Fonte: http://www.confesercentiparma.it
Si informa che è stato pubblicato in quindici articoli, su GU n. 300 del 23-12-13, il Decreto Legge n. 145 (ex schema DL ‘crescita bis’) recante gli attesi interventi urgenti concernenti l’avvio del piano "Destinazione Italia" per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. La ratio del provvedimento, in vigore a partire dal 24 dicembre u.s. e prossimo alla conversione in legge ordinaria con eventuali modificazioni, risiede nella necessità di adottare con straordinaria urgenza disposizioni per lo sviluppo economico del Paese, con particolare attenzione alle misure per l’avvio del predetto piano Destinazione Italia in diversi settori.
Evidenziamo a tal proposito, in estrema sintesi, gli aspetti salienti sui quali è imperniato l’intervento da parte del Governo.
Incentivi ad autoimprenditorialità ed autoimpiego
Il successivo art. 2 del nuovo DL introduce altresì alcune sostanziali modifiche al vigente testo del D.Lgs n. 185/2000 e ss. integrazioni, ai fini di un ulteriore ampliamento dell’area territoriale del nostro Paese interessata agli incentivi per la promozione di società la cui maggioranza sia in capo a soci di età compresa tra 18 e 35 anni (autoimprenditorialità), nonché per l’avvio di attività sotto forma di ditta individuale o società - di persone o di capitali - in affiliazione commerciale con Franchisor (autoimpiego).
Pertanto saranno coinvolte nella possibilità di accedere alle sopra descritte agevolazioni non soltanto le aziende aventi sede nelle Regioni del Mezzogiorno italiano appartenenti per tradizione comunitaria al c.d. obiettivo 1, ma anche le imprese appartenenti alle altre Regioni del territorio del nostro Paese.
Bonus fiscale per ricerca e sviluppo
In base all’art. 3 del provvedimento, è stabilita l'istituzione di un credito di imposta in favore delle imprese che investano in attività di ricerca e di sviluppo, a valere sulla proposta nazionale concernente la prossima programmazione dei Fondi strutturali UE per il periodo 2014-2020 previa verifica di conformità alle linee di intervento ivi contemplate.
Le procedure attuative e la decorrenza di tale credito d’imposta, che nel prossimo triennio disporrà di risorse finanziarie per un importo complessivo non superiore a € 600 milioni, saranno definite con apposito decreto interministeriale (MSE di concerto con il MEF) nell'ambito del sopra richiamato programma operativo di riferimento.
Internazionalizzazione delle aziende italiane
Il decreto legge prevede inoltre all’art. 5 un incremento pari ad € 22.594.000 delle risorse finanziarie a valere sul “Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese”, misura valida per l’anno 2014 e finalizzata espressamente a potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la promozione dell'immagine del prodotto nazionale nel mondo.
Si ricorda a tal riguardo che il relativo aumento delle disponibilità del predetto Fondo avranno luogo tramite impiego di pari ammontare delle risorse in essere presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale “Industria e Servizi” 1989/93-Misura 2.2.
Pertanto tali giacenze finanziarie verranno a tal fine ristanziate tra le entrate dello Stato, nonché riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il 2014 del Ministero dello sviluppo economico.
Digitalizzazione e connettività delle piccole imprese
L’art. 6del decreto appena pubblicato prevede invece misure finalizzate a favorire la digitalizzazione e la connettività delle aziende (micro e PMI), che dunque potranno accedere ad appositi finanziamenti a fondo perduto tramite Voucher di importo non superiore a € 10.000 come da Regolamento CE n. 1998/2006 circa l’estensione degli artt. 87 e 88 Trattato ‘Funzionamento UE’ agli aiuti c.d. de minimis concessi ad imprese per l’acquisto di software, hardware ecc..
A tal riguardo, occorre ricordare che successivi decreti interministeriali (MSE di concerto con il MEF) stabiliranno l’ammontare dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali europei per non oltre € 100 milioni, nonché lo schema standard del bando e le modalità di erogazione dei contributi.
_________________________________________________________________________________________________
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 145
Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. (13G00189) (GU Serie Generale n.300 del 23-12-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/12/2013
Art. 2. (Incentivi ad autoimprenditorialità ed autoimpiego)
Benefici
1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo
sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso
pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non
superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei
limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") e delle
eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili
modificative del predetto regolamento.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle
garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale,
acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.
Art. 3.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo
le imprese:
a) costituite da non piu' di sei mesi alla data di presentazione
della domanda di agevolazione;
b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione
contenuta nell'Allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione del 6 agosto 2008;
c) costituite in forma societaria;
d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la
meta' numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di
eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Art. 4.
Progetti finanziabili
1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le
esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative
disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le
iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro,
relative alla produzione di beni nei settori dell'industria,
dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero
alla fornitura di servizi alle imprese, nonche' le iniziative
relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo
sviluppo dell'imprenditoria giovanile individuati con il predetto
decreto.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 4-bis.
