Attività di ricerca e sviluppo,
Unico 2012 accoglie il credito
Unico 2012 accoglie il credito
I chiarimenti dell’Agenzia sugli obblighi dichiarativi per l’utilizzo dei fondi stanziati dal decreto 4 marzo 2011 per gli investimenti effettuati prima del 29 novembre 2008
I soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno maturato il credito fiscale per investimenti in attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge 296/2006 e che hanno inviato correttamente il formulario (modello Frs) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato per esaurimento delle risorse disponibili, a seguito delle indicazioni fornite con il Dm 4 marzo 2011 possono utilizzare – tramite il modello F24 – il beneficio, ancorché nel limite del 47,53% dell’ammontare del credito tributario corrispondente agli investimenti effettivamente realizzati nei periodi di imposta per i quali era stato presentato il formulario. La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26/E del 18 aprile 2013, emanata a seguito di un’istanza di interpello in cui un contribuente, con esercizio 1 dicembre/30 novembre, ha chiesto di conoscere – in merito al credito per attività di ricerca e sviluppo maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, indicati nel modello Unico 2008 – come si conciliano le modalità di utilizzo, disposte dal Dm 4 marzo 2011, delle ulteriori risorse stanziate per il rifinanziamento del credito di imposta con gli obblighi dichiarativi, previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e dal successivo decreto di attuazione, attesa la mancanza di specifiche indicazioni nelle istruzioni per la compilazione di Unico 2011.
Il documento di prassi propone in primo luogo una panoramica della normativa vigente in materia di credito d’imposta per la ricerca, istituito dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).
In proposito, si ricorda che la finanziaria 2007 aveva attribuito alle imprese (e alle stabili organizzazioni) che investivano risorse in attività di ricerca e sviluppo – svolta direttamente o commissionata a terzi sulla base di appositi contratti, avvalendosi dei relativi risultati – un credito di imposta pari al 10% delle spese sostenute nel triennio 2007-2009 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2009; per i contribuenti con periodo d’imposta “a cavallo”, invece, la norma stabiliva un importo massimo agevolabile pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo. Il beneficio saliva al 40% in caso di contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca.
Le disposizioni di attuazione della disciplina agevolativa sono contenute nel decreto interministeriale 76/2008 che individua nel dettaglio le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese.
La risoluzione odierna si concentra in particolare sugli obblighi di comunicazione evidenziando che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 282, della legge finanziaria 2007 e dell’articolo 5 del decreto di attuazione, nella dichiarazione dei redditi (quadro Ru) dovevano essere indicati, a pena di decadenza, i costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito di imposta spettante.
Quanto alla modalità di fruizione, stabilite sempre nel comma 282 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, la risoluzione ricorda che il credito di imposta poteva essere utilizzato in compensazione “interna” – da esporre nel modello Unico – ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo di imposta in cui le spese erano sostenute, in compensazione “esterna”, per l’eccedenza, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito era concesso.
La risoluzione prosegue nell’esame delle disposizioni successive che hanno condizionato il beneficio a specifici adempimenti da porre in essere per la fruizione del credito di imposta. In particolare, l’articolo 29 del Dl 185/2008 che, nello stabilire un tetto massimo di copertura finanziaria allo scopo di monitorare le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per la ricerca, ha reso la fruizione dell’agevolazione non più automatica, ma subordinata alla presentazione di una istanza preventiva.
Ai fini della corretta fruizione del credito d'imposta, a seguito delle novità introdotte a decorrere dall’1 gennaio 2009, è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2009. Di quest’ultimo documento la risoluzione evidenzia il paragrafo relativo al monitoraggio del credito di imposta (cfr paragrafo 2.1 della circolare) da cui si evince che:
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 26/E del 18 aprile 2013, emanata a seguito di un’istanza di interpello in cui un contribuente, con esercizio 1 dicembre/30 novembre, ha chiesto di conoscere – in merito al credito per attività di ricerca e sviluppo maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, indicati nel modello Unico 2008 – come si conciliano le modalità di utilizzo, disposte dal Dm 4 marzo 2011, delle ulteriori risorse stanziate per il rifinanziamento del credito di imposta con gli obblighi dichiarativi, previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione e dal successivo decreto di attuazione, attesa la mancanza di specifiche indicazioni nelle istruzioni per la compilazione di Unico 2011.
Il documento di prassi propone in primo luogo una panoramica della normativa vigente in materia di credito d’imposta per la ricerca, istituito dall'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 296/2006 (finanziaria 2007).
