4826 - Contenzioso R&S - Sentenza della Cassazione 344/2026 del 24/9/2026

IN SINTESI

Il pagamento di una sola parte delle somme dovute non consente di escludere la punibilità

3.4. Quanto, infine al riversamento parziale del credito utilizzato per la

compensazione, in disparte il fatto che neanche nell'atto d'appello si afferma che

tale versamento sia intervenuto prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare prima e la Corte d'appello poi,

hanno correttamente rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 13 del

d.lgs. n. 74/2000, presuppone il pagamento integrale degli importi dovuti,

laddove nel caso in discorso risulta versata esclusivamente una parte delle

indebite compensazioni relative al modello F24 del 16/03/2020 (capo 2

dell'imputazione), che peraltro è relativo all'anno 2018 in relazione al quale

risultano indebite compensazioni, altresì operate con modelli F24 presentati fino

al 16 dicembre 2019, per ulteriori 284.437,23 €, per cui anche la tesi, priva di

fondamento giuridico, che tale riversamento abbia ricondotto la condotta –

invero già integralmente consumata - sotto soglia, è, alla luce di quanto emerge

ictu oculi  dal provvedimento impugnato, smentita in fatto ancor prima che

infondata in diritto.

La mancanza di attività e costi documentati conferma l'inesistenza dei crediti utilizzati

3.3. Nel caso in discorso, come rilevato dai due giudici di merito l'illecita

compensazione era emersa solo a seguito dell'attività ispettiva operata dal

personale della Guardia di finanza tesa ad accertare la veridicità del credito

«ricerca e sviluppo» utilizzato in compensazione dalla società verificata per gli

anni d'imposta 2019 e 2020; solo le indagini espletate avevano consentito di

appurare l'assenza di documentazione di costi sostenuti per l'attività di ricerca e

sviluppo, l'assenza di beni strumentali o attrezzature di laboratorio necessarie

per lo svolgimento del progetto, l'assenza di dati all'interno delle dichiarazioni

annuali relative a tali attività di ricerca, nonché la mancata sottoscrizione da

parte del legale rappresentante e da parte dei dipendenti interessati degli atti

notori attestanti la partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo, dipendenti i

quali, oltretutto, ignoravano l'esistenza del progetto e dichiaravano di non aver

mai svolto attività di carattere teorico-scientifico, come specificato dal Giudice

dell'udienza preliminare, trattandosi, per lo più, di soggetti impegnati con

mansioni di autista. Del resto, che l'indebita compensazione non fosse

riscontrabile in sede di controllo automatizzato, era palesato altresì dalla

circostanza che l'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a fornire la

relativa documentazione per procedere alla necessaria verifica, richiesta peraltro

rimasta senza esito.


TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Crovaro Gianluca Maria nato a Roma il 21/05/1970

avverso la sentenza del 23/01/2026 della Corte d'appello di Roma

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Maria Luisa Miranda che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

  1. Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha

confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Roma del 24 febbraio 2025, con la quale Gianluca Crovaro, all'esito del giudizio

abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stato condannato

alla pena di un anno di reclusione, per il delitto continuato di cui all'art. 10-

quater, comma 2, del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, dapprima in qualità di

amministratore di fatto e, dal 23/10/2019, in qualità di rappresentante legale

della GMC70 S.r.l., omesso di versare le somme dovute, utilizzando in

compensazione crediti d'imposta, relativi agli anni 2017 e 2018, per attività di

ricerca e sviluppo, risultati inesistenti, per un ammontare complessivo di euro

284.437,23, quanto ai modelli F24 presentati fra il 16 aprile e il 16 dicembre

2019 (capo 1), e di ulteriori euro 91.215,46, quanto ai modelli F24 presentati fra

il 16 marzo e il 18 maggio 2020 (capo 2).

  1. Gianluca Crovaro, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Sergio

Orlandi, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,

affidato a tre motivi di seguito enunciati.

