(2564) L´ammortamento si sconta anche a macchine ferme


L´ammortamento si sconta anche a macchine ferme

Domenico Carnimeo
Cronologia articolo 28 novembre 2011
Il Sole 24 Ore

Sono deducibili dal reddito d´impresa le quote di ammortamento del costo di un impianto di compostaggio rifiuti anche nel caso di mancato funzionamento nel periodo d´imposta considerato. A stabilirlo è la Ctp di Bari con la sentenza n. 122/12/11. La pronuncia chiarisce che la deducibilità delle quote di ammortamento di un bene strumentale all´impresa è subordinata al ricorrere dei soli presupposti previsti dal l´articolo 102 del Tuir, senza l´ulteriore concorso di altre condizioni quali il costante e continuo funzionamento del bene stesso nell´ambito dell´attività aziendale. La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi a una Spa con i quali veniva accertato un maggior reddito d´impresa per gli anni d´imposta 2006 e 2007. La società li impugnava deducendo, tra i vari motivi, la piena deducibilità delle quote di ammortamento sulla base di quanto previsto dall´articolo 102 del Tuir. La ricorrente osservava che l´ammortamento è una procedura tecnico-contabile mediante la quale si attua la ripartizione dei costi pluriennali in più esercizi, con la duplice funzione di quantificare, attraverso la quota annuale, la perdita di valore delle immobilizzazioni e accantonare contabilmente i mezzi necessari alla sostituzione dei beni. Quella quota, sotto il profilo contabile, è la parte di costo pluriennale che nei singoli esercizi si trasforma in «costo di esercizio» ed è, tra l´altro, commisurata al deperimento del bene, fenomeno, questo, legato al solo decorso del tempo e non al suo impiego. Il bene anche se non utilizzato deperisce ugualmente, e questo legittima la deducibilità delle relative quote di ammortamento. La Ctp di Bari ha accolto i ricorsi ritenendo che l´ufficio, nel caso specifico, non abbia correttamente applicato l´articolo 109 del Tuir, che «contiene norme generali su componenti del reddito d´impresa che devono essere ritenute cedevoli rispetto alla specifica disciplina contenuta per l´ammortamento nel precedente articolo 102 del Tuir». Quest´ultimo articolo – hanno precisato i giudici – subordina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni strumentali all´impresa al ricorrere di due soli presupposti: che vi sia effettiva strumentalità del bene in relazione alla specifica attività aziendale e che lo stesso sia entrato in funzione, non essendo pertanto necessario il concorso di ulteriori presupposti come l´operatività del bene nell´esercizio cui il costo viene imputato.