Fonte: Guida Normativa (Il Sole 24 Ore) 22/11/2011
Nello statuto delle imprese più tutele e meno burocrazia Legge 11 novembre 2011 n. 180 (Pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" del 14 novembre 2011 n. 265)
Norme per la tutela della libertà d´impresa. Statuto delle imprese di Alessandro Sacrestano e Amedeo Sacrestano
Fare impresa essendo maggiormente tutelati. A prometterlo è il nuovo Statuto delle imprese, recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Viste le premesse, vale la pena di approfondire quali siano i capisaldi della legge 180/2011 con cui la Statuto è stato organizzato. Va innanzitutto evidenziato come la norma sia figlia di un atto di recepimento dell´invito rivolto al nostro Paese dall´Unione europea attraverso lo Small business act, fungendo, da ora in poi, come norma di indirizzo per ogni legislazione e regolamentazione successive, nazionali, regionali e locali. Le disposizioni impattano su tutte le micro, piccole e medie imprese del territorio ma, ovviamente, indicazioni e procedure varranno, in linea di massima, anche per i soggetti di grandi dimensioni. Nell´articolo 1, in particolare, si legge che la finalità dello statuto è quella di riconoscere e incentivare il ruolo delle imprese e degli imprenditori anche attraverso lo snellimento dell´iter burocratico propedeutico all´avvio di nuove imprese. Fondamentale, poi, è anche la volontà di favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nell´ambito internazionale. Assai singolare - nel raggiungimento dei predetti obiettivi - è l´esplicito riferimento alle associazioni rappresentative. L´articolo 3 stabilisce che ogni impresa sia libera di aderire a una o più associazioni. Queste ultime, tra l´altro, si impegnano ad adeguare i propri statuti allo scopo di prevedere espressamente il proprio contributo contro le attività criminose ed estorsive. Nell´articolo 6 sono dettate delle specifiche indicazioni atte a vincolare lo Stato, le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici a una valutazione - di natura preventiva rispetto all´emanazione - dell´impatto sulle imprese delle loro iniziative legislative, regolamentari e amministrative. L´obiettivo è quello di scongiurare l´adozione di atti legislativi di diversa natura che andrebbero a danneggiare e a disincentivare l´operato e la nascita di nuove imprese. Semplificazione degli obblighi conoscitivi. Lo Statuto, poi, si sofferma sulla semplificazione degli obblighi conoscitivi posti a carico di cittadini e imprese. Viene così previsto che i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l´esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l´accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono recare in allegato l´elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Rapporti con la Pa. Va invece accolto con particolare entusiasmo il disposto del successivo articolo 9 dello Statuto, recante la disciplina dei rapporti fra imprese e pubbliche amministrazioni. La norma dispone che le amministrazioni pubbliche debbano impegnarsi a uniformare i rapporti con le imprese secondo principi di trasparenza, buona fede ed effettività dell´accesso ai documenti amministrativi, alle informazioni e ai servizi, svolgendo l´attività amministrativa secondo criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità, riducendo o eliminando, ove possibile, gli oneri meramente formali e burocratici relativi all´avvio dell´attività imprenditoriale. Per agevolare tale obiettivo, è previsto che le amministrazioni abbiano accesso diretto al Registro delle imprese, così da ricavare direttamente dallo stesso tutte le informazioni riguardanti l´impresa. In tale contesto, è stato riformulato anche l´articolo 2630 del Codice civile, stabilendo che l´omessa trasmissione di denunce, comunicazioni e depositi al Registro da parte delle imprese sia sanzionato con un´ammenda (ridotta) compresa fra i 103 e i 1.032 euro, ridotta a un terzo in ipotesi di sanatoria eseguita entro 30 giorni e aumentata di un terzo se l´omissione riguarda i bilanci. Pagamenti tardivi. Da sottolineare anche il disposto dell´articolo 10, con cui ci si impegna al recepimento della direttiva europea n. 2011/77 concernente il contrasto ai pagamenti tardivi nell´ambito delle transazioni commerciali e, in tale contesto, a realizzare l´input comunitario di limitare entro il tempo massimo di 60 giorni i pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese. Reti di imprese. Molto importante, inoltre, è quanto previsto dall´articolo 16 a proposito di competitività e produttività delle imprese e delle reti di imprese. Viene definito il ruolo che lo Stato assume al fine di creare le condizioni più favorevoli per la ricerca e l´innovazione, l´internazionalizzazione e la capitalizzazione, la promozione del Made in Italy. A tal riguardo, è anche garantito che alle micro, piccole e medie imprese (ma con esse anche le Reti che le accomunano) siano destinati il 60% per ciascuna delle misure di incentivazione di natura automatica o valutativa, di cui almeno il 25% è destinato alle micro e piccole imprese. Anche per la verifica dell´attuazione dei principi richiamati è istituito, presso il ministero dello Sviluppo economico, il Garante per le micro, piccole e medie imprese.
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