Indispensabile per l`Amministrazione identificare annualmente il proprio onere finanziario. Massima attenzione in vista della prossima tornata dichiarativa.
La mancata indicazione del credito d`imposta nella dichiarazione dei redditi del periodo di concessione comporta l`automatica decadenza del beneficio. A stabilirlo e` la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4934 del 27 febbraio scorso. In vista del prossimo periodo dichiarativo, massima attenzione richiesta a tutti gli operatori e addetti ai lavori.
Nel caso di specie, una Srl si era vista riconoscere nel 2000 un credito d`imposta derivante dalla L. n. 449/1997, relativa agli incentivi fiscali per il commercio. Il contribuente aveva proceduto, nel medesimo esercizio, alla compensazione del credito con un versamento Iva, non indicando nel quadro RU della dichiarazione di periodo l`importo oggetto del contendere. Proprio per questo motivo, l`Amministrazione Finanziaria, non ravvisando la cifra nel modello, aveva considerato il credito ormai perso per decadenza ed aveva iscritto a ruolo il versamento IVA omesso, con interessi e sanzioni.
I primi due gradi di giudizio erano propesi dal lato del contribuente. Sia la CTP che la CTR della Lombardia, infatti, avevano rigettato le richieste dell`Agenzia delle Entrate, trascinando la contesa di fronte al giudizio di merito. I giudici territoriali lombardi, pur ammettendo la palese mancanza della societa` (era infatti previsto dalla normativa che i soggetti beneficiari del vantaggio fiscale avessero l`obbligo di informare il Fisco mediante apposita comunicazione da allegare alla dichiarazione dei redditi), aveva ritenuto che gli adempimenti in capo al contribuente non potessero essere espletati nella maniera corretta, dal momento che il modello telematico non consentiva il deposito di allegati.
La Cassazione pero` ha ribaltato le interpretazioni appena descritte, rigettando il ricorso introduttivo del giudizio. Secondo gli Ermellini, infatti, al credito d`imposta derivante dalla L. n. 449 del 1997 si applicano le disposizioni dell`art. 11, comma 3, L. n. 317 del 1991. La normativa stabilisce che "il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d`imposta nel corso del quale e` concesso il beneficio", lasciando poco spazio ad interpretazioni di qualsiasi genere e caratura.
La Corte ha ritenuto valido il principio di decadenza. L`Amministrazione ha la necessita` di identificare per ciascun esercizio il relativo onere finanziario da sostenere, "altrimenti sospeso ad libitum". La mancata comunicazione e` solo un aspetto marginale della fattispecie e non puo` costituire una scusante accettabile: il contribuente era tenuto a indicare in ogni caso l`esistenza del credito, pur non procedendo alla successiva trasmissione telematica.
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