4822 - Incentivi sotto controllo per evitare cumuli e inefficienze (Legge 7 agosto 2026, n.152, modifica al codice degli incentivi)

LEGGE 7 agosto 2026, n. 152

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (26G00165)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2026
 

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 2026

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 107

All'articolo 1:

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Art. 13-ter (Modifiche al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184). - 1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Milestone M1C2-14 ter della riforma 3 della Missione 1, Componente 2, del PNRR, al codice degli incentivi, di cui al decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tra cui la pubblicazione di verbali sintetici dei lavori";
b) all'articolo 21:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "capacità di programmazione" è inserita la seguente: ", razionalizzazione" e dopo le parole: "gli incentivi sono oggetto di valutazione ex ante," sono inserite le seguenti: "avente ad oggetto anche le loro eventuali duplicazioni o sovrapposizioni,";
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche attraverso il sistema Incentivi Italia con tempi coerenti con la programmazione di bilancio";
3) al comma 3, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche al fine della loro razionalizzazione";
4) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella relazione illustrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è contenuta un'apposita sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi, anche con riferimento agli esiti delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post di cui al presente articolo nonché alle eventuali duplicazioni o sovrapposizioni riscontrate e agli interventi di razionalizzazione promossi".


CHATGPT

 

Il testo della Legge 7 agosto 2026, n. 152, pubblicata nella G.U. n. 192 del 20 agosto 2026 ed entrata in vigore il 21 agosto 2026. La disposizione che interessa il controllo e la razionalizzazione degli incentivi è stata introdotta, in sede di conversione del DL 107/2026, con il nuovo articolo 13-ter, che modifica il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 – Codice degli incentivi.

Testo ufficiale della Legge 152/2026 su Normattiva

Art. 13-ter – Modifiche al Codice degli incentivi

La parte centrale è quella che modifica l'articolo 21 del D.Lgs. 184/2025, dedicato alla «Valutazione degli incentivi».

In particolare, la legge dispone che:

  • all'art. 21, comma 1, viene inserito espressamente l'obiettivo della «razionalizzazione» degli incentivi;
  • la valutazione ex ante deve avere ad oggetto anche le eventuali «duplicazioni o sovrapposizioni» tra incentivi;
  • al comma 2, la pubblicità dei risultati delle valutazioni viene assicurata anche attraverso il sistema Incentivi Italia, secondo tempi coerenti con la programmazione di bilancio;
  • al comma 3, la scelta degli incentivi da sottoporre a valutazione deve essere effettuata anche con la finalità della loro razionalizzazione;
  • al comma 4, viene previsto uno specifico monitoraggio della riforma nella relazione annuale sugli interventi di sostegno alle attività economiche.

Il passaggio normativo più importante

Il nuovo art. 21, comma 1, del Codice degli incentivi, coordinato con le modifiche della Legge 152/2026, stabilisce in sostanza che le iniziative pubbliche realizzate attraverso incentivi devono essere sottoposte a:

valutazione ex ante → valutazione in itinere → valutazione ex post.

La novità della Legge 152/2026 è particolarmente importante perché la valutazione ex ante deve verificare anche l'esistenza di eventuali duplicazioni o sovrapposizioni tra le agevolazioni. Inoltre, le valutazioni in itinere ed ex post devono essere effettuate continuativamente e sistematicamente, sulla base di un programma pluriennale periodicamente aggiornato.

Relazione annuale sugli incentivi

La Legge 152/2026 aggiunge inoltre all'art. 21, comma 4, una disposizione specifica: nella relazione prevista dalla Legge 7 agosto 1997, n. 266 dovrà essere inserita una sezione dedicata allo stato di attuazione della riforma degli incentivi.

Questa sezione dovrà dare conto di tre elementi fondamentali:

  1. risultati delle valutazioni ex ante, in itinere ed ex post;
  2. duplicazioni o sovrapposizioni tra incentivi eventualmente individuate;
  3. interventi di razionalizzazione conseguentemente promossi.

Un punto importante: non è una nuova norma sul divieto di cumulo

A mio avviso è importante distinguere i due concetti. L'art. 13-ter non introduce, di per sé, un divieto generale di cumulare due incentivi sulla stessa spesa. Introduce invece un meccanismo di valutazione del sistema degli incentivi, diretto anche a individuare duplicazioni e sovrapposizioni e a favorirne la successiva razionalizzazione.

Quindi «sovrapposizione degli incentivi» e «cumulo delle agevolazioni da parte della singola impresa» non sono necessariamente la stessa cosa. Le specifiche regole di cumulo continuano a dipendere dalla disciplina della singola agevolazione e dai limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea.

Questo aspetto potrebbe essere particolarmente interessante, ad esempio, per valutare i rapporti tra iperammortamento 2026, Sabatini, finanziamenti agevolati SIMEST, contributi regionali e altri aiuti.

Se vuole, posso anche recuperarle il testo integrale dell'articolo 21 del D.Lgs. 184/2025 già coordinato con tutte le modifiche introdotte dalla Legge 152/2026, così da avere la norma completa oggi vigente e non soltanto le modifiche.


RASSEGNA STAMPA 

ITALIA OGGI 22/8/2026

In GU la legge di conversione del decreto Pnrr. Ampliato il monitoraggio delle agevolazioni

Imprese, aiuti senza doppioni

DIRITTO_FISCO

Incentivi sotto controllo per evitare cumuli e inefficienze

di Bruno Pagamici