D.L. 27/3/26, N.38 art. 8
Testo in vigore dal 4/4/2026 dopo le modifiche del comma 1, art.1 del D.L. 3/4/2026
DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38
Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/2026 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2026)
Art. 8
Misure fiscali in favore delle imprese
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1. ((Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale.))
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Credito dell’89,77% di quello richiesto per investimenti in beni materiali ed immateriali Industria 4.0 di cui agli allegati A e B |
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2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate. |
Comunicazione del GSE entro il 30/4/2026 |
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3. Il credito d'imposta ((di cui al comma 1)) è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. |
Per i beni di cui al comma 1
Utilizzabile decorsi 5 giorni dalla comunicazione del GSE che dovrà essere inviata entro il 30/4/2026.
Utilizzabile entro il 31/12/2026
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Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 |
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Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
Non è tassato |
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo. |
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3-bis. ((Alle imprese di cui al comma 1 è concesso un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028. Il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle comunicazioni di cui al comma 1. Il contributo di cui al presente comma non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese. |
Per: 1.Gli Investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica 2.Le spese per le certificazioni tecniche e contabili
Il credito d’imposta non è stato decurtato ed inoltre non c’è il limite della compensazione entro il 31/12/2026 |
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto |
Per l’erogazione di questo contributo dovrà essere pubblicato un decreto |
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Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.)) |
Rispetto della normativa sugli aiuti di stato. |
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4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a ((1.302,3 milioni di euro)) per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18. |
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4-bis. ((Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 80 milioni di euro per l'anno 2027 e a 60 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 18.)) |
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