4765 - Credito 4.0 e comunicazioni scorrette: tracciata la strada della regolarizzazione (Agenzia delle Entrate risposta nr.40 del 16/2/2026)

INDICE

Parere Agenzia delle Entrate

Fisco Oggi


Risposta n. 40 del 16/02/2026

Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex articolo 6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39 – Sanzioni ex articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 - pdf


WWW.FISCOOGGI.IT - 16/2/2026

Crediti 4.0 e comunicazioni scorrette:
tracciata la strada per regolarizzare

Il fisco analizza le conseguenze degli errori nelle comunicazioni del credito 4.0 e chiarisce gli adempimenti richiesti e i requisiti introdotti dal Dl 39/2024

L’Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello n. 40/2026, fornisce indicazioni in caso di irregolarità nelle comunicazioni obbligatorie previste per la fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione relativi ai piani transizione 4.0.

La risposta chiarisce un principio fondamentale: i crediti d’imposta maturano con l’investimento agevolato, ma senza le comunicazioni obbligatorie non possono essere utilizzati in compensazione. Nel documento pubblicato oggi, l’Amministrazione finanziaria distingue tra violazioni ancora rimovibili e violazioni soltanto ravvedibili, indicando passo per passo come procedere al riversamento, alla regolarizzazione ed all’accesso alle sanzioni ridotte da ravvedimento.

La natura delle comunicazioni
In premessa va ricordato che l’articolo 6 del Dl n. 39/2024 ha introdotto due tipologie di comunicazioni, preventiva e di completamento, entrambi obbligatorie e strumentali alla fruizione dei crediti in compensazione. Nello specifico, è stato introdotto un nuovo sistema di monitoraggio dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai piani transizione 4.5 e transizione 5.0, imponendo:

  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 una comunicazione di completamento degli investimenti
  • per gli investimenti effettuati dal 30 marzo 2024, il contribuente deve prima inviare al Gestore dei servizi energetici (Gse) una comunicazione preventiva con l’ammontare dell’investimento e la prevista fruizione del credito, e poi, a completamento, una seconda comunicazione che aggiorna i dati iniziali.

Le comunicazioni non incidono sulla maturazione del credito, che sorge con l’investimento, ma sono condizione necessaria per la fruizione in compensazione. In altri termini, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate, la presentazione della comunicazione preventiva e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere strumentale, in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la realizzazione dell’investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.

Il caso oggetto di interpello
A sollevare la questione è stata una società per azioni, che tra maggio e agosto 2024 ha effettuato investimenti agevolabili in beni strumentali nuovi, ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi al sistema informativo aziendale entro il 31 dicembre dello stesso anno. Pur avendo già utilizzato in compensazione le prime due quote del credito, la società non aveva trasmesso la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 6 del Dl n. 39/2024 e aveva compilato in modo errato la comunicazione di completamento.

Ricordiamo che l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 1057‑bis della legge n. 178/2020 consiste in un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi “4.0”, cioè ad elevato contenuto tecnologico, destinati alla trasformazione digitale dei processi produttivi. Il credito è riconosciuto in misura percentuale sul costo del bene, con fruizione mediante compensazione.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle entrate, la società non ha inviato alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, la comunicazione di completamento è stata compilata in modo non corretto, indicando una tipologia di investimento temporalmente non corrispondente a quella effettiva e cioè selezionando l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.

Ciò malgrado, la società ha compensato due quote del credito, rispettivamente nel dicembre 2024 e nel gennaio 2025.

Quando e come regolarizzare
In pratica, l’Agenzia distingue tra la quota compensata a gennaio 2025 e quella compensata a dicembre 2024.

Relativamente alla quota compensata a gennaio 2025, la violazione è ancora rimovibile, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di imposta 2025, mediante presentazione della comunicazione preventiva e della comunicazione di completamento nell’ordine corretto e versando la sanzione di 250 euro in applicazione dell’articolo 13, comma 4‑ter, del Dls n. 471/1997.

Diversamente, per quanto concerne la prima quota compensata nel dicembre 2024, la violazione non è più rimovibile stante il decorso del termine per la regolarizzazione. L’utilizzo del credito da parte della società ha costituito, pertanto, un’ipotesi di indebita compensazione di credito non spettante. In base all’articolo 13, comma 4‑bis del citato decreto legislativo n. 471/1997 la violazione soggiace alla sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.

Il contribuente, al fine di evitare l’atto di recupero dei crediti non spettanti, potrà procedere alla regolarizzazione spontanea mediante il riversamento dell’intero importo della prima quota del credito tramite F24 (codice tributo 6936 nella sezione Erario), versare gli interessi al tasso legale annuo e corrispondere le sanzioni da ravvedimento secondo l’articolo 13 del Dlgs n. 472/1997.


Risposta n. 40/2016 

OGGETTO: Investimenti in beni strumentali – Irregolarità invio comunicazioni ex  articolo 6 del decreto–legge 29 marzo 2024, n. 39 – Sanzioni ex articolo  13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di tutti gli altri requisiti che esulano dalle competenze
esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello. In relazione a tali aspetti resta
impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione finanziaria nelle opportune
sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).


Premesso quanto sopra, va ricordato che l'articolo 6 del decreto ­legge 29 marzo
2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, ha
introdotto misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni
strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione
4.0 e Transizione 5.0.


