(2919) La delocalizzazione fa decadere il bonus per assunzioni altamente qualificate (Fonte: Eutekene.info 3/8/2012)

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La delocalizzazione fa decadere il bonus per assunzioni altamente qualificate

Nuova ipotesi di decadenza prevista da un emendamento al DL «crescita e sviluppo», sul cui Ddl. di conversione si vota oggi la fiducia in Senato

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/ Venerdì 03 agosto 2012
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Con riferimento al credito d’imposta per le nuove assunzioni di personale altamente qualificato, un emendamento all’art. 24 del DL 83/2012 prevede l’introduzione di un’ulteriore causa di decadenza dell’agevolazione in caso di delocalizzazione in un Paese extra-Ue; inoltre, viene riservata un’apposita quota dei fondi destinati a tale agevolazione per le assunzioni effettuate dalle imprese che si trovano nelle zone terremotate dell’Emilia.

Come noto, l’articolo 24 del DL 83/2012, sul cui Ddl. di conversione, già approvato dalla Camera, verrà votata, questa mattina, la fiducia in Senato, ha introdotto, per tutte le imprese, un credito d’imposta del 35%, con un limite massimo di 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia (articolo 24, comma 1, lettera a);
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al Decreto, impiegato in attività di ricerca e sviluppo (articolo 24, comma 1, lettera b).

La citata norma prevede poi alcune ipotesi di decadenza dall’agevolazione. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

Viene ora aggiunta un’ulteriore ipotesi di decadenza. Un emendamento prevede, infatti, la decadenza dall’agevolazione nel caso in cui l’impresa beneficiaria delocalizzi in un Paese non appartenente all’Unione europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo.

Stanziamenti “ad hoc” per le zone colpite dal sisma

Nessuna modifica viene apportata agli stanziamenti complessivi previsti per l’agevolazione. Infatti, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2013. Tuttavia, a seguito di un emendamento, viene riservata una quota di tali stanziamenti alle imprese terremotate. È infatti precisato che, al fine di favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l’anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 sia riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei Comuni identificati dall’articolo 1 del DL 6 giugno 2012 n. 74. Si tratta dei territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo.

Si osserva, altresì, che la procedura per la fruizione del beneficio fiscale dovrebbe rimanere immutata, non essendo stato approvato alcun emendamento a riguardo. Di conseguenza, le imprese dovranno presentare un’istanza mediante le modalità predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico. In particolare, un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà ad emanare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, le disposizioni applicative necessarie. Il contributo verrà concesso nei limiti di spesa sopra riportati.

Si ricorda, infine, che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.