4765 - Nuovo regolamento attuativo in materia di rating di legalità (Delibera 27 Gennaio 2026)

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 27 gennaio 2026  
Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'. (26A00505) 
(GU n.33 del 10-2-2026)
 
                         L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 27 gennaio 2026; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287 recante «Norme per la tutela
della concorrenza e del mercato»; 
  Visto l'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  cosi'
come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge  24
marzo 2012, n. 29, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
maggio 2012, n. 62; 
  Visto il «Regolamento attuativo in materia di rating di legalita'»,
adottato dall'Autorita' con delibera del 12 novembre 2012, n.  24075,
come successivamente modificato e integrato, da ultimo, con  delibera
del 28 luglio 2020, n. 28361; 
  Ritenuta la necessita' di modificare le  norme  di  cui  al  citato
regolamento alla luce  della  prassi  applicativa  e  dell'evoluzione
degli  orientamenti  giurisprudenziali,  nonche'  per   esigenze   di
sistematizzazione   e    aggiornamento    normativo    del    dettato
regolamentare; 
  Visti i pareri del Ministero dell'interno  e  del  Ministero  della
giustizia, acquisiti, rispettivamente, in date 1° aprile e 29  maggio
2025 e in data 10 marzo 2025; 
  Considerati  gli  esiti  della  consultazione  pubblica  deliberata
dall'Autorita'  in  data  20  maggio  2025  sullo  schema  di   nuovo
regolamento; 
  Ritenuto di dover approvare in via definitiva il nuovo  regolamento
in attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,  comma  1-quinquies,   del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 18 maggio 2012, n. 62; 
 
                              Delibera: 
 
  di approvare il nuovo regolamento attuativo in materia di rating di
legalita', il cui testo allegato e'  parte  integrante  del  presente
provvedimento. 
  Il regolamento sostituisce il  precedente,  adottato  con  delibera
dell'Autorita' del 28 luglio 2020, n. 28361, ed entra  in  vigore  in
data 16 marzo 2026. 
  Il  presente  provvedimento   sara'   pubblicato   nel   Bollettino
dell'Autorita' garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e  nella
Gazzetta Ufficiale. 
 
                                           Il Presidente: Rustichelli 
Il Segretario generale: Stazi 
                                                             Allegato 
 
Regolamento  attuativo  in  materia  di  rating  di   legalita'   (in
  attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,   comma   1-quinquies,   del
  decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con  modificazioni,
  dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) Autorita',  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, di cui all'art. 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
      b) rating, rating di legalita' istituito  dall'art.  5-ter  del
decreto-legge n. 1/2012 inteso quale indicatore premiale del rispetto
di elevati standard di  legalita'  da  parte  delle  imprese  che  ne
facciano domanda, al fine di promuovere  l'introduzione  di  principi
etici nei comportamenti  aziendali  e  incentivare,  premiandole,  le
imprese  che  si  distinguono  nel  rispetto  della   legge   e   nel
perseguimento di obiettivi di legalita' e di trasparenza; 
      c) impresa, qualsiasi entita', societa' o associazione  che,  a
prescindere dalla forma giuridica, svolge attivita' d'impresa,  anche
a titolo individuale; 
      d)  sede  operativa,  la  sede  in  cui   viene   materialmente
esercitata l'attivita' d'impresa ove sia presente una persona  munita
dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi; 
      e) fatturato,  la  somma  dei  ricavi  delle  vendite  e  delle
prestazioni presenti nella  voce  A1  del  conto  economico,  nonche'
dell'importo degli altri ricavi e prestazioni per i quali sono  state
emesse le relative fatture nell'anno di esercizio, ovvero  il  volume
di   affari   risultante   dalla   dichiarazione    IVA    presentata
all'amministrazione finanziaria, riferiti alla singola impresa  o  al
gruppo di appartenenza  e  risultanti  dall'ultimo  esercizio  chiuso
nell'anno che precede la domanda di rating; 
      f) registro delle imprese,  il  registro  pubblico  informatico
tenuto dalle camere di commercio con competenza provinciale; 
      g)   R.E.A.,   Repertorio   delle    notizie    economiche    e
amministrative,  la  banca  dati  pubblica  prevista  allo  scopo  di
integrare i dati del  registro  delle  imprese  con  informazioni  di
carattere economico, statistico e amministrativo alla quale anche gli
enti pubblici, le  associazioni  ed  altri  organismi  non  obbligati
all'iscrizione al registro  delle  imprese  sono  comunque  tenuti  a
comunicare le informazioni quando esercitano un'attivita' economica. 
                               Art. 2. 
         Requisiti di ammissibilita' della domanda di rating 
 
