(3094) Accellerazione nell'utilizzazione dei fondi strutturali europei (Art. 9 - testo aggiornato del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 - Decreto Fare)

 

Un commissario per sostituire gli enti inadempienti. Il  governo, ricorrendo a un commissario straordinario, potrà sostituirsi alle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi.

 

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 

Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)

  

 Art. 9   Accelerazione nell'utilizzazione   dei fondi strutturali europei 
 


  1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad ordinamento
autonomo, ivi compresi gli istituti e le  scuole  di  ogni  ordine  e
grado e le istituzioni educative, le  istituzioni  universitarie,  le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  gli  enti
pubblici non economici  nazionali,  le  agenzie  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenuti  a  dare  precedenza,
nella  trattazione  degli  affari  di  competenza,  ai  procedimenti,
provvedimenti e atti anche non aventi natura provvedimentale relativi
alle attivita' in qualsiasi modo connesse all'utilizzazione dei fondi
strutturali europei, compresi quelli inerenti allo sviluppo rurale  e
alla pesca  e  alla  realizzazione  dei  progetti  realizzati  con  i
medesimi fondi.
  ((2.  Al  fine   di   non   incorrere   nelle   sanzioni   previste
dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di mancata attuazione
dei programmi e  dei  progetti  cofinanziati  con  fondi  strutturali
europei  e  di   sottoutilizzazione   dei   relativi   finanziamenti,
relativamente alla programmazione 2007-2013, in  caso  di  inerzia  o
inadempimento  delle  amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli
interventi, il Governo, allo scopo di assicurare  la  competitivita',
la coesione e  l'unita'  economica  del  Paese,  esercita  il  potere
sostitutivo  ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo   comma,   della
Costituzione   secondo   le   modalita'    procedurali    individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, dagli articoli 5 e
11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,  e
dalle disposizioni  vigenti  in  materia  di  interventi  sostitutivi
finalizzati all'esecuzione di opere e di  investimenti  nel  caso  di
inadempienza di amministrazioni statali ovvero di quanto previsto dai
contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel  caso  di
inadempienza dei concessionari di servizi pubblici, anche  attraverso
la nomina di un commissario straordinario,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
competenza   delle   amministrazioni   pubbliche    necessarie    per
l'autorizzazione e per  l'effettiva  realizzazione  degli  interventi
programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.  A  tal
fine, le amministrazioni  interessate  possono  avvalersi  di  quanto
previsto dall'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e
successive modificazioni.))
  3. (((soppresso).))
  ((3-bis. Al fine di accelerare le procedure di certificazione delle
spese  europee  relative  ai   programmi   cofinanziati   dai   fondi
strutturali europei  2007-2013  e  per  evitare  di  incorrere  nelle
sanzioni di disimpegno automatico previste dai  regolamenti  europei,
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   o
nazionali che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
territoriali  o  urbani  attingono   direttamente   agli   interventi
candidati dai comuni  al  piano  nazionale  per  le  citta',  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  stipulando
accordi diretti con  i  comuni  proponenti,  a  condizione  che  tali
interventi risultino coerenti con le finalita' dei  citati  programmi
operativi. Su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale  e
d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  e
con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico, a  cui  partecipano
le  autorita'  di  gestione  dei  programmi  operativi  regionali   e
nazionali e, in rappresentanza dei comuni beneficiari, l'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le
autorita'  competenti  nell'istruttoria  di  tutti  gli   adempimenti
necessari per l'ammissione al finanziamento dei suddetti  interventi.
Mediante apposita convenzione da stipulare entro trenta giorni  dalla
costituzione del tavolo  tecnico  tra  l'ANCI,  il  Ministro  per  la
coesione territoriale, il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
definite le linee di indirizzo  per  la  stipulazione  degli  accordi
diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione  nonche'  per  il
raccordo tra le attivita'  di  supporto  alla  stipulazione  di  tali
convenzioni e le misure di assistenza tecnica o le azioni di  sistema
dei programmi di capacity  building  della  programmazione  regionale
unitaria.))
  4. ( ((soppresso).))
  5. Le risorse economiche ((rivenienti)) dal Fondo  di  solidarieta'
dell'Unione Europea per gli interventi di emergenza sono  accreditate
al Fondo di rotazione previsto dall'articolo 5 della legge 16  aprile
1987, n. 183, del Ministero dell'economia e delle finanze e da questo
trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,  alle   gestioni
commissariali attivate per le emergenze di cui trattasi,  ovvero,  in
mancanza,   alle   amministrazioni   competenti,   fermo   il   ruolo
dell'organismo responsabile dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto
in sede europea.

