4817 - Credito d'imposta Design 2026: puo' essere prenotato a partire dal 7 luglio (Decreto direttoriale del 3 luglio 2027)

LINK DEL MISE

Piattaforma per inviare la comunicazione

Commi 925 e 926 della legge nr.199 del 30/12/2025

Decreto direttoriale del 3/7/2026


COMUNICATO MISE DEL 3 LUGLIO 2026

Incentivi per spesa privata in R&S, design e innovazione

Avviso 3 luglio 2026 

Apertura piattaforma credito design e ideazione estetica 2026

Con decreto direttoriale del 3 luglio 2026 è stata disposta alle ore 12:00 di martedì 7 luglio l’apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta design e ideazione estetica da parte delle imprese che intendono accedere alla misura. Il beneficio, nel limite complessivo di 60 milioni di euro, riguarda le spese per attività di design e ideazione estetica, di cui al comma 202 della legge di bilancio 2020, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

 Ai fini della fruizione del credito d’imposta, la procedura prevede due tipologie di comunicazioni, da inviare esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica predisposta dal Ministero.

 Comunicazioni di prenotazione

In relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato o già realizzato, l’impresa trasmette una comunicazione di prenotazione del credito d’imposta, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.

Comunicazioni di completamento

In relazione a ogni singola comunicazione di prenotazione, l’impresa trasmette una comunicazione di completamento degli investimenti dichiarati, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta agevolabile. L’ammontare cOMM


Commi  925 e 926  della legge di bilancio nr.199 del 30/12/2025

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212)

Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/06/2026)

925. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 203-quater è inserito il seguente:
«203-quater.1. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Il credito d'imposta di cui al presente comma è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile in un'unica quota annuale, ferme restando le altre condizioni di cui al comma 204. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al presente comma, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy apposita comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, secondo modalità e termini stabiliti con decreto direttoriale del medesimo Ministero».

926. Agli oneri di cui al comma 925, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.


DECRETO DIRETTORIALE DEL 3 LUGLIO 2026

VISTO l’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022”, che ha istituito il “Piano Transizione 4.0”, disponendo, con il comma 198 del citato articolo 1, l’introduzione, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, di un credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, applicabile alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi da 199 a 206 dello stesso articolo;

VISTO, in particolare, il comma 202 del sopra citato articolo 1, che considera attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari, disponendo che con lo stesso decreto previsto dal comma 200 del medesimo articolo 1 sono dettati i criteri per la corretta applicazione del credito d’imposta anche in relazione alle medesime attività di design e ideazione estetica svolte in settori diversi da quelli indicati;

VISTO il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello sviluppo economico, previsto dal comma 200, recante le disposizioni applicative del credito d’imposta, e, in particolare, l’articolo 4, concernente la definizione delle attività di design e ideazione estetica ammissibili;

VISTO l’articolo 1, comma 1064, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, che, apportando modifiche e integrazioni all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160 del 2019, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022;

VISTO l’articolo 1, comma 45, della legge n. 234 del 2021, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, che, novellando l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, in particolare, modificando il comma 203 e introducendo i commi da 203-bis a 203-sexies, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, anche per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, per gli investimenti in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica, e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo;

VISTO l’articolo 1, comma 925, della legge n. 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026 2028”, che, novellando l’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, ha disposto l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di design e ideazione estetica di cui al menzionato comma 202 anche agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, disponendo, inoltre, che con successivo decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy siano individuati termini e modalità di invio da parte delle imprese al medesimo Ministero delle comunicazioni contenenti i dati relativi all’ammontare delle spese sostenute e al relativo credito d’imposta;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e in particolare l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dello sviluppo economico” in “Ministero delle Imprese e del Made in Italy”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2023, n. 174, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Imprese e del made in Italy”;

VISTO il decreto ministeriale 10 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 20 febbraio 2024, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, con il quale il dott. Paolo Casalino è stato nominato Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero delle imprese e del made in Italy;

RAVVISATA la necessità di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

DECRETA

Art. 1 (Oggetto)

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 925 e 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il presente decreto reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell’allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti le spese in attività di design e ideazione estetica, di cui al comma 202 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro.

Art. 2 (Procedura per l’accesso al beneficio)

1. Per l’accesso al beneficio, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, pari a 60 milioni di euro, l’impresa trasmette l’allegato modello di comunicazione preventiva in relazione a ogni singolo progetto di design e ideazione estetica programmato nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto che intende accedere al beneficio, la descrizione del progetto da realizzare, ivi inclusa la prevista data di avvio e di completamento, l’importo degli investimenti agevolabili da sostenere e il relativo credito d’imposta potenzialmente spettante.

2. Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti per ciascuna delle comunicazioni di prenotazione di cui al comma 1, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura del periodo d’imposta, contenente l’indicazione degli investimenti sostenuti suddivisi per tipologia di spese ammissibili e l’importo del relativo credito d’imposta.

3. L’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili completati, considerati al lordo delle altre sovvenzioni ricevute sulle stesse spese ammissibili, non può essere inferiore al 70 per cento dell’ammontare indicato nella comunicazione preventiva.

4. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione preventiva, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, contenente l’indicazione del credito d’imposta prenotato secondo l’ordine cronologico di invio ovvero dell’indisponibilità delle risorse.

5. l credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, entro il decimo giorno lavorativo di ogni mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento. L’Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle imprese e del made in Italy, con modalità telematiche e secondo i termini definiti d’intesa, l’elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

7. Nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il Ministero ne dà comunicazione all’impresa secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1.

8. Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità di cui al presente decreto comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta e la decadenza della prenotazione.

Art. 3 (Apertura della piattaforma)

1. Le comunicazioni di prenotazione del credito d’imposta, di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 luglio 2026, esclusivamente in via telematica attraverso i servizi informatici messi a disposizione nell’apposita sezione “Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica” del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).

2. Con successivo provvedimento dello scrivente, Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i termini di apertura della piattaforma informatica per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 2 relative al completamento degli investimenti.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it).

Div. II – Il Dirigente Raffaele Spallone