4819 - Riforma degli incentivi, definito il bando tipo (Decreto 18 Giugno 2026, gazzetta ufficiale del 164 del 17/7/2026)

GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale nr.164 del 17/7/2026

DECRETO 18 giugno 2026Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi). (26A03539)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 luglio 2026 
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 3,95%, con  godimento  10  febbraio  2026  e  scadenza  1°
ottobre 2041, quarta e quinta tranche. (26A03577) 
(GU n.164 del 17-7-2026)
 
                  IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modificazioni, con il quale e'  stato  approvato
il «Testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  n.  101633  del  19  dicembre  2022  (di  seguito
«decreto di massima») e successive modificazioni con  il  quale  sono
state stabilite in  maniera  continuativa  le  caratteristiche  e  la
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  58779  del  31  dicembre  2025,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2026
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento  di  quest'ultimo,  le  operazioni  predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012,  come  successivamente  modificato  dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del  13  dicembre  2023  per  quanto  riguarda   la   disciplina   di
regolamento,  la  prestazione   di   servizi   transfrontalieri,   la
cooperazione in materia  di  vigilanza,  la  prestazione  di  servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389  della  Commissione  dell'11  novembre  2016  per  quanto
riguarda i parametri per  il  calcolo  delle  penali  pecuniarie  per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del  regolamento,
come modificato  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2021/70  della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso,  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2022/1930  della
Commissione del  6  luglio  2022  per  quanto  riguarda  la  data  di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura  di  acquisto
forzoso e, da ultimo, dal  regolamento  delegato  (UE)  n.  2023/1626
della  Commissione  del  19  aprile  2023  per  quanto  riguarda   il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi  alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano  a  fini
di regolamento; 
  Visto il decreto ministeriale n.  12953  del  17  febbraio  2023  e
successive modificazioni, concernente le «Disposizioni  contabili  in
caso di  ritardo  nel  regolamento  delle  operazioni  di  emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche'  nelle  operazioni
di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia  e  delle
finanze»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante  il  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2026  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  7
luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 93.971 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 101204 del  23  novembre  2023,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a  decorrere  dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della  Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito  pubblico,  di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la  tempestivita'
dell'azione amministrativa; 
  Visti i propri decreti in data 4 febbraio e 10 aprile 2026,  con  i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 3,95% con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza
1° ottobre 2041; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche  dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quarta  tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, avente godimento  10  febbraio
2026 e scadenza 1° ottobre 2041. L'emissione della  predetta  tranche
viene disposta per un ammontare  nominale  compreso  fra  un  importo
minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni
di euro. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,95%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno
di durata del prestito. 
  La  prima  cedola,  essendo  pervenuta  in  scadenza,  non   verra'
corrisposta. 
  Sui  buoni  medesimi  possono  essere  effettuate   operazioni   di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore  di
rimborso del titolo («coupon stripping»). 
  Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende
interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non
espressamente disposto dal presente decreto. 
                               Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
10 luglio 2026,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima». 
  La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale
sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art.
8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse. 
                               Art. 3 
 
  Al termine delle operazioni di assegnazione di  cui  al  precedente
articolo ha luogo il collocamento della  quinta  tranche  dei  titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 12, 13, 14 e  15
del «decreto di massima». 
  L'importo della tranche relativa al titolo oggetto  della  presente
emissione sara'  pari  al  20  per  cento  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima». 
  Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al   collocamento   supplementare,   inoltrando   le    domande    di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 luglio 2026. 
                               Art. 4 
 
  Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento
supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  15
luglio 2026, al prezzo di  aggiudicazione  e  con  corresponsione  di
dietimi di interesse lordi per  105  giorni.  A  tal  fine  la  Banca
d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative
partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari
al giorno di regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
e del decreto ministeriale n. 12953  del  17  febbraio  2023,  citati
nelle premesse. 
                               Art. 5 
 
  Il 15 luglio 2026 la Banca d'Italia provvedera' a  versare,  presso
la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo  dei  buoni
assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al  rateo  di
interesse del 3,95% annuo lordo, dovuto allo Stato. 
  La predetta sezione di Tesoreria rilascia,  per  detti  versamenti,
separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.93)  per
quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti. 
                               Art. 6 
 
  Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026  faranno
carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni
successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario
2041 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto
parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2
del presente decreto, sara' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento
trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare»
e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di  voto  parlamentare  21.1)
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a  quello  corrispondente
per gli anni successivi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 13 luglio 2026 
 
                        p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni 
 
Attachments:
Download this file (26A0353900100010110001.pdf)Allegato 1 - Bando tipo[ ]1874 kB