(2981) Credito d'imposta per la ricerca con l'università ed enti di ricerca DL n.70 del 2011 - Promemoria


CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA' O ENTI PUBBLICI DI RICERCA 

DL n.70 del 13 Maggio 2011 - PRO MEMORIA

 

GLI  INVESTIMENTI DEVONO ESSERE REALIZZATI ENTRO IL 31/12/2012

COME SI CALCOLA IL CREDITO D'IMPOSTA
Punto 3.1 della circolare (pag 10) :
La normativa stabilisce quanto segue:
"compete in tre quote annuali....per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010"

Prevede  inoltre che il credito  di imposta  "compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento"


ESEMPIO DI CALCOLO
Pag. 18-22 della circolare


MOMENTO DI  EFFETTUAZIONE  DEGLI  INVESTIMENTI
Punto 2.3 della circolare

La norma   stabilisce che spetta per "gli investimenti realizzati......."
 
La circolare  ha chiarito che "le relative spese siano da considerare sostenute alla data di ultimazione della prestazione..."

Oltre alla fattura a saldo  ed alla  relazione sulla prestazione effettuata è anche necessario il pagamento ?
Non ci sono stati chierimenti in merito.
Sembrerebbe che valga il principio di competenza e non quello di cassa.

TERMINI DI  UTILIZZO
Punto 4.2 della Circolare - Pag. 15
è fruibile "in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell'investimento incrementale"


MODALITA' DI UTILIZZO
Punto 4.1 della circolare (pag.13)
In compensazione con il modello F24 ai sensi del dl 241/1997 (il contenuto del decreto è riportato nella normativa che vi  allego)
Sono esclusi contributi previdenziali ed inail.


CODICE TRIBUTO DA UTILIZZARE
Pagina 14 della circolare
6835


OBBLIGO DI  INDICARE IL CREDITO DI IMPOSTA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
relativa sia al perido in cui il credito è maturato e sia al periodo in cui il credito è utilizzato.
Pag. 14 della circolare


CUMULABILITA'  CON ALTRE AGEVOLAZIONI
Punto 4.3 della circolare
E' cumulabile "Resta fermo il rispetto del limite in base al quale l'importo risultante dal cumulo dei benefici non deve risultare superiore ai costi sostenuti"


RILEVANZA FISCALE DEL CREDITO D'IMPOSTA
Pag. 17
"Non concorre alla formazione del reddito"
La spesa sostenuta è comunque deducibile  e questo comporta un risparmio d'imposta per le aziende che hanno un utile.