(2886) Agevolate le assunzioni di personale altamente qualificato (Fonte: Eutekne.info)

 

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Agevolate le assunzioni di personale altamente qualificato

Il credito d’imposta, pari al 35% delle spese, è riconosciuto per un massimo di 200 milioni di euro annui per ciascuna impresa

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 / Lunedì 18 giugno 2012
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L’art. 24 del DL Sviluppo introduce un contributo, in forma di credito d’imposta, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego.
L’aliquota del beneficio è pari al 35% delle spese calcolate sul costo aziendale con un vincolo di trattenere il personale assunto per almeno 3 anni.

A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d’imposta del 35%, con un limite massimo pari a 200.000 euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
- personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso un’università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia (lettera a);
- personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all’Allegato 2 al Decreto, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo (lettera b).

Il comma 3 dell’art. 24 precisa poi che il credito d’imposta di cui alla lettera b) è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale; acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progettipilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

Credito operativo da subito

Il credito d’imposta è operativo “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge”.
Per fruire del contributo, le imprese dovranno presentare, sempre secondo la bozza, un’istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello Sviluppo economico. Un successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvederà ad emanare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, le disposizioni applicative necessarie.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Sono, inoltre, previste alcune ipotesi di decadenza dall’agevolazione. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
- se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del beneficio fiscale;
- se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.