 

          Riferimenti normativi
 
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
          "Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.  59,  e'  stato
          pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
              - si riporta l'art. 120 della Costituzione:
              "120.  La  Regione   non   puo'   istituire   dazi   di
          importazione o esportazione o transito tra le Regioni,  ne'
          adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo  la
          libera circolazione delle  persone  e  delle  cose  tra  le
          Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro  in
          qualunque parte del territorio nazionale.
              Il Governo puo' sostituirsi  a  organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione."
              -si riporta l'articolo 8 della Legge 5-6-2003,  n.  131
          recante  Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          della Repubblica  alla  L.Cost.  18  ottobre  2001,  n.  3,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 10 giugno 2003, n. 132:
              "Art.8. Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione
          sul potere sostitutivo.
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento.
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito.
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame.
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite.
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112"
              - si riportano gli artt. 5 e 11 della L.  23-8-1988  n.
          400  recante  Disciplina  dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
          pubblicata nella Gazz. Uff.  12  settembre  1988,  n.  214,
          S.O.:
              "Art.5. Attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
          ministri.
              1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome  del
          Governo:
              a) comunica alle Camere la composizione del  Governo  e
          ogni mutamento in essa intervenuto;
              b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni  di  cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
          o  a  mezzo  di  un  ministro  espressamente  delegato,  la
          questione di fiducia;
              c) sottopone al Presidente della  Repubblica  le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi;
              d) controfirma gli atti di  promulgazione  delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge;
              e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di   legge   di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione;
              f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11  marzo
          1953, n. 87,  e  promuove  gli  adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo.
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione:
              a) indirizza ai  ministri  le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo;
              b) coordina e  promuove  l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo;
              c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva;
              c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
          di una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione  degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti;
              d) concorda con i  ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo;
              e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',
          il buon andamento e l'efficienza degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative;
              f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo;
              g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato;
              h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
          particolari  Comitati  di  ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione;
              i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio  e
          di lavoro composti in modo da  assicurare  la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione.
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro:
              a) promuove e coordina l'azione  del  Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie;
              a-bis)   promuove   gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce (10);
              b) promuove e coordina l'azione del Governo per  quanto
          attiene ai rapporti con le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  e  sovraintende  all'attivita'  dei
          commissari del Governo.
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge."
              "Art. 11. Commissari straordinari del Governo.
              1.  Al   fine   di   realizzare   specifici   obiettivi
          determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
          dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri   o   per
          particolari  e   temporanee   esigenze   di   coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge.
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale (18).
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato."
              - si riporta l'art. 55-bis  del  D.L.  24-1-2012  n.  1
          recante  Disposizioni  urgenti  per  la   concorrenza,   lo
          sviluppo  delle   infrastrutture   e   la   competitivita',
          Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n.  19,  S.O.,
          convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012,  n.
          27, pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:
              -
              "Art. 55-bis Accelerazione degli interventi  strategici
          per il riequilibrio economico e sociale.
              1.  Ai   fini   della   realizzazione   di   interventi
          riguardanti  le  aree  sottoutilizzate   del   Paese,   con
          particolare riferimento a quelli  di  rilevanza  strategica
          per  la  coesione  territoriale  finanziati   con   risorse
          nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di  progetto,
          le amministrazioni centrali  competenti  possono  avvalersi
          per  le  occorrenti  attivita'  economiche,  finanziarie  e
          tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
          convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni.
              2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166,  e'
          abrogato.
              2-bis.  Al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi  di  rilevanza  strategica   per   la   coesione
          territoriale  e  la  crescita  economica,  con  particolare
          riferimento a quelli riguardanti  le  aree  sottoutilizzate
          del Paese finanziati  con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
          relative procedure di spesa, per i progetti finanziati  con
          fondi  europei  le  amministrazioni   interessate   possono
          avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per  la
          disciplina dei relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi  degli
          articoli 3, comma 34, 19, comma  2,  e  33,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
          restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
          acquisto di beni e servizi."
              - si riporta l'art. 12 del D.L. 22-6-2012 n. 83 recante
          "Misure urgenti per  la  crescita  del  Paese",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147,  S.O.,  convertito
          in legge con modificazioni  con  la  L.  7-8-2012  n.  134,
          pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.:
              -
              "Art. 12 Piano nazionale per le citta'
              1. Il Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti
          predispone un piano nazionale per le citta', dedicato  alla
          riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento
          a quelle degradate. A tal fine, con decreto  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti, e'  istituita,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la  Cabina
          di regia del piano,  composta  da  due  rappresentanti  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui  uno
          con funzioni di presidente,  da  due  rappresentanti  della
          Conferenza delle Regioni e delle province autonome,  da  un
          rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze,
          del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  del  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,
          del  Ministero   dell'interno,   dei   Dipartimenti   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo sviluppo e  la
          coesione economica, per la  cooperazione  internazionale  e
          l'integrazione e per la coesione territoriale, dell'Agenzia
          del   demanio,   della   Cassa   depositi    e    prestiti,
          dell'Associazione nazionale comuni italiani e, in veste  di
          osservatori, da un rappresentante  del  Fondo  Investimenti
          per l'Abitare  (FIA)  di  CDP  Investimenti  SGR  e  da  un
          rappresentante dei Fondi di  investimento  istituiti  dalla
          societa'  di   gestione   del   risparmio   del   Ministero
          dell'economia  e  delle   finanze   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita'
          di funzionamento della Cabina di regia.  Ai  rappresentanti
          delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di  regia  non
          e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o  rimborso  di
          spese.
              1-bis.  Il  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  il
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  riferiscono
          alle  Commissioni   parlamentari   competenti   in   merito
          all'attivita' della Cabina di regia con apposita  relazione
          allegata al Documento di economia e finanza.
              2. Ai fini della predisposizione del piano  di  cui  al
          comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte  di
          Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme
          coordinato di interventi con  riferimento  ad  aree  urbane
          degradate, indicando:
              a) la descrizione, le caratteristiche e l'ambito urbano
          oggetto di trasformazione e valorizzazione;
              b) gli investimenti ed i finanziamenti  necessari,  sia
          pubblici   che    privati,    comprensivi    dell'eventuale
          cofinanziamento del comune proponente;
              c) i soggetti interessati;
              d) le eventuali premialita';
              e) il programma temporale degli interventi da attivare;
              f) la fattibilita' tecnico-amministrativa.
              3. La Cabina di regia seleziona le proposte sulla  base
          dei seguenti criteri:
              a) immediata cantierabilita' degli interventi;
              b) capacita' e modalita' di coinvolgimento di  soggetti
          e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione  di  un
          effetto  moltiplicatore  del  finanziamento  pubblico   nei
          confronti degli investimenti privati;
              c) riduzione di  fenomeni  di  tensione  abitativa,  di
          marginalizzazione e degrado sociale;
              d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche
          con  riferimento  all'efficientamento   dei   sistemi   del
          trasporto urbano;
              e) miglioramento della  qualita'  urbana,  del  tessuto
          sociale ed ambientale e contenimento del consumo  di  nuovo
          suolo non edificato.
              4. La Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle
          risorse messe a disposizione  dai  vari  organismi  che  la
          compongono,   definisce   gli    investimenti    attivabili
          nell'ambito  urbano  selezionato;  la  stessa  propone   al
          Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   la
          destinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5 alle
          finalita' del Contratto di valorizzazione urbana. La Cabina
          di regia promuove, di intesa con il comune interessato,  la
          sottoscrizione del Contratto di valorizzazione  urbana  che
          regolamenta  gli  impegni  dei  vari  soggetti  pubblici  e
          privati, prevedendo anche la revoca  dei  finanziamenti  in
          caso di inerzia realizzativa. L'insieme  dei  Contratti  di
          valorizzazione urbana costituisce il piano nazionale per le
          citta'.
