IN SINTESI
Il pagamento di una sola parte delle somme dovute non consente di escludere la punibilità
3.4. Quanto, infine al riversamento parziale del credito utilizzato per la
compensazione, in disparte il fatto che neanche nell'atto d'appello si afferma che
tale versamento sia intervenuto prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare prima e la Corte d'appello poi,
hanno correttamente rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 13 del
d.lgs. n. 74/2000, presuppone il pagamento integrale degli importi dovuti,
laddove nel caso in discorso risulta versata esclusivamente una parte delle
indebite compensazioni relative al modello F24 del 16/03/2020 (capo 2
dell'imputazione), che peraltro è relativo all'anno 2018 in relazione al quale
risultano indebite compensazioni, altresì operate con modelli F24 presentati fino
al 16 dicembre 2019, per ulteriori 284.437,23 €, per cui anche la tesi, priva di
fondamento giuridico, che tale riversamento abbia ricondotto la condotta –
invero già integralmente consumata - sotto soglia, è, alla luce di quanto emerge
ictu oculi dal provvedimento impugnato, smentita in fatto ancor prima che
infondata in diritto.
La mancanza di attività e costi documentati conferma l'inesistenza dei crediti utilizzati
3.3. Nel caso in discorso, come rilevato dai due giudici di merito l'illecita
compensazione era emersa solo a seguito dell'attività ispettiva operata dal
personale della Guardia di finanza tesa ad accertare la veridicità del credito
«ricerca e sviluppo» utilizzato in compensazione dalla società verificata per gli
anni d'imposta 2019 e 2020; solo le indagini espletate avevano consentito di
appurare l'assenza di documentazione di costi sostenuti per l'attività di ricerca e
sviluppo, l'assenza di beni strumentali o attrezzature di laboratorio necessarie
per lo svolgimento del progetto, l'assenza di dati all'interno delle dichiarazioni
annuali relative a tali attività di ricerca, nonché la mancata sottoscrizione da
parte del legale rappresentante e da parte dei dipendenti interessati degli atti
notori attestanti la partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo, dipendenti i
quali, oltretutto, ignoravano l'esistenza del progetto e dichiaravano di non aver
mai svolto attività di carattere teorico-scientifico, come specificato dal Giudice
dell'udienza preliminare, trattandosi, per lo più, di soggetti impegnati con
mansioni di autista. Del resto, che l'indebita compensazione non fosse
riscontrabile in sede di controllo automatizzato, era palesato altresì dalla
circostanza che l'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a fornire la
relativa documentazione per procedere alla necessaria verifica, richiesta peraltro
rimasta senza esito.
TESTO COMPLETO DELLA SENTENZA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Crovaro Gianluca Maria nato a Roma il 21/05/1970
avverso la sentenza del 23/01/2026 della Corte d'appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Maria Luisa Miranda che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
- Con sentenza del 23 gennaio 2020 la Corte di appello di Roma ha
confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Roma del 24 febbraio 2025, con la quale Gianluca Crovaro, all'esito del giudizio
abbreviato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stato condannato
alla pena di un anno di reclusione, per il delitto continuato di cui all'art. 10-
quater, comma 2, del d.lgs n. 74 del 2000, per avere, dapprima in qualità di
amministratore di fatto e, dal 23/10/2019, in qualità di rappresentante legale
della GMC70 S.r.l., omesso di versare le somme dovute, utilizzando in
compensazione crediti d'imposta, relativi agli anni 2017 e 2018, per attività di
ricerca e sviluppo, risultati inesistenti, per un ammontare complessivo di euro
284.437,23, quanto ai modelli F24 presentati fra il 16 aprile e il 16 dicembre
2019 (capo 1), e di ulteriori euro 91.215,46, quanto ai modelli F24 presentati fra
il 16 marzo e il 18 maggio 2020 (capo 2).
- Gianluca Crovaro, a mezzo del difensore di fiducia, Avvocato Sergio
Orlandi, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza,
affidato a tre motivi di seguito enunciati.
2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia il vizio di motivazione,
mancante, illogica e contraddittoria, per essere stata attribuita al ricorrente la
qualifica di amministratore di fatto della GMC70 S.r.l., prima dell'assunzione della
rappresentanza legale della società, solo sulla base delle dichiarazioni dei
dipendenti, in aperta contraddizione con i principi affermati da questa Corte di
legittimità, precedentemente richiamati nel provvedimento impugnato, operando
un sostanziale travisamento degli elementi probatori acquisiti.
