Incentivi per l’occupazione di giovani e donne, domanda solo in via telematica
La circ. 122 dell’INPS detta le istruzioni operative per l’invio delle domande di ammissione alle misure agevolative disposte dal DM 5 ottobre 2012
In contemporanea con la pubblicazione, il 17 ottobre, sulla G.U. n. 243, del DM 5 ottobre 2012 che, nell’istituire il Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne (nel limite di spesa di 196.108.953 euro per il 2012 e di 36.000.000 euro per il 2013), individua alcune prime misure agevolative, arrivano, con la circolare n. 122, le prime istruzioni dell’INPS – cui è delegata la gestione dell’operazione – per l’invio delle domande di ammissione alle spese.
Ma andiamo con ordine. L’istituzione del Fondo da parte del DM citato attua il disposto dell’art. 24, comma 27, del DL 201/2011 e vuole rappresentare, con la previsione degli incentivi di seguito descritti, un primo passo per la realizzazione dell’obiettivo primario della recente riforma di cui alla L. 92/2012: la realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico, in grado di garantire la crescita dell’occupazione, in qualità e in quantità, promuovendo rapporti di lavoro stabili (con il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato) o, comunque, di maggiore durata. Ciò sia pur attraverso un intervento a carattere straordinario, nel peculiare contesto dell’attuale fase economica, e rivolto ad una ristretta platea di destinatari.
Gli incentivi in discorso riguardano, infatti, esclusivamente giovani fino ai 29 anni d’età (ossia che non abbiano ancora compiuto 30 anni) e donne, a prescindere dall’età. Nel dettaglio, come già rilevato su Eutekne.info (si veda “In arrivo oltre 230 milioni di incentivi all’occupazione di donne e giovani” del 6 ottobre 2012) si prevede la corresponsione, da parte dell’INPS, di un incentivo di 12.000 euro per:
- la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, anche parziale, purché con orario non inferiore alla metà dell’orario normale di lavoro (pari a 40 ore settimanali o alla minore durata prevista dai contratti collettivi), dei contratti a tempo determinato di giovani e donne (come sopra individuati) in essere o cessati da non più di 6 mesi;
- la stabilizzazione mediante contratti a tempo indeterminato, anche part-time, purché con orario non inferiore alla metà dell’orario normale, di giovani e donne (come sopra individuati) con contratto, in essere o cessato da non più di 6 mesi, di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Sono poi previsti bonus, di importo minore, anche per chi instauri, con giovani e donne (come sopra individuati), rapporti di lavoro a tempo determinato, per un minimo di 12 mesi, a tempo pieno e tali da realizzare un incremento della base occupazionale (rispetto alla media dei dipendenti dei 12 mesi precedenti). Si parte da un incentivo di 3.000 euro per i contratti con durata compresa tra 12 e 18 mesi, elevato a:
- 4.000 euro, per i contratti con durata compresa tra 19 e 24 mesi;
- 6.000 euro, per i contratti di durata superiore a 24 mesi.
Le trasformazioni/stabilizzazioni e le assunzioni a tempo determinato possono essere effettuate dal 17 ottobre fino al 31 marzo del 2013. Va però tenuto presente che, in caso di insufficienza di risorse, l’INPS corrisponderà gli incentivi in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Ogni datore di lavoro può, inoltre, ottenere fino ad un massimo di 10 bonus per le trasformazioni/stabilizzazioni e di 10 bonus per le assunzioni a termine.
L’INPS, nella circ. n. 122 – richiamati i presupposti cui il decreto subordina gli incentivi, con la precisazione che, per poter beneficiare degli stessi, è necessario mantenere in servizio il lavoratore per almeno 6 mesi – ricorda quali sono le condizioni generali per l’accesso all’agevolazione. In primo luogo, in applicazione dei principi sanciti, con riferimento a tutti gli incentivi alle assunzioni, dalla L. 92/2012, si precisa che il bonus non spetta se l’assunzione o la trasformazione/stabilizzazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, ovvero presso un’unità produttiva in cui siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui riguardino professionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi.
La fruizione degli incentivi è, altresì, subordinata alla regolarità contributiva, all’osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e dei contratti collettivi, nonché al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato d’importanza minore (de minimis).
Passando alle istruzioni operative, l’Istituto spiega che la domanda di ammissione agli incentivi può essere trasmessa, sia dai datori di lavoro operanti con il sistema Uniemens che dai datori di lavoro agricoli, esclusivamente in via telematica, accedendo al modulo DON-GIOV mediante l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente”, disponibile sul sito www.inps.it, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e PIN), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. L’applicazione rilascerà una ricevuta, valida ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione. Viene fatto rinvio a successivi messaggi per la specificazione delle modalità con cui l’INPS verificherà i presupposti di accoglimento delle istanze e delle modalità da seguire per fruire concretamente dell’incentivo autorizzato.