AGENZIA DELLE ENTRATE
RISOLUZIONE N.26/E del 18 Aprile 2013
OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 -
Art. 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – D.M. 4 marzo 2011 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo – Attività avviate prima del 29 novembre 2008 – Soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare – Indicazioni operative per la compilazione della dichiarazione dei redditi. ----------------------------------------
Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi
Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 26 del 18/04/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Numero 26 del 18/04/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate
Chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito agli obblighi dichiarativi per l’utilizzo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008, da soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; Risoluzione del 18.04.2013 n. 26
Con Risoluzione del 18 aprile 2013 n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi per l’utilizzo del credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, avviate prima del 29 novembre 2008.
In particolare i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno maturato il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008, previsto dalla legge 296/2006 e che hanno inviato correttamente il formulario (modello Frs) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato per esaurimento delle risorse disponibili,è legittimata a decorrere dall'anno 2011, come chiarito con risoluzione n. 100/E del 19 ottobre 2011, ad utilizzare in compensazione mediante modello F24 - indicando sempre "2011" come anno di riferimento - il credito d'imposta maturato, nella percentuale massima complessiva del 47,53 per cento.
La percentuale massima del 47,53 per cento, stabilita ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta, va applicata all'importo del credito indicato nel formulario (modello FRS) solo se sono stati sostenuti costi per investimenti in attività di ricerca in misura almeno pari all'ammontare indicato nel modello FRS. Nell'ipotesi, invece, in cui gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale del 47,53 per cento deve essere applicata all'ammontare del credito di imposta determinato sulla base di tale minore importo.
La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012.
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