Si deduce che le affermazioni dei dipendenti in ordine al fatto di essersi
relazionati esclusivamente con il ricorrente sin dal 2017:
- non costituiscono un dato di per sé solo sufficiente, essendo stati
individuati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità una serie di indici
sintomatici, quali il rilascio di deleghe, la gestione della vita societaria, l'assenza
dell'amministratore di diritto, il rilascio di una procura generale ab negotia (si
cita Sentenza n. 27.163 del 2018), nel caso in esame insussistenti;
- i rapporti con i dipendenti sono altrimenti giustificati dal suo ruolo
professionale di consulente tecnico contabile;
iii. l'amministratore di diritto Simona Iannelli, coimputata per il capo 1),
era presente in azienda e soprattutto ha riconosciuto la propria responsabilità e
patteggiato la pena;
iiii. si ignora il fatto che Crovaro non aveva poteri di firma sui conti
correnti, tutti in capo alla Iannelli, né deleghe operative.
In definitiva la Corte di merito avrebbe travisato la prova, e comunque
reso una motivazione manifestamente illogica e apparente, attribuendo al
Crovaro la qualifica di amministratore di fatto solo sulla base delle dichiarazioni
dei dipendenti.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1,
lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 10- quater, comma 1, del
d.lgs n. 74 del 2000, con le consequenziali ricadute in ordine alla configurabilità
dell'elemento soggettivo e l’omessa riqualificazione nella meno grave fattispecie
di cui all'art. 10- quater, comma 2, dello stesso d.lgs.
Si assume che, nel caso in esame, i crediti portati in compensazione
debbano essere più correttamente qualificati quali crediti non spettanti e non già
inesistenti in quanto derivanti da un'attività di impresa reale, contestandosi
soltanto la natura delle spese, indicate come di ricerca e sviluppo, alla luce
dell'insegnamento delle Sez. Unite n. 34474 del 2024, che viceversa impone di
considerare inesistente solo il credito privo di qualsiasi elemento di realtà (si
citano la recente sentenza n. 7615 del 2022, e i precedenti della Sezione
Tributaria nn. 34.444 e 34.445 del 2021, ivi richiamati); di conseguenza, escluso
che si tratti di crediti inesistenti, è errata l'inferenza della Corte che trae da
questo dato la sussistenza dell'elemento soggettivo e in ogni caso il fatto doveva
essere correttamente riqualificato nella fattispecie di cui all’art. 10- quater ,
comma 2, del d.lgs n. 74 del 2000, che sanziona l'indebita compensazione di
crediti non spettanti, in relazione al quale però, con riferimento al periodo in cui
il Crovaro era amministratore in carica della GMC70 S.r.l., non risulta superata la
soglia di punibilità di 50.000 €, tenuto conto del versamento spontaneo
effettuato in favore dell'Agenzia delle Entrate per l'importo di euro 66.922.
2.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art 606, comma 1, lett. b)
ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 133 cod. pen. e il correlato vizio di
motivazione, omessa o carente, in relazione alla determinazione della pena base
in misura superiore al minimo edittale, nonostante l'incensuratezza dell'imputato,
pur considerata ai fini del riconoscimento della sospensione condizionale della
pena, la sua buona fede, l'assenza di indici di particolare gravità della condotta,
la condotta riparatoria intervenuta spontaneamente successivamente ai fatti,
illogicamente valorizzata al solo fine di concedere le circostanze attenuanti
generiche.
- Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto di rigettare il
ricorso considerata l'infondatezza dei tre motivi sottoposti. Quanto alla prima
censura la Corte territoriale ha reso una motivazione nient’affatto carente e
illogica, rilevando che il ricorrente era il vero titolare dei poteri amministrativi e
contabili, come emerge dalle dichiarazioni dei numerosi dipendenti che
comprovano il pieno inserimento del Crovaro, con funzioni direttive, sia nella
sequenza produttiva che in quella organizzativa o commerciale della società, per
cui nella veste di amministratore di fatto, secondo l'insegnamento di questa
Corte di legittimità, correttamente è stato chiamato a rispondere quale autore
principale del contestato delitto di indebita compensazione; la Corte territoriale
ha fatto parimenti corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di
legittimità in quanto la circostanza materiale di aver operato la compensazione di
crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo risultata inesistente, rende
evidente l'intenzione e la piena consapevolezza della condotta tenuta, dunque la
ricorrenza dell'elemento soggettivo, contestata con il secondo motivo. Altresì
infondato è il terzo motivo in quanto nel caso in esame è stata irrogata una pena
al di sotto della media edittale, per cui, secondo il consolidato insegnamento
della Corte di legittimità, è esclusa la necessità di una specifica e dettagliata
motivazione da parte del giudice, oltretutto le ulteriori circostanze che si
assumono non valutate, sono già state messe in rilievo in sede di appello e
pienamente valutate ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
- Il ricorso è inammissibile.