2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia il vizio di motivazione,

mancante, illogica e contraddittoria, per essere stata attribuita al ricorrente la

qualifica di amministratore di fatto della GMC70 S.r.l., prima dell'assunzione della

rappresentanza legale della società, solo sulla base delle dichiarazioni dei

dipendenti, in aperta contraddizione con i principi affermati da questa Corte di

legittimità, precedentemente richiamati nel provvedimento impugnato, operando

un sostanziale travisamento degli elementi probatori acquisiti.

Si deduce che le affermazioni dei dipendenti in ordine al fatto di essersi

relazionati esclusivamente con il ricorrente sin dal 2017:

  1. non costituiscono un dato di per sé solo sufficiente, essendo stati

individuati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità una serie di indici

sintomatici, quali il rilascio di deleghe, la gestione della vita societaria, l'assenza

dell'amministratore di diritto, il rilascio di una procura generale ab negotia  (si

cita Sentenza n. 27.163 del 2018), nel caso in esame insussistenti;

  1. i rapporti con i dipendenti sono altrimenti giustificati dal suo ruolo

professionale di consulente tecnico contabile;

iii. l'amministratore di diritto Simona Iannelli, coimputata per il capo 1),

era presente in azienda e soprattutto ha riconosciuto la propria responsabilità e

patteggiato la pena;

iiii. si ignora il fatto che Crovaro non aveva poteri di firma sui conti

correnti, tutti in capo alla Iannelli, né deleghe operative.

In definitiva la Corte di merito avrebbe travisato la prova, e comunque

reso una motivazione manifestamente illogica e apparente, attribuendo al

Crovaro la qualifica di amministratore di fatto solo sulla base delle dichiarazioni

dei dipendenti.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,

lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 10- quater, comma 1, del

d.lgs n. 74 del 2000, con le consequenziali ricadute in ordine alla configurabilità

dell'elemento soggettivo e l’omessa riqualificazione nella meno grave fattispecie

di cui all'art. 10- quater, comma 2, dello stesso d.lgs.

Si assume che, nel caso in esame, i crediti portati in compensazione

debbano essere più correttamente qualificati quali crediti non spettanti e non già

inesistenti in quanto derivanti da un'attività di impresa reale, contestandosi

soltanto la natura delle spese, indicate come di ricerca e sviluppo, alla luce

dell'insegnamento delle Sez. Unite n. 34474 del 2024, che viceversa impone di

considerare inesistente solo il credito privo di qualsiasi elemento di realtà (si

citano la recente sentenza n. 7615 del 2022, e i precedenti della Sezione

Tributaria nn. 34.444 e 34.445 del 2021, ivi richiamati); di conseguenza, escluso

che si tratti di crediti inesistenti, è errata l'inferenza della Corte che trae da

questo dato la sussistenza dell'elemento soggettivo e in ogni caso il fatto doveva

essere correttamente riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 10- quater ,

comma 2, del d.lgs n. 74 del 2000, che sanziona l'indebita compensazione di

crediti non spettanti, in relazione al quale però, con riferimento al periodo in cui

il Crovaro era amministratore in carica della GMC70 S.r.l., non risulta superata la

soglia di punibilità di 50.000 €, tenuto conto del versamento spontaneo

effettuato in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'importo di euro 66.922.

2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b)

ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il correlato vizio di

motivazione, omessa o carente, in relazione alla determinazione della pena base

in misura superiore al minimo edittale, nonostante l'incensuratezza dell'imputato,

pur considerata ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della

pena, la sua buona fede, l'assenza di indici di particolare gravità della condotta,

la condotta riparatoria intervenuta spontaneamente successivamente ai fatti,

illogicamente valorizzata al solo fine di concedere le circostanze attenuanti

generiche.

