Risposta n. 099 del 2/04/2026
Quesito nr.1 – I mezzi marittimi possono essere considerati strutture produttive
- se i mezzi marittimi di cui è proprietaria possano considerarsi ''strutture produttive''e se rientranti (e, dunque, se aventi il requisito dell'''operatività'') all'interno del perimetro della ZLS Porto di Venezia, dato che tali mezzi 'di fatto operano al di fuori dei mappali stabiliti pur se a servizio esclusivo dell'area portuale'' (di seguito, ''Primo Quesito'');
L'agenzia delle entrate non si è espressa
In merito al Primo Quesito sulla equiparazione dei mezzi marittimi a particolari strutture produttive e sulla loro collocazione all'interno della ZLS, si ricorda che, ai fini della disciplina agevolativa in commento, ''[s]ono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, [...], relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva di cui all'art. 2, comma 1'' (cfr. articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024).
Per la definizione di ''struttura produttiva'', occorre rinviare ai chiarimenti forniti con la circolare n. 34/E del 2016 in relazione all'analogo credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
Pertanto, con riferimento al Primo Quesito, essendo l'individuazione di una struttura produttiva e la sua collocazione questioni di fatto non sindacabili o valutabili in sede di interpello, si ritiene lo stesso inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 24 settembre 20215, n. 156; di conseguenza, lo stesso non è produttivo degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge n. 212 del 2000.
Quesito nr.2 – l’ammodernamento dei messi marattimi è agevolabile ?
- se possa accedere al credito d'imposta di cui all'articolo 13 del decretolegge n. 60 del 2024 per gli investimenti effettuati su tali mezzi marittimi e, in particolare, se possa considerarsi agevolabile il progetto di investimento relativo all'ammodernamento dei suddetti mezzi (di seguito, ''Secondo Quesito'').
Per l'agenzia delle entrate l'ammodernamento non è agevolabile
Per quanto attiene al Secondo Quesito, in relazione alla tipologia di investimento che l'Istante intende effettuare, si ritiene che l'ammodernamento dei (quattro) mezzi marittimi di cui la stessa è proprietaria, non rientri negli investimenti che beneficiano dell'agevolazione in commento, atteso che risulta agevolabile, con il credito d'imposta ZLS, esclusivamente l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie (cfr. l'articolo 3, comma 1, del D.M. 30 agosto 2024). Tale risposta assorbe ogni ulteriore considerazione sulla spettanza del credito d'imposta in parole e sulla sussistenza dei requisiti per fruirne.
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