(2975) Dal 12 gennaio 2012 entra in vigore il regolamento n.966/2012 che facilita l'accesso alle agevolazioni comunitarie (Fonte: ItaliaOggi - 30/11/2012)

Sintesi riportata sul sito: http://www.milanofinanza.it/new/speciale_pmi_2009.asp?id=1800839

Il regolamento n.966/2012 approva una serie di norme che si applicheranno sia a finanziamenti diretti all'Unione Europea, sia ai finanziamenti previsti dai Fondi Strutturali.

Finanziamenti Ue ridisegnati

DIRITTO E FISCO
Di Roberto Lenzi


Dal 1° gennaio prossimo scatta la nuova disciplina prevista dal regolamento 966/12

Agevolazioni a forfait. Ampliati i costi ammissibili

Agevolazioni rilasciate a forfait. Ampliato il ventaglio dei costi ammissibili, tra i quali rientrerà anche il tempo dedicato dai proprietari delle pmi a organizzare la richiesta di finanziamenti. Costi indiretti finanziabili fino al 7%, delle spese ammesse alla concessione del contributo. Sono alcune delle novità introdotte dal nuovo regolamento comunitario che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione: si tratta di una semplificazione delle procedure per accedere ai fondi comunitari, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2013. Il regolamento n. 966/2012 approva una serie di norme che si applicheranno sia a finanziamenti diretti dell'Unione europea, sia ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali.

 

Agevolazioni a forfait in base ai risultati

Stop alla presentazione di montagne di fatture e pagamenti per dimostrare di aver sostenuto le spese ammesse alla sovvenzione. La Commissione europea fa tesoro dell'esperienza maturata nell'utilizzo degli importi forfettari o dei finanziamenti a tasso forfettario, riconoscendo che tali forme di finanziamento hanno notevolmente semplificato le procedure amministrative e ridotto in misura significativa il rischio di errori. Saranno quindi agevolate forme semplificate di riconoscimento delle sovvenzioni, determinate sulla base di importi forfettari, costi unitari e tassi fissi. In particolare, il regolamento sostiene l'opportunità di autorizzare gli importi determinati applicando un approccio beneficiario per beneficiario, anche quando tali importi sono dichiarati dal richiedente in conformità delle sue consuete pratiche contabili, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e le spese a carico di detto beneficiario. Le imprese potranno quindi avere la possibilità di forme personalizzate di rendicontazione a forfait, basate sul proprio sistema contabile. Il tutto con l'obiettivo di risparmiare sui tempi e sui costi della gestione amministrativa della sovvenzione ottenuta. Rimane comunque ferma la possibilità per le singole amministrazioni di adottare metodi di rendicontazione tradizionale utilizzati fino ad oggi.

 

Si amplia il ventaglio dei costi ammissibili per le pmi

Il regolamento semplifica le norme sui costi ammissibili a beneficio delle piccole e medie imprese. L'obiettivo è rimuovere, per questa categoria, le barriere alla partecipazione ai programmi di sovvenzione dell'Ue. Infatti nelle pmi le persone dotate delle necessarie competenze sono i titolari che non sono retribuite sotto forma di salario. Le nuove disposizioni in materia di sovvenzioni tengono quindi conto dei sistemi di remunerazione specifici applicati dalle pmi. Il nuovo regolamento prevede che i proprietari di pmi e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio classico, possono dichiarare comunque quote di costi ammissibili a livello di personale per il lavoro svolto nell'ambito del programma d'azione o di lavoro, sulla base dei costi unitari determinati di volta in volta.

 

Costi generali ammessi fino a un massimo del 7%.

Il regolamento prevede che è possibile optare per il finanziamento dei costi indiretti del beneficiario mediante applicazione di tassi fissi, sino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili, tranne qualora il beneficiario riceva una sovvenzione di funzionamento. Il massimale del 7% può comunque essere superato sulla base di una decisione motivata della Commissione.

 

Spese ammissibili solo dopo la concessione del finanziamento

Il beneficiario della sovvenzione può avviare l'azione finanziata solo dopo la firma della convenzione di finanziamento. Una deroga può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima di tale momento. In tali casi, comunque, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data della domanda di sovvenzione. Fanno eccezione, in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza, quelli relativi ad aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario ovvero in situazioni di pericolo imminente o immediato che rischino di degenerare in un conflitto armato o di destabilizzare un paese. È sempre esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse.

 

L'articolo è stato caricato nell'area  riservata del sito