    1. Ai fini dell'accesso al rating, l'impresa che  ne  fa  domanda
deve   soddisfare   cumulativamente   i   seguenti    requisiti    di
ammissibilita': 
      a) avere sede operativa nel territorio nazionale; 
      b) aver realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro;  FATTURATO MIMINO DI 2 MLN
      c) risultare iscritta, alla data della domanda  di  rating,  da ISCRIZIONE ALLA CCIAA DAL ALMENO DUE ANNI 
almeno due anni, nel registro delle imprese o nel R.E.A. 
 
                               Art. 3. 
Requisiti obbligatori per l'attribuzione e il mantenimento del rating 
 
    1.  Ai  fini  dell'attribuzione  del  rating   e   del   relativo
mantenimento,  in  capo  all'impresa  devono  ricorrere  i  requisiti
obbligatori  dati  dall'assenza  dei  motivi  ostativi  di  cui  agli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del presente regolamento. 
 
                               Art. 4. 
                   Soggetti rilevanti dell'impresa 
 
    1.  Si  considerano   soggetti   rilevanti   il   titolare,   gli SOGGETTI RILEVANTI
amministratori, inclusi  i  consiglieri,  l'institore,  il  direttore
generale, il  direttore  tecnico,  i  procuratori  muniti  di  poteri
decisionali e gestionali assimilabili ai poteri del titolare o  degli
amministratori dotati di  poteri  di  rappresentanza,  i  procuratori
muniti di delega sulle materie inerenti ai reati rilevanti  ai  sensi
dell'art. 5  del  presente  regolamento,  ivi  inclusa  la  delega  a
partecipare alle gare d'appalto, in materia di ambiente o  di  tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i  soci  persone
fisiche titolari di partecipazione di controllo o maggioranza,  anche
relativa. 
    2. Sono altresi' rilevanti i soggetti, come individuati al  comma
1, la cui carica e/o posizione e'  cessata  nell'anno  precedente  la
domanda di rating. 
 
