(3061) Contratto di Rete, ultimi giorni per accedere alle agevolazioni (Fonte: www.abruzzosviluppo.it - 14/05/2013)

http://www.abruzzosviluppo.it/new/2013/05/14/contratto-di-rete-ultimi-giorni-per-accedere-alle-agevolazioni/

 

Contratto di Rete, ultimi giorni per accedere alle agevolazioni

Posted by - 14 maggio 2013 - Contratti di Rete, News, Reti di Impresa

Ultimi giorni per le PMI che che stipulano un contratto di rete e che vogliono per queste ottenere le relative agevolazioni fiscali: la richiesta va presentata all’Agenzia delle Entrate entro il 23 maggio, esclusivamente online, inviando l’apposito modello di comunicazione.

 

Si tratta dello sgravio sulla quota di utili accantonati, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, nel fondo patrimoniale comune o per il patrimonio destinato all’affare. L’agevolazione è stata introdotta dall’articolo 42, comma 2-quater, del Dl 78/2010.

L’importo – che non concorre alla formazione del reddito d’impresa – non può superare il limite di un milione di euro, e la quota di utili deve essere accantonata in un’apposita riserva.
Se viene utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio o viene meno l’adesione al contratto di rete, gli utili concorrono a formare reddito.

 

Chi può chiedere l’agevolazione

Lo sconto fiscale è riservato alle aziende che appartengono a un rete d’impresa: il programma di rete deve essere asseverato dagli organismi abilitati, che trasmettono i dati all’Agenzia delle Entrate entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello in cui l’avvenuta asseverazione è comunicata all’organo comune per l’esecuzione del contratto di rete o al legale rappresentante.

Il vantaggio fiscale può essere utilizzato solo in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires),  relative al periodo di imposta dell’esercizio a cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare.

Attenzione: gli acconti Irpef e Ires per il periodo d’imposta successivo devono invece essere calcolati considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l’agevolazione.

Nel caso di imprese che attribuiscono il reddito per trasparenza a soci, associati o collaboratori dell’impresa familiare, la comunicazione va presentata anche se il risparmio d’imposta non è realizzato. Analogamente, in caso di opzione per ilconsolidato fiscale di cui agli articoli 117 e seguenti del TUIR, la comunicazione va presentata dalle singole società partecipanti anche se il risparmio d’imposta è realizzato dalla consolidante.

 

Come si presenta la comunicazione

E’ possibile presentarla fino al 23 maggio 2013, utilizzando l’apposito “Modello reti – Comunicazione contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali per le imprese appartenenti alle reti d’impresa“, presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate

La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), utilizzando il software “AgevolazioneReti”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia stessa.

L’invio può essere eseguito:

  • Direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate.

  • Tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le controllate (spa, sas, srl, le cui azioni o quote sono possedute dalla controllante o da un’altra società controllata per almeno il 50% del capitale).

  • Tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998(professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti): l’intermediario(oppure la società del gruppo nel caso previsto dal punto precedente) deve rilasciare, contestualmente all’assunzione dell’incarico, l’impegno a trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate e la data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario e all’indicazione del suo codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione. L’intermediario deve anche rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione trasmessa, e una copia dell’attestazione di avvenuto ricevimento dell’Agenzia delle Entrate. Il richiedente (l’impresa), è tenuto a conservare la documentazione.

Il modello di comunicazione

E’ formato da due parti: frontespizio, per i dati identificativi dell’impresa, e Quadro A, per i dati sulla quota di utili che vanno al fondo comune o all’affare previsto dal contratto e per il relativo risparmio d’imposta.

Importante: ogni impresa deve presentare un’unica comunicazione per ciascun periodo d’imposta. Se la medesima impresa presenta più comunicazioni riferite al medesimo periodo d’imposta, sarà ritenuta valida esclusivamente l’ultima trasmessa. Decorso il termine ultimo di presentazione della comunicazione saranno prese in esame soltanto quelle contenenti le rinunce totali o parziali (risparmio d’imposta inferiore a quello indicato nell’ultima comunicazione validamente presentata).

Indicazioni utili per la compilazione del frontespizio:

  • La denominazione dell’impresa deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma abbreviata (esempio: S.a.s. per Società in accomandita semplice). Il codice corrispondente alla natura giuridica dell’impresa richiedente, da indicare nell’apposita casella, deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione di UNICO.

  • Dati relativi al firmatario della comunicazione: è il rappresentante legale dell’impresa richiedente oppure, in mancanza, chi ne ha l’amministrazione, anche di fatto, o il rappresentante negoziale che sottoscrive la comunicazione (se è una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima). Il “codice carica” deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione di UNICO.

  • La compilazione dei riquadri sul referente da contattare e sui recapitidell’impresa non è obbligatoria.

  • Se l’impresa intende rinunciare all’agevolazione già richiesta deve presentare apposita rinuncia, utilizzando lo stesso modello, compilando solo il frontespizio e barrando l’apposita casella. Questo, solo in caso di rinuncia totale, che comporta la perdita di ogni diritto derivante dalla comunicazione precedentemente inviata.

  • In caso di rinuncia parziale rispetto a una comunicazione precedentemente inviata, bisogna invece presentare una nuova comunicazione che sostituisce quella precedente, compilando sia il frontespizio sia il quadro A.

Il Quadro A è semplicissimo: vanno compilati i due campi, indicando l’importo corrispondente alla quota degli utili accantonata e il relativo risparmio d’imposta.

Gli importi vanno indicati in euro, con arrotondamento all’unità.

 

(Fonte: Pmi)