  1. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto di rigettare il

ricorso considerata l'infondatezza dei tre motivi sottoposti. Quanto alla prima

censura la Corte territoriale ha reso una motivazione nient’affatto carente e

illogica, rilevando che il ricorrente era il vero titolare dei poteri amministrativi e

contabili, come emerge dalle dichiarazioni dei numerosi dipendenti che

comprovano il pieno inserimento del Crovaro, con funzioni direttive, sia nella

sequenza produttiva che in quella organizzativa o commerciale della società, per

cui nella veste di amministratore di fatto, secondo l'insegnamento di questa

Corte di legittimità, correttamente è stato chiamato a rispondere quale autore

principale del contestato delitto di indebita compensazione; la Corte territoriale

ha fatto parimenti corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di

legittimità in quanto la circostanza materiale di aver operato la compensazione di

crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo risultata inesistente, rende

evidente l'intenzione e la piena consapevolezza della condotta tenuta, dunque la

ricorrenza dell'elemento soggettivo, contestata con il secondo motivo. Altresì

infondato è il terzo motivo in quanto nel caso in esame è stata irrogata una pena

al di sotto della media edittale, per cui, secondo il consolidato insegnamento

della Corte di legittimità, è esclusa la necessità di una specifica e dettagliata

motivazione da parte del giudice, oltretutto le ulteriori circostanze che si

assumono non valutate, sono già state messe in rilievo in sede di appello e

pienamente valutate ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Considerato in diritto

  1. Il ricorso è inammissibile.
  2. L’articolato motivo col quale si censura la motivazione offerta dalla

Corte di merito in ordine alla attribuzione al ricorrente della qualifica di

amministratore  di  fatto  della  società  oggetto  di  accertamento  risulta

inammissibile in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione

contestata e, comunque, articolato in censure non consentite in sede di

legittimità, in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già

adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di

doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare

un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.

2.1. Va, anche, precisato che le sentenze rese nelle fasi di merito

integrano una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto

chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del

12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.

257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), la

sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di

primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione

degli stessi criteri nella valutazione delle prove, per cui, costituendo un unico

corpo decisionale, per l'esame delle censure difensive si procederà a una lettura

integrata delle sentenze di primo e secondo grado.

2.2. Il Giudice dell’udienza preliminare prima e la Corte d’appello poi

hanno correttamente valorizzato, ai fini del riconoscimento della qualifica di

amministratore di fatto in capo al ricorrente, la circostanza, univocamente riferita

da tutti i dipendenti - in specie il Giudice dell'udienza preliminare richiama le

dichiarazioni rilasciate da 11 diversi soggetti - di essersi relazionati sin dal 2017,

esclusivamente con il Crovaro per tutte le questioni attinenti agli aspetti contabili

come amministrativi della società, unitamente al fatto che questi, a partire dal

23 ottobre 2019, avesse assunto la carica di rappresentante  legale della società

proseguendo inalterate le medesime attività di indebita compensazione poste in

essere nelle annualità precedenti, offrendo una valutazione congrua e adeguata,

in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità e scevra da

profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.

Ebbene, si rileva in tal senso che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di

amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici

dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase

della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società,

quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore

gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,

contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una

valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua

e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01);

osservato altresì che significatività e continuità dei rapporti non comportano

necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma

richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non

episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; da

ultimoSez. 3, Sentenza n. 32985 del 16/06/2026, non mass. ), non esclusa

l’eventualità che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto

possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di

diritto (per un'affermazione del principio nell'omologa materia dei reati

fallimentari si vedano, da ultimo, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv.

285881 - 01, nonché Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01). Di

converso, se non accompagnata da elementi, quali quelli nel caso concreto

valorizzati dai giudici di merito,dimostrativi di una stabile ingerenza, con funzioni

direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività

imprenditoriale dell'ente, non assume di per sé pregnante rilevanza il mero

conferimento di una procura speciale "ad negotia", (Sez. 3, n. 41891 del

17/09/2024, Rv. 287125 – 01), così come l'eventualità – peraltro frutto di mera

allegazione difensiva, oltretutto esorbitante il limite del devolutum, trattandosi di

una questione, come si apprezza dalla sintesi dei motivi, non sottoposta alla

Corte  d'appello  -  che  i  conti  correnti  della  società  siano  intestati

all'amministratore di diritto; per analoghe ragioni è priva di concreto rilievo

anche la circostanza che l'amministratrice di diritto, la cui asserita assunzione di

responsabilità in esclusiva costituisce peraltro una mera illazione difensiva non

ancorata ad alcun dato documentale, abbia concordato la pena.

