TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia». (13A07086) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
Art. 2
Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e
attrezzature da parte delle piccole e medie imprese
1. Al fine di accrescere la competitivita' dei crediti al sistema
produttivo, le ((micro)), le piccole e medie imprese, come
individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6
maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso
agevolato ((per gli investimenti, anche mediante operazioni di
leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di
impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche'
per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie
digitali.))
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi, entro il 31
dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari
autorizzati all'esercizio dell'attivita' di leasing finanziario,
purche' garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma
7, a valere su un plafond di provvista, costituito, per le finalita'
di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti
S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 8.
3. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 5 anni
dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore
massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna
impresa beneficiaria, anche frazionato in piu' iniziative di
acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al cento per
cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma
5.
4. Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo
economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati
sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione
del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con
il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della
disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, ((secondo periodo.))
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i
requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente
articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalita' di
erogazione dei contributi medesimi, le relative attivita' di
controllo nonche' le modalita' di raccordo con il finanziamento di
cui al comma 2.
6. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo
puo' essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima
dell'ottanta per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorita' di accesso
e modalita' semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui
predetti finanziamenti.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Associazione Bancaria Italiana e
Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o piu' convenzioni, in
relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in
particolare:
a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche ((e
agli intermediari di cui al comma 2)) del plafond di provvista di cui
al comma 2, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il
piu' efficace utilizzo delle risorse;
b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in
garanzia per l'utilizzo da parte delle banche ((e degli intermediari
di cui al comma 2)) della provvista di cui al comma 2;
c) delle attivita' informative, di monitoraggio e rendicontazione
((che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui
al comma 2)) aderenti alla convenzione, con modalita' che assicurino
piena trasparenza ((sulle misure previste dal presente articolo)).
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e' di 2,5
miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili
ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti
legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli
esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comunicato trimestralmente al
Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e
delle finanze. Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione
dei contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di 7,5
milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro per l'anno
2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019,
di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per
l'anno 2021.
((8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano,
compatibilmente con la normativa europea vigente in materia, anche
alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca.))
Riferimenti normativi
- La raccomandazione della Commissione del 6 maggio
2003 n. 2003/361/CE relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese, e' pubblicata nella
G.U.U.E. del 20 maggio 2003, n. L 124.
- si riporta il testo del comma 4-bis, dell'articolo 3,
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi,
nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e
rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario",
pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2009, n. 34,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n.
33, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2009, n. 85,
S.O.:
"Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese
1-4 (Omissis)
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'
articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma,
quale quella della concessione di finanziamenti, del
rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di
rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a
favore delle piccole e medie imprese per finalita' di
sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono
essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del
credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle
piccole e medie imprese che possono essere effettuate
esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti
autorizzati all'esercizio del credito nonche' attraverso la
sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da
una societa' di gestione collettiva del risparmio di cui
all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o piu'
fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo
Stato e' autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino
a 500.000 euro di quote di societa' di gestione del
risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di
investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a
investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi
quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione
delle imprese di minore dimensione.
4-ter-4-quinquies (Omissis)".
- per il testo del comma 100, lettera a), dell'articolo
2, della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 si vedano i
riferimenti normativi all'art.1.