(2984) Regime "De minimis" e Fondo Centrale di Garanzia (Fonte:www.fondidigaranzia.it)

REV. 11/12/2012

Fonte:http://www.fondidigaranzia.it/de_minimis.html

IL REGIME "DE MINIMIS" E IL FONDO DI GARANZIA

Cos'è il "de minimis"

Il regime "de minimis" può essere definito come una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli stati Membri di alcuni tipi di regimi di aiuto per le imprese (ricordiamo che qualsiasi agevolazione pubblica deve passare il vaglio delle istituzioni europee). Tale facilitazione si basa sul presupposto che gli aiuti di stato, se inferiori ad una certa soglia, non violano la concorrenza tra imprese. In pratica un'apposita normativa, il Regolamento (CE) N. 1998/2006, stabilisce una serie di condizioni che devono essere rispettate affinché un aiuto possa essere considerato "di importo minore". Se lo stato membro rispetta questi limiti nell'istituire un regime di aiuto lo può considerare automaticamente approvato dalla Commissione. In compenso le imprese non possono ricevere più di 200 mila euro in tre anni attraverso questa tipologia di strumenti agevolativi. Quando un contributo viene concesso attraverso il Regolamento 1998/2006 questa caratteristica deve essere esplicitamente richiamata nella normativa di riferimento (disposizioni operative, schede tecniche ecc.).

Quali operazioni del Fondo vanno in "de minimis"

Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, soltanto alcuni interventi sono sottoposti alle norme previste dal regime "de minimis", (mentre gli altri rientrano nel raggio d'azione del cosiddetto regime autorizzato o Regolamento (CE) N. 800/2008). Le garanzie "de minimis" sono quelle prestate a fronte degli interventi definiti dalle Disposizioni Operative come "Altre operazioni", una categoria che, nonostante il nome, è tutt'altro che marginale. Di fatto abbiamo a che fare con tutte le operazioni finanziarie ad eccezione dei "Prestiti partecipativi", delle "Partecipazioni" e dei "Finanziamenti a medio-lungo termine". Questi ultimi, per rientrare nel regime autorizzato, sono intesi specificamente come finanziamenti di durata compresa tra 18 mesi e 10 anni, concessi a fronte di investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tutti i finanziamenti a fronte di investimenti di durata diversa da quella indicata o già iniziati al momento della domanda di finanziamento sono comunque ammissibili all'intervento del Fondo, ma rientrano nel regime "de minimis".

La dichiarazione sugli aiuti "de minimis"

Una volta accertato che uno specifico intervento del Fondo rientra negli aiuti "di importo minore" bisogna capire se la garanzia in questione rispetta i limiti quantitativi stabiliti dalla normativa. Ai fini del calcolo il valore della garanzia pubblica - in termini tecnici si parla di ESL, Equivalente Sovvenzione Lordo - deve essere sommato ad altri eventuali aiuti ricevuti attraverso il medesimo Regolamento nell'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti. Bisogna tenere presente che non esiste un registro nazionale degli aiuti "de minimis" e che il Gestore del Fondo può conoscere esclusivamente l'ammontare delle agevolazioni che ha direttamente concesso. Di conseguenza è responsabilità dell'impresa attestare l'ammontare degli aiuti "di importo minore" ricevuti nel triennio attraverso una dichiarazione di atto notorio da compilare secondo un modello fornito dal Fondo di garanzia. A tal fine sono utili due indicazioni: la data da prendere in considerazione è sempre quella della delibera di concessione dell'aiuto; nel caso di una garanzia o di un altro tipo di agevolazione che insiste su un finanziamento ancora in essere, passati tre anni dalla concessione, ai fini del "de minimis" la suddetta agevolazione non va più conteggiata.

Cos'è e come si calcola l'ESL della garanzia

Nel caso agevolazioni nella forma di contributi (siano essi in conto interessi, in conto capitale o di altro tipo) per il calcolo si utilizza l'importo dei contributi ricevuti. Nel caso della garanzia il valore da utilizzare è una percentuale variabile dell'importo garantito. A partire dalle operazioni approvate dal 29 novembre 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito un metodo di calcolo dell'elemento di aiuto contenuto nella garanzia più flessibile rispetto al precedente che lo determinava nella misura costante del 13% dell'importo garantito. Da un punto di vista concettuale l'ESL sviluppato dall'intervento del Fondo viene a dipendere, con il nuovo procedimento, dalla differenza tra il costo di una garanzia privata a prezzo di mercato e il costo di un'analoga garanzia pubblica. Quantitativamente il suo valore dipende da una serie di variabili: percentuale di intervento del Fondo sul finanziamento, fattore di rischio del regime (con coefficienti differenziati per le operazioni di investimento e di liquidità), incidenza dei costi amministrativi, remunerazione delle risorse pubbliche impiegate dal regime di garanzia, valore del tasso di riferimento comunitario, durata dell'operazione finanziaria da garantire.

Per saltare il calcolo: i quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva

Per ricavare il valore dell'ESL, però, non occorre addentrarsi nella formula che lo genera poiché, per facilitare gli operatori, nelle Disposizioni Operative del Fondo vengono fornite due tabelle di facile lettura - i quadri riassuntivi dell'efficacia contributiva - che si applicano rispettivamente alle "Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per capitale circolante" (in pratica finanziamenti per liquidità) e alle "Operazioni finalizzate alla copertura dei prestiti per investimenti". Un'avvertenza è da tener presente nell'utilizzo di queste tabelle: i valori in esse contenuti cambiano ogni volta che varia il tasso di riferimento europeo. Di conseguenza bisogna sempre consultare l'edizione aggiornata delle Disposizioni Operative (Parte VII - Metodologia di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo), disponibile sul sito Internet www.fondidigaranzia.it nella sezione Modalità Operative.

E' utile a questo punto fornire l'esempio di una tabella per il calcolo dell'ESL, sottolineando che tale tabella non è una di quelle attualmente in vigore. Sulla linea orizzontale si possono leggere i valori percentuali che corrispondono alle possibili quote pagate come commissioni una tantum al Fondo per il suo intervento: quanto più si paga, tanto minore sarà l'intensità di aiuto della garanzia. La misura delle commissioni dovute varia in base a dimensione e localizzazione dell'azienda, e in base al tipo di operazione finanziaria effettuata, come esposto in dettaglio nelle Disposizioni Operative, Parte V - Versamenti al Fondo. Sulla linea verticale si trova la durata del finanziamento: quanto maggiore sarà la durata tanto maggiore sarà l'intensità di aiuto. Incrociando i due dati si può individuare la percentuale da applicare all'importo garantito (e non al finanziamento nella sua interezza) per calcolare l'ESL da tenere in considerazione ai fini del calcolo del "de minimis".

In ogni caso l'importo da considerare in caso di garanzia concessa ai sensi del "de minimis" viene riportato nella delibera di concessione inviata al soggetto richiedente (banca, intermediario finanziario o confidi).