In particolare, il citato articolo stabilisce che, «1. Ai fini della fruizione dei                     MONITORAGGIO 
crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi    DEI CREDITI D'IMPOSTA
da 1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta       INDUSTRIA 4.0 beni strumentali
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design          CREDITO R.&S.
e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di
cui ai commi 203, quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1
della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in
via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la presunta ripartizione
negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al
completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica
di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al
primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni di cui al presente
comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre
2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo,
con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono
apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che
concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al
presente comma.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica mensilmente al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini
del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da
1057bis a 1058ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la
compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione
effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1. [...]».

Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024             MODULISTICA
sono stati introdotti i nuovi modelli che sostituiscono gli allegati di cui al decreto del    RELATIVA AL MONITORAGGIO
Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021 la cui trasmissione, a mente
dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto, «costituisce presupposto perla fruizione
dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1,
commi da 1057bis a 1058ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta
per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e
ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del
2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento
di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,
quarto periodo, 203quinquies e 203sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 160
del 2019.».


Alla luce del quadro normativo delineato, risulta che:                                            COMUNICAZIONI
­ -per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il                  PREVISTE PER GLI INVESTIMENTI
contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli
investimenti;
­- per gli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto­legge
n. 39 del 2024 (ossia dal 30 marzo 2024), il contribuente è tenuto:
a) alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare
complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. articolo 6, comma 1,
del citato decreto). A tale scopo, va compilato e inviato l'apposito modulo disponibile
sul sito del Gestore dei servizi energetici (anche, GSE);
b) alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un'altra
comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva
(cfr. la scheda dedicata presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate,
consultabile al seguente link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/investimenti­inbeni­strumentali­imprese).


Inoltre, come precisato con le risposte ad interpello n. 260, pubblicata sul sito
internet della scrivente in data 16 dicembre 2024, e n. 69 del 7 marzo 2025, per gli
investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore del decreto­legge n. 39 del 2024,
«[...] le disposizioni innanzi richiamate non dispongono che le comunicazioni in parola         NON E' PREVISTO UN TERMINE
siano effettuate entro un termine perentorio a ''pena di decadenza'', con l'effetto che alle    PERENTORIO PER LE COMUNICAZIONI
stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito che sorge con la
realizzazione degli investimenti ma solo la sua concreta ''fruizione'' in compensazione
(in tal senso anche le indicazioni reperibili sul sito internet del MIMIT). La trasmissione
della comunicazione preventiva rappresenta, dunque, un adempimento prodromico
alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli
investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in
compensazione dei crediti.».


In altri termini, la presentazione ­ nell'ordine ­ della comunicazione preventiva                  SENZA LA COMUNICAZIONE IL CREDITO SPETTA
e di quella di completamento rappresenta un adempimento amministrativo di carattere    MA NON PUO' ESSERE FRUITO
strumentale in assenza del quale, ferma la sussistenza dei crediti sorti attraverso la
realizzazione dell'investimento, ne è, tuttavia, preclusa la fruizione in compensazione.


Nel caso di specie, dunque, l'istante ­ che non ha trasmesso la comunicazione
preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a
consuntivo, sebbene trasmessa ­ non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.


Con riferimento alle modalità attraverso cui sanare le violazioni commesse          COME POSSONO ESSERE SANATE LE VIOLAZIONI
compensando le prime due quote dei suddetti crediti d'imposta, si ritiene che:
­ - la violazione realizzata con l'utilizzo in compensazione della seconda quota            ERRORE FORMALE NELLA COMUNICAZIONE INVIATA
del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell'articolo 13,     SANZIONE DI € 250,00
comma 4­ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, «entro il termine di
presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa
all'anno di commissione della violazione», presentando, nell'ordine, le comunicazioni
preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro;
­ -diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata         COMPENSAZIONE FATTA SENZA INVIO DI NESSUNA COMUNICAZIONE
con l'utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre    RAVVEDIMENTO
2024 configura un'ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. Invero,
come previsto dall'articolo 13, comma 4­bis del citato decreto, «quando il credito è
utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di
decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal
comma 4­ter» si applica «la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato
in compensazione».


Si ricorda che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ai sensi dell'articolo    CREDITO NON SPETTANTE
38­bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600,
pertanto, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame, l'istante dovrà
procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di
pagamento F24, nella sezione ''Erario'', con il codice tributo ''6936'' in corrispondenza
della somma da indicare nella colonna ''importi a debito versati'' (cfr. le risoluzioni del
13 gennaio 2021, n. 3/E, del 26 luglio 2023, n. 45/E e dell'11 giugno 2025, n. 41/E).


Infine, sempreché provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni
commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi ­ calcolati al tasso legale
annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono
effettivamente rimosse ­ l'istante potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste
dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.


Per quanto in questa sede non espressamente specificato, si rinvia comunque
alle indicazioni fornite nella circolare 23 luglio 2021, n. 9/E ''Credito d'imposta per
investimenti in beni strumentali nuovi ­ Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge
30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ­ Risposte a quesiti'' (si veda, ad
esempio, il quesito ''5.2 Utilizzo oltre il terzo anno'').


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