- L’articolato motivo col quale si censura la motivazione offerta dalla
Corte di merito in ordine alla attribuzione al ricorrente della qualifica di
amministratore di fatto della società oggetto di accertamento risulta
inammissibile in quanto privo di un effettivo confronto con la motivazione
contestata e, comunque, articolato in censure non consentite in sede di
legittimità, in quanto volte a postulare una rivalutazione di elementi probatori già
adeguatamente considerati dai giudici di merito, senza la prospettazione di
doglianze puntuali, precise e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare
un'effettiva carenza su punti decisivi del percorso motivazionale contestato.
2.1. Va, anche, precisato che le sentenze rese nelle fasi di merito
integrano una tipica ipotesi di c.d. «doppia conforme» sicché, secondo quanto
chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ( ex multis Sez. 2, n. 37295 del
12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615), la
sentenza impugnata si salda, nella sua struttura argomentativa, con quella di
primo grado, per effetto sia dei ripetuti richiami a quest'ultima sia per l'adozione
degli stessi criteri nella valutazione delle prove, per cui, costituendo un unico
corpo decisionale, per l'esame delle censure difensive si procederà a una lettura
integrata delle sentenze di primo e secondo grado.
2.2. Il Giudice dell’udienza preliminare prima e la Corte d’appello poi
hanno correttamente valorizzato, ai fini del riconoscimento della qualifica di
amministratore di fatto in capo al ricorrente, la circostanza, univocamente riferita
da tutti i dipendenti - in specie il Giudice dell'udienza preliminare richiama le
dichiarazioni rilasciate da 11 diversi soggetti - di essersi relazionati sin dal 2017,
esclusivamente con il Crovaro per tutte le questioni attinenti agli aspetti contabili
come amministrativi della società, unitamente al fatto che questi, a partire dal
23 ottobre 2019, avesse assunto la carica di rappresentante legale della società
proseguendo inalterate le medesime attività di indebita compensazione poste in
essere nelle annualità precedenti, offrendo una valutazione congrua e adeguata,
in linea con il costante insegnamento di questa Corte di legittimità e scevra da
profili di manifesta illogicità e contraddittorietà.
Ebbene, si rileva in tal senso che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di
amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici
dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase
della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società,
quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore
gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo,
contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una
valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua
e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01);
osservato altresì che significatività e continuità dei rapporti non comportano
necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma
richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non
episodico o occasionale (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Rv. 256534 – 01; da
ultimoSez. 3, Sentenza n. 32985 del 16/06/2026, non mass. ), non esclusa
l’eventualità che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto
possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di
diritto (per un'affermazione del principio nell'omologa materia dei reati
fallimentari si vedano, da ultimo, Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, Rv.
285881 - 01, nonché Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Rv. 279040 - 01). Di
converso, se non accompagnata da elementi, quali quelli nel caso concreto
valorizzati dai giudici di merito,dimostrativi di una stabile ingerenza, con funzioni
direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività
imprenditoriale dell'ente, non assume di per sé pregnante rilevanza il mero
conferimento di una procura speciale "ad negotia", (Sez. 3, n. 41891 del
17/09/2024, Rv. 287125 – 01), così come l'eventualità – peraltro frutto di mera
allegazione difensiva, oltretutto esorbitante il limite del devolutum, trattandosi di
una questione, come si apprezza dalla sintesi dei motivi, non sottoposta alla
Corte d'appello - che i conti correnti della società siano intestati
all'amministratore di diritto; per analoghe ragioni è priva di concreto rilievo
anche la circostanza che l'amministratrice di diritto, la cui asserita assunzione di
responsabilità in esclusiva costituisce peraltro una mera illazione difensiva non
ancorata ad alcun dato documentale, abbia concordato la pena.