2.3. Oltretutto, come già rilevato dalla Corte territoriale, al momento

della consumazione dei delitti, individuato in quello di presentazione Dell'ultimo

modello F24 relativo all'anno di interesse, l'imputato era già amministratore di

diritto, anche all’episodio di cui al capo 1), argomentazione quest'ultima con la

quale la doglianza, nel riproporre la medesima censura già sviluppata in appello,

non si confronta minimamente, di tal che il motivo e altresì viziato per

aspecificità estrinseca.

  1. Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

3.1. Il provvedimento impugnato nel confermare la natura di crediti

inesistenti dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo portati in

compensazione dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione per consolidato

insegnamento di questa Corte di legittimità, quale puntualmente richiamato da

dai giudici di merito.

Si rammentano in proposito le significative differenze tra le ipotesi

delittuose contestate dal primo e dal secondo comma, di cui è chiamato a

rispondere il ricorrente, dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74/2000. L'art. 10- quater

d.lgs. 74/2000 risulta articolato in due ipotesi distinte a seconda che vengano in

rilievo "crediti inesistenti" ovvero "non spettanti" (Cass. pen., Sez. 3, n. 5934 del

12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275833-02). Il tema è stato peraltro oggetto di

puntuale esame da parte della Sezione tributaria di questa Corte, con le

sentenze n. 34444 e n. 34445, entrambe depositate il 16 novembre 2021, la

Sezione Quinta civile-tributaria di questa Corte ha chiarito - ponendosi

espressamente in contrasto con i precedenti della stessa Corte (si vedano Cass.

  1. 10112/2017, n. 19237/2017, n. 24093/2020 e n. 354/2021) - che nel nostro

ordinamento sussiste la dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente;

la definizione di credito inesistente si desume dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n.

471/1997, come novellato nel 2015, secondo cui si considera tale il credito in

relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui

inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli artt. 36- bis e 36-

ter del d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54- bis del d.P.R. n. 633/1972.

Devono dunque ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente

il credito: a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione

giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del

contribuente); b) l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli

automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria. Ne deriva, a contrario,

che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (Sez. U.

Civ., n. 34419 del 11/12/2023, Rv. 669633 - 01). In sintesi, per poter qualificare

un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una

situazione  non  reale  o  non  vera,  "ossia  priva  di  elementi  giustificativi

fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza".

Non è un caso poi che il più ampio termine per la notifica dell'atto di recupero

riguardi necessariamente una fattispecie più ristretta, evidentemente ritenuta più

grave.

3.2. Ne deriva, così, che qualora la non spettanza del credito d'imposta

sia suscettibile di essere rilevata attraverso l'attività di controllo ex art. 36- bis o

36-ter del d.P.R. n. 600/1973, in conseguenza del confronto tra i dati esposti in

dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente, siamo di fronte

ad un credito esistente ma non spettante; qualora viceversa il credito d'imposta

sia effettivamente non reale (ad esempio perché sorretto da documenti falsi,

ancorché indicati in dichiarazione), si può considerare inesistente (in tal senso,

da ultimo Sez. 3, n. 7615 del 21/01/2022, non mass.).

La normativa d'altronde è chiara, considerando che il legislatore ha

previsto termini di accertamento diversi per le due ipotesi e due sanzioni distinte,

specificando peraltro ora, al comma 5 dell'art. 13 cit., che si intende inesistente il

credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo

e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatizzati o

formali sulle dichiarazioni. La diversità delle due fattispecie (credito non

spettante; credito inesistente), incide anche sul piano dell'elemento soggettivo,

diverso nelle due ipotesi contemplate dal comma primo e dal comma secondo

dell'art. 10- quater, D.Igs. n. 74 del 2000, atteso che l'inesistenza del credito

costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e

volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta

creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei

crediti "non spettanti" occorre provare la consapevolezza da parte del

contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa.

