FONTE: SITO DELLA REGIONE MARCHE
ZES Unica Agricoltura
Con riferimento alle imprese operanti nei settori agricolo, forestali e della pesca e acquacoltura, si precisa che, nell’ambito della ZES Unica Marche, risultano applicabili esclusivamente le misure di seguito indicate:
Incentivi all’occupazione – Bonus ZES Sgravi contributivi – Decreto-legge n. 60/2024
Le imprese dei settori sopraindicati possono accedere agli incentivi alle assunzioni previsti dalla disciplina ZES, secondo le modalità operative definite dall’INPS. Accedi allo strumento
Sono applicabili ai settori sopraindicati gli sgravi contributivi previsti dal decreto-legge n. 60/2024. Infatti in sede di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (Atto Camera n. 2753), è stata prevista la proroga per l’anno 2026, con espressa estensione alle regioni Marche e Umbria (articolo 22 – bonus giovani).
Semplificazione amministrativa – Sportello Unico Digitale ZES
Le misure di semplificazione amministrativa previste dal regime ZES trovano piena applicazione in tutti i comuni della regione Marche e possono essere applicate anche agli operatori economici dei settori agricolo, forestalie della pesca e acquacoltura che intendano avviare investimenti possono presentare istanza di Autorizzazione Unica tramite lo Sportello Unico Digitale ZES (SUD ZES), gestito dalla Struttura di missione ZES. Accedi allo strumento
Quanto invece al Credito d’imposta per investimenti nella ZES Marche (cosi come disposto dall’ art. 16-bis) non è attualmente applicabile alle imprese operanti nei settori agricolo, forestali e della pesca e acquacoltura della regione Marche. La normativa vigente limita infatti l’operatività della misura alle sole regioni espressamente individuate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo).
NORMATIVA
Decreto Legge N.124 del 19 settembre 2025
Art. 16 - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica
| 1. ((Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028)) , alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite ((delle regioni Marche, Umbria e))
Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dal comma 6. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 15 MAGGIO 2024, N. 63. |
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| 3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. | SETTORI ESCLUSI |
Le istruzioni 2026 per la comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella Zes Unica chiarisce che
il modello non può essere utilizzato per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura
Art. 16-bis
| 1. ((Per gli anni 2024, 2025 e 2026)) , alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025
((e per l'anno 2026))
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