In proposito, si ricorda che la finanziaria 2007 aveva attribuito alle imprese (e alle stabili organizzazioni) che investivano risorse in attività di ricerca e sviluppo – svolta direttamente o commissionata a terzi sulla base di appositi contratti, avvalendosi dei relativi risultati – un credito di imposta pari al 10% delle spese sostenute nel triennio 2007-2009 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura di quello in corso alla data del 31 dicembre 2009; per i contribuenti con periodo d’imposta “a cavallo”, invece, la norma stabiliva un importo massimo agevolabile pari a 50 milioni di euro per ciascun periodo. Il beneficio saliva al 40% in caso di contratti stipulati con università o enti pubblici di ricerca.
Le disposizioni di attuazione della disciplina agevolativa sono contenute nel decreto interministeriale 76/2008 che individua nel dettaglio le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese.
La risoluzione odierna si concentra in particolare sugli obblighi di comunicazione evidenziando che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 282, della legge finanziaria 2007 e dell’articolo 5 del decreto di attuazione, nella dichiarazione dei redditi (quadro Ru) dovevano essere indicati, a pena di decadenza, i costi sulla base dei quali è stato determinato l’importo del credito di imposta spettante.
Quanto alla modalità di fruizione, stabilite sempre nel comma 282 dell’articolo 1 della Finanziaria 2007, la risoluzione ricorda che il credito di imposta poteva essere utilizzato in compensazione “interna” – da esporre nel modello Unico – ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap dovute per il periodo di imposta in cui le spese erano sostenute, in compensazione “esterna”, per l’eccedenza, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito era concesso.
La risoluzione prosegue nell’esame delle disposizioni successive che hanno condizionato il beneficio a specifici adempimenti da porre in essere per la fruizione del credito di imposta. In particolare, l’articolo 29 del Dl 185/2008 che, nello stabilire un tetto massimo di copertura finanziaria allo scopo di monitorare le risorse destinate al finanziamento del credito di imposta per la ricerca, ha reso la fruizione dell’agevolazione non più automatica, ma subordinata alla presentazione di una istanza preventiva.
Ai fini della corretta fruizione del credito d'imposta, a seguito delle novità introdotte a decorrere dall’1 gennaio 2009, è stata emanata la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 17/2009. Di quest’ultimo documento la risoluzione evidenzia il paragrafo relativo al monitoraggio del credito di imposta (cfr paragrafo 2.1 della circolare) da cui si evince che:
- la novità introdotta dall’articolo 29 del Dl 185/2008 riguarda il credito maturato nei periodi d’imposta 2007 e 2008, non ancora utilizzato al 31 dicembre 2008 (la cui fruizione sarebbe stata possibile a seguito del rilascio di un nulla osta, cfr infra) e il credito maturato a decorrere dall’1 gennaio 2009 (la cui fruizione era condizionata all’accoglimento dell’istanza ovvero alla formazione del silenzio assenso)
- per l’assegnazione delle risorse, la procedura introdotta dall’articolo 29 citato è caratterizzata da una data spartiacque rappresentata dal 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del Dl 185/2008), al fine di poter distinguere tra attività di ricerca avviate prima di tale data (che avrebbero avuto precedenza nell’assegnazione della risorse, cfr paragrafo 2.2 della circolare) e attività di ricerca avviate dopo (che avrebbero avuto diritto alle risorse residue, cfr paragrafo 2.3 della circolare).
- In particolare, con riferimento alle attività avviate prima del 29 novembre 2008:
- i contribuenti interessati dovevano presentare (a partire dal 6 maggio 2009 ed entro il 5 giugno 2009) in via telematica al Centro operativo di Pescara, un formulario (modello Frs), approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2009, contenente i dati degli investimenti per i quali si richiedeva l’agevolazione, la cui funzione era quella di “prenotazione” per l’accesso alla fruizione del credito di imposta
- l’Agenzia delle Entrate doveva comunicare un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; in caso di esaurimento delle risorse, la fruizione del credito sarebbe stata possibile negli esercizi successivi in funzione delle disponibilità finanziarie (articolo 29, comma 3, lettera a), del Dl 185/2008).
- Sul punto la risoluzione evidenzia che la circolare n. 17/2009 ha precisato che a decorrere dal 2009 la fruizione del credito d’imposta per la ricerca è subordinata alla comunicazione del nulla osta da parte dell’Amministrazione finanziaria e può avvenire rispettando le modalità previste dal comma 282 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 a partire dall’anno cui si riferiscono le disponibilità finanziarie indicate nel nulla-osta (cfr paragrafo 2.2 della circolare).