3.3. Nel caso in discorso, come rilevato dai due giudici di merito l'illecita

compensazione era emersa solo a seguito dell'attività ispettiva operata dal

personale della Guardia di finanza tesa ad accertare la veridicità del credito

«ricerca e sviluppo» utilizzato in compensazione dalla società verificata per gli

anni d'imposta 2019 e 2020; solo le indagini espletate avevano consentito di

appurare l'assenza di documentazione di costi sostenuti per l'attività di ricerca e

sviluppo, l'assenza di beni strumentali o attrezzature di laboratorio necessarie

per lo svolgimento del progetto, l'assenza di dati all'interno delle dichiarazioni

annuali relative a tali attività di ricerca, nonché la mancata sottoscrizione da

parte del legale rappresentante e da parte dei dipendenti interessati degli atti

notori attestanti la partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo, dipendenti i

quali, oltretutto, ignoravano l'esistenza del progetto e dichiaravano di non aver

mai svolto attività di carattere teorico-scientifico, come specificato dal Giudice

dell'udienza preliminare, trattandosi, per lo più, di soggetti impegnati con

mansioni di autista. Del resto, che l'indebita compensazione non fosse

riscontrabile in sede di controllo automatizzato, era palesato altresì dalla

circostanza che l'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a fornire la

relativa documentazione per procedere alla necessaria verifica, richiesta peraltro

rimasta senza esito.

3.4. Quanto, infine al riversamento parziale del credito utilizzato per la

compensazione, in disparte il fatto che neanche nell'atto d'appello si afferma che

tale versamento sia intervenuto prima della dichiarazione di apertura del

dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare prima e la Corte d'appello poi,

hanno correttamente rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 13 del

d.lgs. n. 74/2000, presuppone il pagamento integrale degli importi dovuti,

laddove nel caso in discorso risulta versata esclusivamente una parte delle

indebite compensazioni relative al modello F24 del 16/03/2020 (capo 2

dell'imputazione), che peraltro è relativo all'anno 2018 in relazione al quale

risultano indebite compensazioni, altresì operate con modelli F24 presentati fino

al 16 dicembre 2019, per ulteriori 284.437,23 €, per cui anche la tesi, priva di

fondamento giuridico, che tale riversamento abbia ricondotto la condotta –

invero già integralmente consumata - sotto soglia, è, alla luce di quanto emerge

ictu oculi  dal provvedimento impugnato, smentita in fatto ancor prima che

infondata in diritto.

  1. Il terzo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di

motivazione, omessa e carente, in relazione alla determinazione della pena in

misura superiore al minimo editale, costituisce una doglianza non devoluta in

sede di appello, per cui è inammissibile.

A dispetto della pretesa difensiva non risulta proposto alcun motivo

d'appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, nell'atto d'appello – cui

questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto

processuale - risultando soltanto una inammissibile richiesta conclusiva, peraltro

di generica rideterminazione della pena inflitta “nel minimo edittale essendo la

stessa eccessiva”, non accompagnata da alcuna censura specifica in ordine al

trattamento sanzionatorio e alla specifica valutazione degli indici e dei criteri di

cui all'art. 133 cod. pen., oggetto dell'odierna doglianza.

Né vale a rimuovere gli effetti preclusivi conseguenti all'omessa

devoluzione in appello della questione, la circostanza che la Corte territoriale,

abbia ritenuto di rimarcare il giudizio già espresso sul punto dal giudice di primo

grado.

Infatti,  l'inammissibilità  dell'impugnazione,  quand'anche  -non

formalmente rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla

Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia

pervenuto  nella  precedente  fase  processuale,  atteso  che  le  cause  di

inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, pertanto, devono essere

rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356

del 02/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 281630 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 35715

del 17/09/2020 Cc., Rv. 280694 - 04;; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014,

Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).

Per quanto la questione appaia superata dalla radicale inammissibilità

del motivo, osserva la Corte che essendo stata irrogata una pena baseal di sotto

della media edittale, non è necessaria - come correttamente rilevato dal

Procuratore Generale - una specifica e dettagliata motivazione da parte del

giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel

quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n.

36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,

Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.

265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n.

36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

  1. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene

pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente

onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese

del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in

data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il

ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della

causa  di  inammissibilità",  si  dispone  che  il  ricorrente  versi  la  somma,

determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle

ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

ammende.

Così è deciso, 03/07/2026

Il Consigliere estensore Il Presidente