4798 - Iperammortamento, tolto il vincolo UE per i beni materiali ed immateriali, resta per il fotovoltaico (Art.7 del DL nr.38 del 27/3/2026)

DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026 N.38 art. 7

Tolto il vincolo UE per i Beni Materiale ed immateriali

Art. 7

Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.

Beni materiali ed immateriali industria 4.0

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.

Copertura finanziaria

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

Efficacia a partire dall’1/1/2026


NORMATIVA RICHIAMATA 

Articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

427. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano  investimenti  in  beni  strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello  Stato, il relativo costo di acquisizione,  con  esclusivo  riferimento  alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione  finanziaria, e' maggiorato nella misura del 180  per  cento  per  gli  investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella  misura  del  100  per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di  euro  e  fino  a  10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli  investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni  di  euro  in  relazione agli investimenti di cui al comma 429 in beni prodotti in  uno  degli  Stati membri dell'Unione europea  o  in  Stati  aderenti  all'Accordo sullo Spazio economico europeo, effettuati dal 1° gennaio 2026 al  30 settembre 2028.

429. La maggiorazione di cui al comma 427 e' riconosciuta per gli  investimenti in:

a) beni materiali  e  immateriali  strumentali  nuovi  compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV  e  V  annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale  di  gestione della produzione o alla rete di fornitura;

b) beni  materiali  nuovi  strumentali  all'esercizio  d'impresa finalizzati  all'autoproduzione  di  energia  da  fonti   rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto  legislativo  8  novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per  lo  stoccaggio  dell'energia