La disamina normativa e interpretativa porta l’Agenzia a ricordare, sempre riguardo le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008, quanto affermato con la precedente risoluzione 100/2011: poiché il nulla-osta serve ad attestare che il relativo credito ha la necessaria copertura finanziaria, il suo mancato rilascio non equivale a una negazione del diritto quesito (cioè del credito di imposta maturato) ma a un veto alla sua utilizzazione in quanto esaurite le risorse disponibili, veto peraltro non definitivo nel caso in cui successivamente venissero stanziate ulteriori risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione.
Nel documento di prassi richiamato, infatti, è stato precisato che l’ipotesi si è verificata con la legge finanziaria 2010 (articolo 2, comma 236, della legge 191/2009) con cui il legislatore ha ritenuto opportuno autorizzare a favore del credito di imposta per la ricerca un ulteriore stanziamento per il 2010 e il 2011, per complessivi 400 milioni di euro, successivamente ridotti a 350 milioni di euro dal Dl 40/2010.
Le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse stanziate sono state disposte con il decreto Mef. 4 marzo 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2011, n. 89). In sintesi:
- hanno diritto alla ripartizione delle nuove risorse disponibili solo i soggetti che hanno avviato l’attività di ricerca prima del 29 novembre 2008, e hanno inviato correttamente i formulari entro il 5 giugno 2009, ma che non hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione da parte dell'Agenzia delle Entrate per l’esaurimento delle risorse all’epoca disponibili (articolo 1, comma 2, del decreto);
- ciascuna impresa può beneficiare di un credito di imposta complessivo pari al 47,53% dell'importo del credito di imposta indicato nel formulario. Ciò in quanto è prevista la possibilità di beneficiare di un ammontare massimo pari al 20,37% del credito di imposta complessivamente richiesto per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, unitamente a un ammontare massimo del 27,16% a partire dall'anno 2011 (articolo 1, comma 3, del decreto).
Dal momento che il decreto è entrato in vigore nel corso del 2011 e che, secondo quanto comunicato dal Ministero dell’economia e delle finanze il 14 aprile 2011, è possibile utilizzare immediatamente – esclusivamente tramite il modello F24 – il credito di imposta nella percentuale massima complessiva (pari appunto al 47,53%); con la risoluzione n. 100/E del 2011 è stato ulteriormente chiarito che i soggetti beneficiari per i quali si sono verificate le suindicate condizioni sono legittimati – a decorrere dal 2011 – all’utilizzo in compensazione mediante modello F24, indicando sempre “2011” come anno di riferimento (quindi anche per le compensazioni che saranno esercitate negli anni successivi a detta annualità), dell’importo che risulta applicando la percentuale massima del 47,53% all’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati.
In merito agli adempimenti da porre in essere ai fini del rispetto degli obblighi dichiarativi da parte dei soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare - tenuti a utilizzare per la dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data di pubblicazione del decreto del 4 marzo 2011, il Modello Unico 2011 - la risoluzione qui in commento rileva che il predetto modello non consente l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta spettante ai sensi del decreto 4 marzo 2011, in quanto approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2011, cioè prima del citato decreto.
Invece, il Modello Unico 2012 - approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2012 - tiene conto delle modifiche normative intervenute con il decreto 4 marzo 2011.
Infatti, al fine di consentire ai soggetti beneficiari di esporre i dati relativi ai costi sostenuti e il credito d'imposta spettante, nel quadro RU (sezione XVII) è stato inserito "il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge n. 296/2006, fruibile dal 2011 secondo le modalità disciplinate dal decreto interministeriale 4 marzo 2011".
In particolare, con la risoluzione in esame è stato precisato che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare che hanno sostenuto costi nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, avendo già indicato l’ammontare degli stessi nel Modello Unico 2008, sono tenuti a indicare nel Modello Unico 2012, rigo RU81, colonna 1, l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi del decreto 4 marzo 2011.
Parimenti, i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno sostenuto costi nei periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009 e che per il periodo d’imposta in corso al 4 marzo 2011 sono tenuti a presentare il Modello Unico 2011, adempiono all’obbligo dichiarativo sopra richiamato con l’indicazione nel Modello Unico 2012 dell’ammontare sia dei costi in attività di ricerca e sviluppo sia del relativo credito d’imposta.
Katia Caruso
Caterina Maria Gaeta
pubblicato Giovedì 18 Aprile 2013