2.3. Oltretutto, come già rilevato dalla Corte territoriale, al momento
della consumazione dei delitti, individuato in quello di presentazione Dell'ultimo
modello F24 relativo all'anno di interesse, l'imputato era già amministratore di
diritto, anche all’episodio di cui al capo 1), argomentazione quest'ultima con la
quale la doglianza, nel riproporre la medesima censura già sviluppata in appello,
non si confronta minimamente, di tal che il motivo e altresì viziato per
aspecificità estrinseca.
- Anche il secondo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
3.1. Il provvedimento impugnato nel confermare la natura di crediti
inesistenti dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo portati in
compensazione dal ricorrente, ha fatto corretta applicazione per consolidato
insegnamento di questa Corte di legittimità, quale puntualmente richiamato da
dai giudici di merito.
Si rammentano in proposito le significative differenze tra le ipotesi
delittuose contestate dal primo e dal secondo comma, di cui è chiamato a
rispondere il ricorrente, dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74/2000. L'art. 10- quater
d.lgs. 74/2000 risulta articolato in due ipotesi distinte a seconda che vengano in
rilievo "crediti inesistenti" ovvero "non spettanti" (Cass. pen., Sez. 3, n. 5934 del
12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275833-02). Il tema è stato peraltro oggetto di
puntuale esame da parte della Sezione tributaria di questa Corte, con le
sentenze n. 34444 e n. 34445, entrambe depositate il 16 novembre 2021, la
Sezione Quinta civile-tributaria di questa Corte ha chiarito - ponendosi
espressamente in contrasto con i precedenti della stessa Corte (si vedano Cass.
- 10112/2017, n. 19237/2017, n. 24093/2020 e n. 354/2021) - che nel nostro
ordinamento sussiste la dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente;
la definizione di credito inesistente si desume dall'art. 13, comma 5, d.lgs. n.
471/1997, come novellato nel 2015, secondo cui si considera tale il credito in
relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui
inesistenza non sia riscontrabile attraverso i controlli di cui agli artt. 36- bis e 36-
ter del d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54- bis del d.P.R. n. 633/1972.
Devono dunque ricorrere entrambi i requisiti per considerare inesistente
il credito: a) deve mancare il presupposto costitutivo (ossia, quando la situazione
giuridica creditoria non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del
contribuente); b) l'inesistenza non deve essere riscontrabile attraverso controlli
automatizzati o formali o dai dati in anagrafe tributaria. Ne deriva, a contrario,
che se manca uno di tali requisiti, il credito deve ritenersi non spettante (Sez. U.
Civ., n. 34419 del 11/12/2023, Rv. 669633 - 01). In sintesi, per poter qualificare
un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una
situazione non reale o non vera, "ossia priva di elementi giustificativi
fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza".
Non è un caso poi che il più ampio termine per la notifica dell'atto di recupero
riguardi necessariamente una fattispecie più ristretta, evidentemente ritenuta più
grave.
3.2. Ne deriva, così, che qualora la non spettanza del credito d'imposta
sia suscettibile di essere rilevata attraverso l'attività di controllo ex art. 36- bis o
36-ter del d.P.R. n. 600/1973, in conseguenza del confronto tra i dati esposti in
dichiarazione e i documenti conservati ed esibiti dal contribuente, siamo di fronte
ad un credito esistente ma non spettante; qualora viceversa il credito d'imposta
sia effettivamente non reale (ad esempio perché sorretto da documenti falsi,
ancorché indicati in dichiarazione), si può considerare inesistente (in tal senso,
da ultimo Sez. 3, n. 7615 del 21/01/2022, non mass.).
La normativa d'altronde è chiara, considerando che il legislatore ha
previsto termini di accertamento diversi per le due ipotesi e due sanzioni distinte,
specificando peraltro ora, al comma 5 dell'art. 13 cit., che si intende inesistente il
credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo
e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli automatizzati o
formali sulle dichiarazioni. La diversità delle due fattispecie (credito non
spettante; credito inesistente), incide anche sul piano dell'elemento soggettivo,
diverso nelle due ipotesi contemplate dal comma primo e dal comma secondo
dell'art. 10- quater, D.Igs. n. 74 del 2000, atteso che l'inesistenza del credito
costituisce di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e
volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l'Erario con una posta
creditoria artificiosamente creata, mentre nel caso in cui vengano dedotti dei
crediti "non spettanti" occorre provare la consapevolezza da parte del
contribuente che tali crediti non siano utilizzabili in sede compensativa.