              5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
          presente articolo, a decorrere  dall'esercizio  finanziario
          2012 e fino al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello  stato
          di previsione del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per l'attuazione del
          piano nazionale per le citta'», nel quale  confluiscono  le
          risorse,  non  utilizzate   o   provenienti   da   revoche,
          relativamente ai seguenti programmi:
              a)   interventi   costruttivi   finanziati   ai   sensi
          dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.  152,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  1991,
          n. 203, per i quali non siano stati  ratificati,  entro  il
          termine del 31 dicembre  2007,  gli  accordi  di  programma
          previsti dall'articolo 13, comma 2,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  23  febbraio  2006,  n.   51,   e   gia'   destinate
          all'attuazione del piano nazionale di edilizia abitativa ai
          sensi dell'articolo 11,  comma  12,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  nella
          legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni;
              b) programmi di recupero  urbano  finanziati  ai  sensi
          dell'articolo 2, comma  63,  lettera  b),  della  legge  23
          dicembre 1996, n. 662, dell'articolo 1, comma 8 della legge
          27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 61, comma 1  della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448;
              c) programmi innovativi in ambito urbano, finanziati ai
          sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23  dicembre
          2000, n. 388, e dell'articolo 4,  comma  3  della  legge  8
          febbraio 2001, n. 21.
              6. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, nel limite di euro 10 milioni per l'anno 2012, di
          euro 24 milioni per l'anno 2013, di  euro  40  milioni  per
          l'anno 2014 e di euro 50 milioni per  ciascuno  degli  anni
          2015, 2016 e 2017,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
          risorse previste alle lettere a) e b) del comma 5 che  sono
          versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere
          riassegnate sul Fondo di cui al medesimo comma 5.
              7. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge
          13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla
          legge 12 luglio  1991,  n.  203,  per  i  quali  sia  stato
          ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007
          ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio
          2006, n. 51, possono essere rilocalizzati nell'ambito della
          medesima  regione   ovvero   in   regioni   confinanti   ed
          esclusivamente  nei  comuni  capoluogo  di  provincia.   E'
          esclusa, in ogni caso, la possibilita'  di  frazionare  uno
          stesso programma costruttivo in piu' comuni. A tal fine  il
          termine per la ratifica degli Accordi di programma  di  cui
          all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
          267, e' fissato al 31 dicembre 2013.
              8. All'articolo 2 della legge 1° agosto 2002,  n.  166,
          il comma 5 e' sostituito dal seguente:
              «5. Agli interventi di edilizia  sovvenzionata  di  cui
          all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,
          convertito con modificazioni, dalla legge 12  luglio  1991,
          n. 203, si applicano i limiti di costo di  cui  al  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, vigenti
          in ciascuna regione e aggiornati ai sensi  dell'articolo  9
          del medesimo decreto, fermo  restando,  in  ogni  caso,  il
          finanziamento  statale  ed  il  numero  complessivo   degli
          alloggi da realizzare.».
              9.  Per  gli  interventi  di   edilizia   sovvenzionata
          rilocalizzati ai sensi del comma 7  il  soggetto  attuatore
          contribuisce   con   fondi   propri   all'incremento    del
          finanziamento statale di  edilizia  sovvenzionata  ai  fini
          della completa realizzazione  dell'intervento  costruttivo.
          Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai
          programmi gia' finanziati ai  sensi  dell'articolo  18  del
          citato decreto-legge n. 152 del 1991 per  i  quali  risulti
          gia' sottoscritta la convenzione attuativa con il Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti e per i quali si renda
          necessario   procedere   ad   aggiornarne   i   costi    di
          realizzazione."
              Si riporta dall'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del  13  maggio
          1987, n. 109, S.O. recante: "Coordinamento delle  politiche
          riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia   alle   Comunita'
          europee ed adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti
          normativi comunitari:
              "Art. 5. Fondo di rotazione.
              1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro -
          Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione  con
          amministrazione autonoma  e  gestione  fuori  bilancio,  ai
          sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041
          .
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate:
              a) le disponibilita' residue  del  fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
              b) le somme erogate dalle istituzioni  delle  Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
              c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
          finanziaria, sulla  base  delle  indicazioni  del  comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
          sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  c),  nell'ambito
          delle autorizzazioni di spesa  recate  da  disposizioni  di
          legge aventi le stesse finalita' di quelle  previste  dalle
          norme comunitarie da attuare;
              d) le somme annualmente determinate  con  la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7.
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748."