GAZZETTA UFFICIALE
Serie generale nr.164 del 17/7/2026
DECRETO 18 giugno 2026Definizione del bando-tipo per l'attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 (codice degli incentivi). (26A03539)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 luglio 2026Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro
poliennali 3,95%, con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza 1°
ottobre 2041, quarta e quinta tranche. (26A03577)
(GU n.164 del 17-7-2026)
IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato
il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri
per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo
sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito
«decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono
state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la
modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da
collocare tramite asta;
Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025,
emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al
medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal
direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso
di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa;
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal
regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di
regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la
cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi
accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di
titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE)
n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto
riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per
mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli
(CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n.
2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le
norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento,
come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della
Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore
dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della
Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di
applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto
forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626
della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il
meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle
operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini
di regolamento;
Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e
successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in
caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione,
concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonche' nelle operazioni
di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle
finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012,
concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione,
negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della
componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»;
Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7
luglio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a 93.971 milioni di euro;
Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la
quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal
1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione
II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di
cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 398/2003, al fine di assicurare la continuita' e la tempestivita'
dell'azione amministrativa;
Visti i propri decreti in data 4 febbraio e 10 aprile 2026, con i
quali e' stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 3,95% con godimento 10 febbraio 2026 e scadenza
1° ottobre 2041;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quarta tranche
dei buoni del Tesoro poliennali 3,95%, avente godimento 10 febbraio
2026 e scadenza 1° ottobre 2041. L'emissione della predetta tranche
viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo
minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni
di euro.
I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,95%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno
di durata del prestito.
La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verra'
corrisposta.
Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di
separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di
rimborso del titolo («coupon stripping»).
Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti titoli
sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende
interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non
espressamente disposto dal presente decreto.
Art. 2
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno
10 luglio 2026, con l'osservanza delle modalita' indicate negli
articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».
La provvigione di collocamento, pari a 0,250% del capitale nominale
sottoscritto, verra' corrisposta secondo le modalita' di cui all'art.
8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.
Art. 3
Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente
articolo ha luogo il collocamento della quinta tranche dei titoli
stessi, secondo le modalita' indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15
del «decreto di massima».
L'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente
emissione sara' pari al 20 per cento secondo quanto stabilito
dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».
Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare
al collocamento supplementare, inoltrando le domande di
sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 13 luglio 2026.
Art. 4
Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15
luglio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi di interesse lordi per 105 giorni. A tal fine la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative
partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari
al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati
nelle premesse.
Art. 5
Il 15 luglio 2026 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso
la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni
assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di
interesse del 3,95% annuo lordo, dovuto allo Stato.
La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti,
separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con
imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto
parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione
ed al capitolo 3240, art. 3 (unita' di voto parlamentare 2.1.93) per
quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
Art. 6
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno
carico al capitolo 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni
successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2041 fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unita' di voto
parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2
del presente decreto, sara' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento
trimestrale, dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare»
e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1)
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente
per gli anni successivi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 13 luglio 2026
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni


