Un commissario per sostituire gli enti inadempienti. Il governo, ricorrendo a un commissario straordinario, potrà sostituirsi alle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Art. 9 Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei
1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
grado e le istituzioni educative, le istituzioni universitarie, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti
pubblici non economici nazionali, le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti a dare precedenza,
nella trattazione degli affari di competenza, ai procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi
alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale e
alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con i
medesimi fondi.
((2. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e dei progetti cofinanziati con fondi strutturali
europei e di sottoutilizzazione dei relativi finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in caso di inerzia o
inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare la competitivita',
la coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione secondo le modalita' procedurali individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dalle disposizioni vigenti in materia di interventi sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di investimenti nel caso di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel caso di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche attraverso
la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attivita' di
competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie per
l'autorizzazione e per l'effettiva realizzazione degli interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. A tal
fine, le amministrazioni interessate possono avvalersi di quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni.))
3. (((soppresso).))
((3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle
spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali europei 2007-2013 e per evitare di incorrere nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai regolamenti europei,
le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali o
nazionali che hanno disponibilita' di risorse sui relativi assi
territoriali o urbani attingono direttamente agli interventi
candidati dai comuni al piano nazionale per le citta', di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, stipulando
accordi diretti con i comuni proponenti, a condizione che tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei citati programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a cui partecipano
le autorita' di gestione dei programmi operativi regionali e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che provvede a supportare le
autorita' competenti nell'istruttoria di tutti gli adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni dalla
costituzione del tavolo tecnico tra l'ANCI, il Ministro per la
coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definite le linee di indirizzo per la stipulazione degli accordi
diretti tra i comuni e le autorita' di gestione nonche' per il
raccordo tra le attivita' di supporto alla stipulazione di tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema
dei programmi di capacity building della programmazione regionale
unitaria.))
4. ( ((soppresso).))
5. Le risorse economiche ((rivenienti)) dal Fondo di solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite, per quanto di rispettiva spettanza, alle gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi, ovvero, in
mancanza, alle amministrazioni competenti, fermo il ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto
in sede europea.
Riferimenti normativi
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, e' stato
pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- si riporta l'art. 120 della Costituzione:
"120. La Regione non puo' istituire dazi di
importazione o esportazione o transito tra le Regioni, ne'
adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra le
Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
l'incolumita' e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo
richiedono la tutela dell'unita' giuridica o dell'unita'
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.
La legge definisce le procedure atte a garantire che i
poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del
principio di sussidiarieta' e del principio di leale
collaborazione."
-si riporta l'articolo 8 della Legge 5-6-2003, n. 131
recante Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3,
pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132:
"Art.8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo.
1. Nei casi e per le finalita' previsti dall'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112"
- si riportano gli artt. 5 e 11 della L. 23-8-1988 n.
400 recante Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
"Art.5. Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei
ministri.
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome del
Governo:
a) comunica alle Camere la composizione del Governo e
ogni mutamento in essa intervenuto;
b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni di cui alla
lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
o a mezzo di un ministro espressamente delegato, la
questione di fiducia;
c) sottopone al Presidente della Repubblica le leggi
per la promulgazione; in seguito alla deliberazione del
Consiglio dei ministri, i disegni di legge per la
presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi dei
decreti aventi valore o forza di legge, dei regolamenti
governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
d) controfirma gli atti di promulgazione delle leggi
nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
del Consiglio dei ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il ministro proponente, gli
altri atti indicati dalla legge;
e) presenta alle Camere i disegni di legge di
iniziativa governativa e, anche attraverso il ministro
espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
cui all'articolo 72 della Costituzione;
f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11 marzo
1953, n. 87, e promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle decisioni della Corte
costituzionale. Riferisce inoltre periodicamente al
Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le
linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. Segnala
altresi', anche su proposta dei ministri competenti, i
settori della legislazione nei quali, in relazione alle
questioni di legittimita' costituzionale pendenti, sia
utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
Governo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
a) indirizza ai ministri le direttive politiche ed
amministrative in attuazione delle deliberazioni del
Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
responsabilita' di direzione della politica generale del
Governo;
b) coordina e promuove l'attivita' dei ministri in
ordine agli atti che riguardano la politica generale del
Governo;
c) puo' sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri
nella riunione immediatamente successiva;
c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni
sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra
amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla
definizione di atti e provvedimenti;
d) concorda con i ministri interessati le pubbliche
dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta,
eccedendo la normale responsabilita' ministeriale, possano
impegnare la politica generale del Governo;
e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialita',
il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e
promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare
rilevanza puo' richiedere al ministro competente relazioni
e verifiche amministrative;
f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attivita'
secondo gli obiettivi indicati dalle leggi che ne
definiscono l'autonomia e in coerenza con i conseguenti
indirizzi politici e amministrativi del Governo;
g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
particolari Comitati di ministri, con il compito di
esaminare in via preliminare questioni di comune
competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
del Governo e su problemi di rilevante importanza da
sottoporre al Consiglio dei ministri, eventualmente
avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
amministrazione;
i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio e
di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di
tutte le competenze dicasteriali interessate ed
eventualmente di esperti anche non appartenenti alla
pubblica amministrazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
direttamente o conferendone delega ad un ministro:
a) promuove e coordina l'azione del Governo relativa
alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la
tempestivita' dell'azione di Governo e della pubblica
amministrazione nell'attuazione delle politiche
comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere;
promuove gli adempimenti di competenza governativa
conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia delle
Comunita' europee; cura la tempestiva comunicazione alle
Camere dei procedimenti normativi in corso nelle Comunita'
europee, informando il Parlamento delle iniziative e
posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
a-bis) promuove gli adempimenti di competenza
governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea
dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime
pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente
al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
suddette pronunce (10);
b) promuove e coordina l'azione del Governo per quanto
attiene ai rapporti con le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano e sovraintende all'attivita' dei
commissari del Governo.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
altre attribuzioni conferitegli dalla legge."