Risorse finanziarie disponibili
1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo e'
disposta a valere sulle disponibilita' del Fondo rotativo previsto
dall'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, del Ministro
dell'economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui
concessi ai sensi del presente decreto. Le predette disponibilita'
possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti
dalla programmazione nazionale e comunitaria.».
c) sono abrogati i Capi I, II e IV del Titolo I;
d) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 3» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al presente Capo»;
2) al comma 2 e al comma 3, le parole: «di cui all'articolo 2»,
sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «di cui al comma
01»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le agevolazioni concedibili ai sensi del presente Capo
possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a
tasso agevolato.»;
e) all'articolo 23, comma 1, prima delle parole: «Alla societa'
Sviluppo Italia S.p.a.», sono inserite le seguenti: «Fatto salvo
quanto previsto dal comma 4-ter del presente articolo»;
f) al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: «della
programmazione economica» sono inserite le seguenti: «relativamente
al Titolo II del presente decreto e con il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministro della coesione territoriale e il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente al Titolo I del
presente decreto»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4-bis, e' aggiunto il
seguente:
«4-ter. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo I,
Capo III si applica il decreto 28 dicembre 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e successive modificazioni.»;
h) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle
disposizioni di cui al Capo 0I del Titolo I, nonche' il Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, relativamente alle disposizioni di cui al
titolo II, fissano con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, criteri e modalita'
di concessione delle agevolazioni previste nel presente decreto. Per
gli interventi di cui al Capo III del Titolo I, il predetto
regolamento e' emanato, entro i medesimi termini, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
2. All'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che, a seguito di istanza di
riconoscimento della regione interessata» sono sostituite dalle
seguenti: «riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche
a seguito di istanza della regione interessata, che», e le parole da:
«Non sono oggetto» a: «competenza regionale» sono soppresse;
b) al comma 2, ultimo periodo, la parola: «esclusivamente» e'
sostituita dalla seguente: «anche»;
c) al comma 5, le parole da: «La concessione di finanziamenti
agevolati» fino a: «nell'ambito dei progetti di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di
finanziamento agevolato, e' applicabile, prioritariamente nell'ambito
dei progetti di cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al
comma 8-bis,»;
d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura
non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli
5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come
successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui
al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione.».
-------------------
Art. 3 - Bonus Fiscale per ricerca e sviluppo
Art. 3
Credito d'imposta per attivita' di ricerca e sviluppo
1. A valere sulla proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, e' disposta
l'istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che
investono in attivita' di ricerca e sviluppo, nel limite massimo
complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui
modalita' operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito
del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi del comma 12.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto, fino ad
un importo massimo annuale di euro 2.500.000 per ciascun beneficiario
e nel limite complessivo di spesa delle risorse individuate per
ciascun anno ai sensi del comma 1, a tutte le imprese,
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali,
dal settore economico in cui operano, nonche' dal regime contabile
adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di
spesa nelle attivita' di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno
dei periodi d'imposta con decorrenza dal periodo di imposta
determinato con il decreto di cui al comma 12 e fino alla chiusura
del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016, a condizione che
siano sostenute spese per attivita' di ricerca e sviluppo almeno pari
a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta.
3. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo:
a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale
finalita' l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di
fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di
sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Puo'
trattarsi anche di altre attivita' destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti
nuovi prodotti, processi e servizi; tali attivita' possono
comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra
documentazione, purche' non siano destinati a uso commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi cosi'
generati dai costi ammissibili;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a
condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali.
4. Non si considerano attivita' di ricerca e sviluppo le modifiche
ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in
corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono
ammissibili le spese relative a:
a) personale impiegato nelle attivita' di ricerca e sviluppo;
b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante
coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali
impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali, arti e
professioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, in relazione alla misura e al
periodo di utilizzo per l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque
con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva;
c) costi della ricerca svolta in collaborazione con le
universita' e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le
competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da
fonti esterne.
6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
7. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza
telematica mediante le modalita' tecniche predisposte dal Ministero
dello sviluppo economico secondo quanto previsto al successivo comma
12.
8. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al
presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potra'
avvalersi sulla base di apposita convenzione, di societa' in house
ovvero di societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri della
convenzione si provvede nel limite massimo dell'uno per cento delle
risorse di cui al successivo comma 14.
9. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta
di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico e
l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di
competenza secondo le modalita' individuate dal decreto di cui al
comma 12 del presente articolo.
10. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro
della revisione legale di cui al decreto legislativo n. 39 del 2010.
Tale certificazione va allegata al bilancio. Le imprese non soggette
a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono
comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei
conti o di una societa' di revisione legale dei conti iscritti quali
attivi nel registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39. Il revisore o professionista responsabile della
revisione, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e, in attesa della loro
emanazione, dal codice etico dell'IFAC. Le spese sostenute per
l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui
al precedente periodo sono ammissibili entro il limite massimo di
euro 5.000.
11. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in
colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il
rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30
giorni dall'adozione dell'intervento all'interno del programma
operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni
applicative necessarie, ivi comprese le modalita' di iscrizione delle
spese in bilancio, le modalita' di verifica e controllo
dell'effettivita' delle spese sostenute e della coerenza delle stesse
con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonche' le
cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalita' di
restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente e
le eventuali relative maggiorazioni. La procedura telematica per
usufruire del credito d'imposta prevede una verifica ex ante sulla
conformita' delle spese di ricerca e sviluppo che le imprese
sostengono ed una ex post sull'effettiva entita' delle spese
sostenute. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino
inferiori di oltre il 20 per cento rispetto a quelle dichiarate, la
misura dell'agevolazione sara' ridotta dal 50 per cento al 40 per
cento sempre che permanga la spesa incrementale.
13. Le risorse individuate nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale di riferimento per il cofinanziamento del credito di
imposta del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalita'
di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, il Ministero
dello sviluppo economico comunica al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi
comunitari e nazionali riconosciuti a titolo di credito di imposta da
versare all'entrata del bilancio dello Stato.
----------------
Art. 6 - Digitalizzazione e connettività delle piccole imprese
Art. 6
Misure per favorire la digitalizzazione e la connettivita' delle
piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio
televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed editoria
1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e
l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese,
nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste
ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono
adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite
Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software,
hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettivita' a
banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresi' finanziare la
formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette
piccole e medie imprese.
2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento
previste nella proposta nazionale relativa alla prossima
programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a
seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del
Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitivita' di
responsabilita' del Ministero dello sviluppo economico, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico,
e' stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100
milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale. La somma
cosi' individuata dal CIPE e' ripartita tra le Regioni in misura
proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di
commercio operanti nelle singole Regioni.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti lo
schema standard di bando e le modalita' di erogazione dei contributi
di cui al presente articolo.
4. All'articolo 1 dell'allegato n. 10 al codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: «111.000,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti»;
c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «66.500,00
euro» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle imprese con un
numero di utenti pari o inferiore a 50.000»;
d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) e' inserito il
seguente: «1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o
inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti».
5. All'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
le parole: «1° gennaio 2013», sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014».
6. All'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data
dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti
stipulati mediante scrittura privata.».
7. Sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non
stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e
fino alle date in cui la stipula in modalita' non elettronica diventa
obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma
2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato
decreto-legge n. 179 del 2012.
8. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
avvia le procedure per escludere dalla pianificazione delle frequenze
per il servizio televisivo digitale terrestre le frequenze
riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi
confinanti, pianificate ed assegnate ad operatori di rete televisivi
in Italia ed oggetto di accertate situazioni interferenziali. La
liberazione delle frequenze di cui al primo periodo deve avere luogo
entro e non oltre il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto
termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze,
l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla
disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della
polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del
Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti i criteri e le modalita' per l'attribuzione, entro il
31 dicembre 2014, in favore degli operatori abilitati alla diffusione
di servizi di media audiovisivi, di misure economiche di natura
compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei
contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura
massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in
via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 30
dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23
gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di
spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma
8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui
al primo periodo che residuino successivamente all'erogazione delle
misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo
possono essere utilizzate, per le stesse finalita', per l'erogazione
di indennizzi eventualmente dovuti.
10. Nell'ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della
prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari,
previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa
previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea,
sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di
imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie
imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del
6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese,
e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano
l'attivazione dei servizi di connettivita' digitale con capacita'
uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta e' riconosciuto a
decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e
fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro e
nella misura massima complessiva di 50 milioni di euro a valere sulla
proposta nazionale relativa alla programmazione 2014-2020.
11. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, da emanare entro 30 giorni dall'adozione dell'intervento
all'interno del programma operativo nazionale di riferimento , sono
definite, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della
Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti di importanza minore («de minimis»), le modalita' per
usufruire del credito d'imposta di cui al comma 10, inclusa la
certificazione del prestatore del servizio di connessione digitale e
le modalita' di comunicazione delle spese effettuate, ai fini delle
verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, il regime dei
controlli sulle spese nonche' ogni altra disposizione necessaria per
il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo
di risorse stanziate.
12. Il credito di imposta di cui al comma 10 non e' cumulabile con
l'agevolazione prevista dal comma 1.
13. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il
beneficio e' maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito,
ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
14. Le risorse individuate ai sensi del comma 11, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate,
per le finalita' di spesa di cui ai commi da 10 a 13, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico
comunica al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, gli importi comunitari e nazionali riconosciuti
a titolo di credito di imposta da versare all'entrata del bilancio
dello Stato.