Raccomandata A/R o PEC per la detassazione ambientale
La comunicazione degli investimenti ambientali al MISE deve avvenire entro un mese dall’approvazione del bilancio
Uno degli aspetti “in sospeso” relativi alla detassazione ambientale (in vigore sino al 26 giugno 2012) riguarda le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione degli investimenti rilevanti al MISE. Il comma 17 dell’art. 6 della L. 388/2000 (introdotto dall’art. 30 della L. n. 179/2002) disponeva che “Le imprese provvedono a comunicare entro un mese dall’approvazione del bilancio annuale gli investimenti agevolati ai sensi del comma 13. Il Ministero delle attività produttive, di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, effettua entro il 31 dicembre 2003, con riferimento al bilancio 2002, e successivamente ogni anno, il censimento degli investimenti ambientali di cui al presente comma”.
A quanto ci consta, in merito alle modalità di effettuazione della suddetta comunicazione non sono stati forniti chiarimenti ufficiali e non è stata predisposta una modulistica specifica.
Al fine di fruire della detassazione occorre, tuttavia, ottemperare alla suddetta comunicazione. Di conseguenza, entro un mese dall’approvazione del bilancio, pare opportuno inviare il riepilogo degli investimenti ambientali effettuati (tipologia e ammontare), sulla base dei quali è stata calcolata la detassazione ambientale.
In assenza di chiarimenti ufficiali, la comunicazione potrebbe essere inviata tramite raccomandata A/R, indirizzata a: Ministero dello Sviluppo Economico c/o ufficio monitoraggio investimenti ambientali ex art. 6 L. 388/2000, Via del Giorgione, 2/B 00147 ROMA (RM) (cfr. http://www.sviluppoeconomico.gov.it/?option=com_organigram&view=organigram§ion=dettaglio&id=574).
Qualora si tratti di un’impresa dotata di PEC (art. 16, comma 6 del DL 185/2008 e art. 5, commi 1 e 2 del DL 179/2012), potrebbe essere sufficiente inviare l’elenco degli investimenti ambientali realizzati all’indirizzo PEC del Ministero (si veda “PEC anche per le imprese individuali” dell’11 ottobre).
Alcuni profili problematici emergono, poi, anche con riferimento al calcolo dell’agevolazione. Come noto, l’art. 6, commi da 13 a 19 della L. 388/2000 prevede – per gli investimenti effettuati sino al 26 giugno 2012 – la possibilità di effettuare una variazione in diminuzione dell’imponibile pari all’eccedenza degli investimenti ambientali realizzati nel periodo d’imposta rispetto alla media di quelli effettuati nei due periodi d’imposta precedenti. In pratica, l’abbattimento dell’imponibile è determinato dapprima calcolando il valore medio annuo degli investimenti ambientali compiuti nel biennio precedente e, successivamente, provvedendo a dedurre tale valore medio dall’ammontare dell’investimento ambientale realizzato nell’anno.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la ris. n. 226/2002, gli investimenti ambientali devono essere determinati secondo l’approccio incrementale, in base al quale “i benefici per gli investimenti ambientali sono rigorosamente limitati ai costi di investimento supplementare (sovraccosti) necessari per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale”; “il metodo di calcolo dell’investimento supplementare deve, comunque, ispirarsi a criteri oggettivi basati, per esempio, sul costo di un investimento analogo sotto il profilo tecnico ma che non consenta di raggiungere lo stesso grado di tutela ambientale”.
Inoltre, i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi economici che l’impresa ha conseguito nel corso dei primi 5 esercizi di entrata in funzione dell’impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive che detti beni hanno permesso di realizzare. Considerate le difficoltà di valutazione e le conoscenze tecniche necessarie, pare opportuno che le caratteristiche dei beni oggetto dell’investimento siano valutate e certificate da periti specializzati.
Occorre poi evidenziare, al fine di fruire dell’agevolazione, gli investimenti ambientali in bilancio (comma 16 del citato art. 6); non vengono, tuttavia, precisate le modalità di rappresentazione degli stessi (si veda “Detassazione ambientale retroattiva con un nuovo bilancio” del 24 settembre).
Con riferimento alla possibilità che la detassazione generi perdite fiscali riportabili, né la norma né i chiarimenti ufficiali relativi all’agevolazione si sono pronunciati a riguardo.
Tuttavia, analogamente a quanto affermato con riferimento alla Tremonti-ter (circ. Agenzia delle Entrate 44/2009, par. 4), si ritiene sia possibile riportare, ai sensi degli artt. 8 e 84 del TUIR, le perdite fiscali generate dall’agevolazione. In senso conforme si sono, peraltro, espresse alcune DRE (cfr. Interpello DRE Marche del 30 giugno 2012 e Interpello DRE Toscana 14 marzo 2012).