3.3. Nel caso in discorso, come rilevato dai due giudici di merito l'illecita
compensazione era emersa solo a seguito dell'attività ispettiva operata dal
personale della Guardia di finanza tesa ad accertare la veridicità del credito
«ricerca e sviluppo» utilizzato in compensazione dalla società verificata per gli
anni d'imposta 2019 e 2020; solo le indagini espletate avevano consentito di
appurare l'assenza di documentazione di costi sostenuti per l'attività di ricerca e
sviluppo, l'assenza di beni strumentali o attrezzature di laboratorio necessarie
per lo svolgimento del progetto, l'assenza di dati all'interno delle dichiarazioni
annuali relative a tali attività di ricerca, nonché la mancata sottoscrizione da
parte del legale rappresentante e da parte dei dipendenti interessati degli atti
notori attestanti la partecipazione alle attività di ricerca e sviluppo, dipendenti i
quali, oltretutto, ignoravano l'esistenza del progetto e dichiaravano di non aver
mai svolto attività di carattere teorico-scientifico, come specificato dal Giudice
dell'udienza preliminare, trattandosi, per lo più, di soggetti impegnati con
mansioni di autista. Del resto, che l'indebita compensazione non fosse
riscontrabile in sede di controllo automatizzato, era palesato altresì dalla
circostanza che l'Agenzia delle Entrate aveva invitato il contribuente a fornire la
relativa documentazione per procedere alla necessaria verifica, richiesta peraltro
rimasta senza esito.
3.4. Quanto, infine al riversamento parziale del credito utilizzato per la
compensazione, in disparte il fatto che neanche nell'atto d'appello si afferma che
tale versamento sia intervenuto prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento, il giudice dell'udienza preliminare prima e la Corte d'appello poi,
hanno correttamente rilevato che la causa di non punibilità di cui all'art. 13 del
d.lgs. n. 74/2000, presuppone il pagamento integrale degli importi dovuti,
laddove nel caso in discorso risulta versata esclusivamente una parte delle
indebite compensazioni relative al modello F24 del 16/03/2020 (capo 2
dell'imputazione), che peraltro è relativo all'anno 2018 in relazione al quale
risultano indebite compensazioni, altresì operate con modelli F24 presentati fino
al 16 dicembre 2019, per ulteriori 284.437,23 €, per cui anche la tesi, priva di
fondamento giuridico, che tale riversamento abbia ricondotto la condotta –
invero già integralmente consumata - sotto soglia, è, alla luce di quanto emerge
ictu oculi dal provvedimento impugnato, smentita in fatto ancor prima che
infondata in diritto.
- Il terzo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di
motivazione, omessa e carente, in relazione alla determinazione della pena in
misura superiore al minimo editale, costituisce una doglianza non devoluta in
sede di appello, per cui è inammissibile.
A dispetto della pretesa difensiva non risulta proposto alcun motivo
d'appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, nell'atto d'appello – cui
questo giudice ha legittimamente accesso trattandosi della verifica di un fatto
processuale - risultando soltanto una inammissibile richiesta conclusiva, peraltro
di generica rideterminazione della pena inflitta “nel minimo edittale essendo la
stessa eccessiva”, non accompagnata da alcuna censura specifica in ordine al
trattamento sanzionatorio e alla specifica valutazione degli indici e dei criteri di
cui all'art. 133 cod. pen., oggetto dell'odierna doglianza.
Né vale a rimuovere gli effetti preclusivi conseguenti all'omessa
devoluzione in appello della questione, la circostanza che la Corte territoriale,
abbia ritenuto di rimarcare il giudizio già espresso sul punto dal giudice di primo
grado.
Infatti, l'inammissibilità dell'impugnazione, quand'anche -non
formalmente rilevata dal giudice di secondo grado, deve essere dichiarata dalla
Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia
pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che le cause di
inammissibilità non sono soggette a sanatoria e, pertanto, devono essere
rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 3, n. 20356
del 02/12/2020 Ud., dep. 2021, Rv. 281630 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 35715
del 17/09/2020 Cc., Rv. 280694 - 04;; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014,
Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
Per quanto la questione appaia superata dalla radicale inammissibilità
del motivo, osserva la Corte che essendo stata irrogata una pena baseal di sotto
della media edittale, non è necessaria - come correttamente rilevato dal
Procuratore Generale - una specifica e dettagliata motivazione da parte del
giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel
quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n.
36407 del 02/10/2025, Rv. 288953 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,
Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n.
36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).
- Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene
pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente
onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese
del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in
data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il
ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma,
determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così è deciso, 03/07/2026
Il Consigliere estensore Il Presidente


