Transizione 5.0
30/04/2026
TRANSIZIONE 5.0, INVIATE LE RICEVUTE DI CONFERMA DEL CREDITO D’IMPOSTA
Come comunicato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
Invio delle ricevute di conferma
A decorrere dalla data del 29 aprile 2026, le imprese che hanno presentato la comunicazione di completamento degli investimenti ai sensi dell’articolo 38, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56), e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.a. (nel seguito GSE) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024), riceveranno conferma del credito d’imposta spettante, determinato in ottemperanza a quanto disposto dall’art.8 comma 1 del decreto-legge 27 marzo 2026, n.38, come modificato dall’art.1 comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n.42.
Modalità di trasmissione
La ricevuta sarà disponibile all’interno della piattaforma informatica Transizione 5.0, nella sezione dedicata alla propria pratica.
Di ciò, ne sarà comunque data comunicazione attraverso l’indirizzo PEC e l’indirizzo e-mail indicati dall’impresa in sede di registrazione.
Base normativa e determinazione del credito d’imposta
Il credito d’imposta è determinato ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2026, in vigore dal 4 aprile 2026).
La norma stabilisce che alle imprese, che hanno presentato istanze ritenute tecnicamente ammissibili, nell’ambito del Piano Transizione 5.0, spetta un contributo sotto forma di credito d’imposta, nel limite complessivo di 1.302,3 milioni di euro, pari all’89,77 per cento dell’ammontare del credito d’imposta spettante con riferimento ai soli investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese per la formazione del personale.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il codice tributo 7079 denominato “Credito d’imposta – Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.
Obblighi dei beneficiari
Le imprese destinatarie della ricevuta sono tenute a:
- comunicare tempestivamente al GSE eventuali variazioni societarie e ogni fatto o circostanza che comporti il venir meno dei requisiti di ammissione, intervenuti nel quinquennio successivo alla data di presentazione della comunicazione di completamento;
- conservare e rendere disponibile, ai fini delle attività di vigilanza e controllo, tutta la documentazione necessaria all’accertamento della correttezza delle dichiarazioni rese, ivi comprese certificazioni, perizie, fatture e documenti di trasporto relativi ai beni agevolati;
- comunicare al GSE l’eventuale cessione a terzi dei beni agevolati, la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, nonché il mancato esercizio dell’opzione di riscatto per i beni in leasing.