"Art. 11. Commissari straordinari del Governo.
1. Al fine di realizzare specifici obiettivi
determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per
particolari e temporanee esigenze di coordinamento
operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
nomina di commissari straordinari del Governo, ferme
restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L'incarico e' conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (18).
3. Sull'attivita' del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato."
- si riporta l'art. 55-bis del D.L. 24-1-2012 n. 1
recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo
sviluppo delle infrastrutture e la competitivita',
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.,
convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
-
"Art. 55-bis Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale.
1. Ai fini della realizzazione di interventi
riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica
per la coesione territoriale finanziati con risorse
nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo
e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto,
le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attivita' economiche, finanziarie e
tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modificazioni.
2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e'
abrogato.
2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli
interventi di rilevanza strategica per la coesione
territoriale e la crescita economica, con particolare
riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate
del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione
europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.
88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
relative procedure di spesa, per i progetti finanziati con
fondi europei le amministrazioni interessate possono
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la
disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi degli
articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
acquisto di beni e servizi."
- si riporta l'art. 12 del D.L. 22-6-2012 n. 83 recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato
nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O., convertito
in legge con modificazioni con la L. 7-8-2012 n. 134,
pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.:
-
"Art. 12 Piano nazionale per le citta'
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
predispone un piano nazionale per le citta', dedicato alla
riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento
a quelle degradate. A tal fine, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Cabina
di regia del piano, composta da due rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno
con funzioni di presidente, da due rappresentanti della
Conferenza delle Regioni e delle province autonome, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
del Ministero dell'interno, dei Dipartimenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e la
coesione economica, per la cooperazione internazionale e
l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia
del demanio, della Cassa depositi e prestiti,
dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste di
osservatori, da un rappresentante del Fondo Investimenti
per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR e da un
rappresentante dei Fondi di investimento istituiti dalla
societa' di gestione del risparmio del Ministero
dell'economia e delle finanze costituita ai sensi
dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
di funzionamento della Cabina di regia. Ai rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non
e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di
spese.
1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono
alle Commissioni parlamentari competenti in merito
all'attivita' della Cabina di regia con apposita relazione
allegata al Documento di economia e finanza.
2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al
comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di
Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme
coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane
degradate, indicando:
a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano
oggetto di trasformazione e valorizzazione;
b) gli investimenti ed i finanziamenti necessari, sia
pubblici che privati, comprensivi dell'eventuale
cofinanziamento del comune proponente;
c) i soggetti interessati;
d) le eventuali premialita';
e) il programma temporale degli interventi da attivare;
f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla base
dei seguenti criteri:
a) immediata cantierabilita' degli interventi;
b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di soggetti
e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un
effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei
confronti degli investimenti privati;
c) riduzione di fenomeni di tensione abitativa, di
marginalizzazione e degrado sociale;
d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
con riferimento all'efficientamento dei sistemi del
trasporto urbano;
e) miglioramento della qualita' urbana, del tessuto
sociale ed ambientale e contenimento del consumo di nuovo
suolo non edificato.
4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle
risorse messe a disposizione dai vari organismi che la
compongono, definisce gli investimenti attivabili
nell'ambito urbano selezionato; la stessa propone al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la
destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle
finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina
di regia promuove, di intesa con il comune interessato, la
sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana che
regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e
privati, prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in
caso di inerzia realizzativa. L'insieme dei Contratti di
valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le
citta'.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario
2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
piano nazionale per le citta'», nel quale confluiscono le
risorse, non utilizzate o provenienti da revoche,
relativamente ai seguenti programmi:
a) interventi costruttivi finanziati ai sensi
dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, per i quali non siano stati ratificati, entro il
termine del 31 dicembre 2007, gli accordi di programma
previsti dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 febbraio 2006, n. 51, e gia' destinate
all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
sensi dell'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella
legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
b) programmi di recupero urbano finanziati ai sensi
dell'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e dell'articolo 4, comma 3 della legge 8
febbraio 2001, n. 21.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di
euro 24 milioni per l'anno 2013, di euro 40 milioni per
l'anno 2014 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni
2015, 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo delle
risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato
ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
medesima regione ovvero in regioni confinanti ed
esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia. E'
esclusa, in ogni caso, la possibilita' di frazionare uno
stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine il
termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002, n. 166,
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui
all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
in ciascuna regione e aggiornati ai sensi dell'articolo 9
del medesimo decreto, fermo restando, in ogni caso, il
finanziamento statale ed il numero complessivo degli
alloggi da realizzare.».
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata
rilocalizzati ai sensi del comma 7 il soggetto attuatore
contribuisce con fondi propri all'incremento del
finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini
della completa realizzazione dell'intervento costruttivo.
Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai
programmi gia' finanziati ai sensi dell'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 152 del 1991 per i quali risulti
gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda
necessario procedere ad aggiornarne i costi di
realizzazione."
Si riporta dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio
1987, n. 109, S.O. recante: "Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari:
"Art. 5. Fondo di rotazione.
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863 , che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di
legge aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle
norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed
alla legge 26 novembre 1975, n. 748."