sviluppo:
    a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili;
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
  4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le  modifiche
ordinarie o periodiche apportate a  prodotti,  linee  di  produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e  altre  operazioni  in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5.  Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta   sono
ammissibili le spese relative a:
    a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988,  recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati   nell'esercizio   di   attivita'   commerciali,   arti   e
professioni,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla  misura  e  al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e  comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
    c)  costi  della  ricerca  svolta  in   collaborazione   con   le
universita' e gli  organismi  di  ricerca,  quella  contrattuale,  le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza  da
fonti esterne.
  6. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  7. Per fruire  del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte  dal  Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo  comma
12.
  8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di  cui  al
presente articolo, il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di  societa'  in  house
ovvero di  societa'  o  enti  in  possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta'  scelti,  sulla   base   di
un'apposita gara, secondo le modalita'  e  le  procedure  di  cui  al
decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163.  Agli  oneri  della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per  cento  delle
risorse di cui al successivo comma 14.
  9. Per la verifica della corretta fruizione del  credito  d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico  e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal  decreto  di  cui  al
comma 12 del presente articolo.
  10. I controlli sono svolti sulla base di  apposita  documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del  2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non  soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale  devono
comunque avvalersi della certificazione di  un  revisore  legale  dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti  quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo  27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile  della
revisione,  nell'assunzione  dell'incarico,  osserva  i  principi  di
indipendenza  elaborati  ai  sensi  dell'articolo  10   del   decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39  e,  in  attesa  della   loro
emanazione, dal  codice  etico  dell'IFAC.  Le  spese  sostenute  per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro  il  limite  massimo  di
euro 5.000.
  11. Nei confronti del revisore legale  dei  conti  che  incorre  in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per  il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
  12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi  entro  30
giorni  dall'adozione  dell'intervento  all'interno   del   programma
operativo nazionale di riferimento,  sono  adottate  le  disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese  in  bilancio,   le   modalita'   di   verifica   e   controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4  e  5,  nonche'  le
cause  di  decadenza  e  revoca  del  beneficio,  le   modalita'   di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente  e
le eventuali relative  maggiorazioni.  La  procedura  telematica  per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica  ex  ante  sulla
conformita'  delle  spese  di  ricerca  e  sviluppo  che  le  imprese
sostengono  ed  una  ex  post  sull'effettiva  entita'  delle   spese
sostenute.  Qualora  le  spese  effettivamente  sostenute   risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle  dichiarate,  la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per  cento  al  40  per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
  13. Le risorse  individuate  nell'ambito  del  Programma  Operativo
Nazionale di  riferimento  per  il  cofinanziamento  del  credito  di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata  del  bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette  finalita'
di spesa,  ad  apposito  programma  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze. A  tal  fine,  il  Ministero
dello sviluppo economico  comunica  al  Fondo  di  rotazione  di  cui
all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  gli  importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.

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Art. 6  - Digitalizzazione  e connettività delle piccole imprese

Art. 6

Misure per favorire la  digitalizzazione  e  la  connettivita'  delle
  piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
  televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria
  1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole  e  medie  imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della  prossima
programmazione 2014-2020 dei  fondi  strutturali  comunitari,  previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in  essa  previste
ed  a  seguito  dell'approvazione  della  Commissione  europea,  sono
adottati interventi per il finanziamento  a  fondo  perduto,  tramite
Voucher di importo non superiore  a  10.000  euro,  conformemente  al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre  2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  di  importanza  minore
(«de minimis»), concessi  ad  imprese  per  l'acquisto  di  software,
hardware o servizi che consentano  il  miglioramento  dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi'  finanziare  la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale  delle  suddette
piccole e medie imprese.
  2. Previa verifica  della  coerenza  con  le  linee  di  intervento
previste   nella   proposta   nazionale   relativa   alla    prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da  parte  della  Commissione  europea  del
Programma  Operativo  Nazionale  relativo  alla   Competitivita'   di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico,  con  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo  economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di  100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La  somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita  tra  le  Regioni  in  misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere  di
commercio operanti nelle singole Regioni.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabiliti  lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei  contributi
di cui al presente articolo.
  4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
    b) al comma 1, lettera a), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
    c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole:  «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese  con  un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
    d) al comma 1, lettera b), dopo  il  numero  1)  e'  inserito  il
seguente: «1-bis) per le imprese con  un  numero  di  utenti  pari  o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
  5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono  sostituite  dalle  seguenti:  «30
giugno 2014».
  6. All'articolo 6  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    «4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano  a  fare  data
dal 30 giugno 2014  per  i  contratti  stipulati  in  forma  pubblica
amministrativa e a far data dal  1°  gennaio  2015  per  i  contratti
stipulati mediante scrittura privata.».
  7. Sono validi gli accordi di cui  all'articolo  15,  comma  2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui  all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio  2013  e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma  4,  del  citato
decreto-legge n. 179 del 2012.
  8. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per  il  servizio  televisivo   digitale   terrestre   le   frequenze
riconosciute  a  livello  internazionale  ed  utilizzate  dai   Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete  televisivi
in Italia ed oggetto  di  accertate  situazioni  interferenziali.  La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere  luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014.  Alla  scadenza  del  predetto
termine, in caso di mancata  liberazione  delle  suddette  frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore  preavviso  alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo  98  del
Codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
  9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione,  entro  il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media  audiovisivi,  di  misure  economiche  di  natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella  misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a.  in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23
gennaio 2004, finalizzate  al  volontario  rilascio  di  porzioni  di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui  al  comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse  di  cui
al primo periodo che residuino successivamente  all'erogazione  delle
misure economiche di natura compensativa di cui al  medesimo  periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per  l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.
  10. Nell'ambito di apposito  Programma  Operativo  Nazionale  della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi  strutturali  comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee  di  intervento  in  essa
previste ed a seguito dell'approvazione  della  Commissione  europea,
sono adottati interventi per  il  riconoscimento  di  un  credito  di
imposta per le spese documentate  e  sostenute  da  piccole  e  medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi  di  rete  fissa  e  mobile  che  consentano
l'attivazione dei servizi di  connettivita'  digitale  con  capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11  e
fino al 2016, nella percentuale  del  65%  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di  20.000  euro  e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
  11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni  dall'adozione  dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento  ,  sono
definite,  conformemente  al  regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della
Commissione del 15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione  degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea
agli aiuti di importanza minore  («de  minimis»),  le  modalita'  per
usufruire del credito d'imposta  di  cui  al  comma  10,  inclusa  la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale  e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai  fini  delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria  per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del  limite  massimo
di risorse stanziate.
  12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile  con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
  13. Il credito d'imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel  corso  del  quale  il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive  modificazioni,  ed  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  14. Le risorse individuate ai sensi  del  comma  11,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato e  successivamente  riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10  a  13,  ad  apposito
programma dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. A tal fine,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali  riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare  all'entrata  del  bilancio
dello Stato.