(2930) Legge 7 Agosto 2012, n. 134 -Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Articolo 29 " Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi"

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) (GU n.147 del 26-6-2012 - Suppl. Ordinario n. 129 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).

Testo in vigore dal: 26-6-2012

al: 11-8-2012

 

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (GU n.187 del 11-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 171 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/08/2012

 

Art. 29     Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

 

  1.  In  considerazione  della  particolare  gravita'  della   crisi economica  che  ha  colpito  il  sistema   produttivo,   le   imprese beneficiarie  delle  agevolazioni   di   cui   all'articolo   1   del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito  con  modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25 febbraio1992, n. 215,  non  sono  piu'  tenute  al  rispetto  degli  obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per  la  formazione delle graduatorie. Sono fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.

 

  2. Al fine di conseguire la definitiva  chiusura  dei  procedimenti relativi alle agevolazioni di cui al comma 1, di quelle di  cui  alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nonche' di  quelle  concesse  nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, qualora alla  data  di entrata in vigore del presente decreto-legge non sia  stata  avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento, il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla  predetta  data,

accerta  la  decadenza  dai  benefici  per  l'insieme  delle  imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.

  3.  La  rimodulazione  dei  programmi  d'investimento  oggetto   di agevolazioni a valere sui contratti di programma di cui  all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre  1996,  n.  662  e'  consentita entro e non oltre  un  anno  dalla  data  della  pubblicazione  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della delibera del  CIPE di approvazione e finanziamento dei contratti. In tale caso  il  CIPE puo' prorogare il termine di ultimazione degli investimenti  per  non piu' di un anno dal termine originariamente previsto.

  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, non e' consentito alcun differimento  del  termine   di   ultimazione   degli   investimenti, eventualmente prorogato, per effetto di variazioni  del  programma  e dei soggetti proponenti.

  5. Qualora, con riferimento ai contratti di programma gia'  oggetto di deliberazione del CIPE di approvazione  e  di  finanziamento,  non venga  presentato  il  progetto  esecutivo   entro   novanta   giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone la  decadenza  delle  imprese  interessate dalle agevolazioni previste e ne da' comunicazione  al  CIPE.  Per  i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea,  il  predetto termine decorre  dalla  comunicazione  degli  esiti  della  notifica, qualora successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto-legge.

  6. E' disposta la  risoluzione  dei  contratti  di  programma  gia' stipulati qualora, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'impresa non  abbia  prodotto  la documentazione comprovante l'avvio degli investimenti e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie al predetto avvio.  Qualora  il contratto  sia  riferito  ad  una  pluralita'   di   iniziative,   la risoluzione ha  effetto  limitatamente  alle  iniziative  interessate dall'inadempimento.

 

  7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data  di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  per  le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo  2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli  obblighi  derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti

 

  8. Le iniziative agevolate ai sensi dell'articolo 12 della legge  6 ottobre 1982, n. 752,  della  legge  30  luglio  1990,  n.  221,  del decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204, e  dell'articolo  114,  comma  4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, purche' avviate  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono concluse entro  il termine  perentorio  di  diciotto  mesi  dalla  predetta   data.   La

documentazione finale di spesa e' presentata  dai  beneficiari  entro sei mesi,  non  piu'  prorogabili,  dalla  scadenza  del  termine  di ultimazione come sopra definito.  Il  mancato  rispetto  dei  termini previsti dal presente articolo comporta la revoca delle agevolazioni.

  9. Il Ministro dello sviluppo economico, in presenza di  situazioni di particolari gravita' sotto  il  profilo  economico  e  finanziario delle imprese beneficiarie tali comunque da minacciare la continuita' delle attivita' produttive ed il mantenimento  dei  relativi  livelli occupazionali, puo' disporre in via eccezionale  la  sospensione  dei termini  di  ultimazione  di  programmi  agevolati  a  valere   sugli strumenti di propria competenza  fino  all'adozione  dei  conseguenti programmi di ristrutturazione anche tramite  cessione  dei  complessi aziendali.