Detassazione ambientale solo con il secondo Conto energia
In una risposta ad un Collega il MISE afferma che l’agevolazione fiscale non è cumulabile con terzo, quarto e quinto conto energia
Ancora incertezze per le PMI sulla cumulabilità tra detassazione ambientale e tariffe incentivanti riconosciute dal conto energia.
Nei giorni scorsi si era segnalato che l’Assonime, in occasione di una videoconferenza, si era espressa a favore della cumulabilità dei due incentivi, nel limite del 20% del costo dell’investimento, anche con riferimento al terzo e al quarto conto energia (si veda “Detassazione ambientale, cumulabilità al 20% anche per III e IV Conto energia” dello scorso 26 settembre). Sul punto, si ricorda che l’articolo 19 del DM 5 luglio 2012 ha espressamente ammesso la cumulabilità della detassazione ambientale soltanto con le tariffe incentivanti di cui al secondo conto energia (DM 19 febbraio 2007), nel limite del 20% del costo dell’investimento.
Nella giornata di venerdì ci è pervenuta una segnalazione, da parte di un lettore, in merito ad una risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo economico, in seguito ad una richiesta di chiarimenti sulla questione relativa alla cumulabilità tra tariffe incentivanti e detassazione ambientale.
Ovviamente, nessun dubbio sulla cumulabilità tra secondo conto energia e detassazione ambientale: è, infatti, il citato articolo 19 del DM 5 luglio 2012 a prevedere espressamente la possibilità di cumulo ancorché limitata.
Secondo la risposta fornita dalla direzione del MISE, le tariffe incentivanti di cui al terzo conto energia (DM 6 agosto 2010) non sarebbero cumulabili con la detassazione ambientale, posto che tale agevolazione non compare nell’elenco tassativo di cui all’articolo 5, comma 1 del DM 6 agosto 2010; inoltre, non è applicabile nemmeno il comma 4 del citato articolo 5, che si riferisce soltanto ad incentivi pubblici erogati previo bando.
Tale ricostruzione suscita alcune perplessità in quanto il riferimento al bando, dal punto di vista sostanziale, non dovrebbe essere indispensabile per individuare gli incentivi cumulabili. Inoltre, considerato che l’articolo 5 del DM 6 agosto 2010 (terzo conto energia) rinvia alle regole di cumulo previste dal DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia), l’interpretazione fornita dall’articolo 19 del DM 5 luglio 2012 - vale a dire la possibilità di cumulare, nel limite del 20% del costo dell’investimento, la detassazione ambientale - dovrebbe valere anche per il terzo conto energia. Si tratta di argomentazioni, peraltro, già evidenziate da Assonime nel corso della citata videoconferenza.
Occorre osservare che la risposta fornita dal MISE precisa, altresì, che le tariffe incentivanti di cui al quarto (DM 5 maggio 2011) e al quinto conto energia (DM 5 luglio 2012) non sarebbero oggi cumulabili, posto che, rispettivamente, l’articolo 5 del DM 5 maggio 2011 e l’articolo 12 del DM 5 luglio 2012 stabiliscono, al comma 1, le condizioni di cumulabilità con altri contributi e benefici pubblici, tra cui non figura la detassazione ambientale.
Anche quest’ultima interpretazione del Ministero non appare coerente dal punto di vista sistematico, posto che la medesima agevolazione, vale a dire le tariffe incentivanti, risulterebbe cumulabile con la detassazione ambientale soltanto se derivante dal secondo conto energia (DM 19 febbraio 2007), mentre sarebbe esclusa per i seguenti; un differente trattamento basato, quindi, esclusivamente sul momento in cui è entrato in esercizio l’impianto fotovoltaico. Inoltre, si osserva che nelle norme del conto energia, come sottolineato nella videoconferenza di Assonime, si nota sempre un rinvio (diretto o indiretto) all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007 relativo alla cumulabilità parziale.
Alla luce di quanto riportato, urgono chiarimenti ufficiali da parte del MISE al fine di evitare comportamenti difformi da parte dei contribuenti.
Sarebbe, inoltre, auspicabile che tali chiarimenti giungano entro fine anno, ai fini del ravvedimento della detassazione ambientale, laddove il Ministero dello Sviluppo economico confermasse in via ufficiale tale orientamento.
Si ricorda, infatti, che il rischio nell’utilizzare congiuntamente entrambe le agevolazione sarebbe quello di vedersi disconoscere le tariffe incentivanti, dato che è la sola norma relativa al conto energia a prevedere limitazioni al cumulo con altre agevolazioni.