                               Art. 5. 
   Motivi ostativi di carattere penale, prefettizio o giudiziario 
 
    1. Ai fini del presente regolamento rilevano i seguenti reati:  REATI RILEVANTI
      i reati citati nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74 e successive modifiche e, a partire dalla relativa  entrata  in
vigore,  quelli  corrispondenti  di  cui  al  decreto  legislativo  5
novembre 2024, n. 173; 
      i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
      i reati di cui agli articoli 354, 355, 512-bis, 603-bis, 629  e
644 del codice penale; 
      il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli articoli  216  e
ss. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e agli articoli 322 e ss.
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 
      il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis  del  decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11  novembre  1983,
n. 638. 
    2. L'impresa non puo' ottenere  o  mantenere  il  rating  se  nei
confronti dei soggetti rilevanti  di  cui  all'art.  4  del  presente
regolamento: 
      a) sono in corso di efficacia misure di prevenzione e/o  misure
cautelari in relazione ai reati di cui al comma 1; 
      b) e' stata  esercitata  l'azione  penale  ai  sensi  dell'art.
407-bis c.p.p.: per i delitti aggravati ai sensi dell'art.  416-bis.1
del codice penale; per i reati di cui agli articoli  603-bis,  629  e
644 del codice penale; per i reati citati negli  articoli  24,  25  e
25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      c) e' stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata
in giudicato, in relazione ai reati di cui al comma 1; 
      d) e' stata pronunciata sentenza di applicazione della pena  su
richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale, anche non passata in giudicato, in relazione ai reati di  cui
al comma 1; 
      e)  e'  stato  emesso  decreto  penale  di  condanna   divenuto
irrevocabile in relazione ai reati di cui al comma 1. 
    3. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating se nei  suoi
confronti: 
      a)  sono  state  emesse  misure  cautelari  per  gli   illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231; 
      b) e' stata  esercitata  l'azione  penale  ai  sensi  dell'art.
407-bis  del  codice   di   procedura   penale   per   gli   illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui agli  articoli  24,  25  e
25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      c) e' stata pronunciata sentenza di condanna, anche non passata
in giudicato, per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
      d) e' stata pronunciata sentenza di applicazione della pena  su
richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale,  anche  non  passata   in   giudicato,   per   gli   illeciti
amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231; 
      e) sono state emesse  comunicazioni  o  informazioni  antimafia
interdittive; 
      f)  sono  state  disposte  misure  previste  dall'art.  32  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      g) e' stato disposto il controllo giudiziario ex art.  3  della
legge 29 ottobre 2016, n. 199; 
      h) e' stata disposta l'amministrazione giudiziaria ex  art.  34
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
      i) e' stato disposto il controllo giudiziario  ex  art.  34-bis
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
      j) e' stata disposta la misura della prevenzione  collaborativa
ex art. 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
    4. Le misure di cui al comma 3, lettere a), e), f), g), h), i)  e
j) sono ostative al rilascio e al mantenimento del rating solo se  in
corso di efficacia. 
    5. Il rating non puo' essere rilasciato in presenza di misure  di
prevenzione  personali  e/o   patrimoniali   previste   dal   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che riguardino  l'impresa  o  i
soggetti di cui all'art. 4 del presente regolamento e siano in  corso
di efficacia. In deroga alla previsione di cui al periodo precedente,
nel  caso  in  cui  oggetto   di   confisca   definitiva   siano   le
partecipazioni societarie nell'impresa richiedente, il rating  potra'
essere rilasciato qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 48,
comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
    6. Nei casi di cui ai commi 2, lettere c), d) e e), e 3,  lettere
c) e d), il rating potra' essere rilasciato: 
      a)  decorsi  cinque  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza di condanna; 
      b) decorsi tre anni dal passaggio in giudicato  della  sentenza
di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle  parti,  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale; 
      c) decorsi due anni dalla irrevocabilita' del decreto penale di
condanna. 
    7. In deroga al comma 2, il  rating  puo'  essere  rilasciato  se
l'impresa  dimostra  che  vi  sia   stata   completa   ed   effettiva
dissociazione dalla  condotta  posta  in  essere  rispetto  ai  reati
ostativi al rilascio del rating, tenuta dai  soggetti  cessati  dalle
cariche nell'anno  precedente  la  domanda  del  rating,  e  ha  dato
tempestiva comunicazione dell'evento ostativo all'Autorita'. 
    8. In deroga al comma 3, lettere c) e d), il rating  puo'  essere
rilasciato decorsi tre anni dall'emissione della sentenza di condanna
oppure due anni dall'emissione della sentenza di  applicazione  della
pena su richiesta delle parti, anche non  passate  in  giudicato,  se
l'impresa  dimostra  che  vi  sia   stata   completa   ed   effettiva
dissociazione dell'attuale struttura rispetto ai reati accertati e ha
dato tempestiva comunicazione dell'evento ostativo all'Autorita'. 
 
                               Art. 6. 
      Motivi ostativi di natura concorrenziale e consumeristica 
 
    1.  L'impresa  non  puo'  ottenere  o  mantenere  il  rating   se
destinataria di: 
      a)  provvedimenti  di  accertamento  dell'Autorita'   o   della
Commissione europea per illeciti antitrust con  applicazione  di  una
sanzione  pecuniaria,  divenuti  inoppugnabili   o   confermati   dal
Consiglio di Stato nel giudizio di appello ai sensi  del  Libro  III,
Titolo II del decreto legislativo 2 luglio  2010,  n.  104,  o  della
Corte di giustizia dell'Unione europea,  nel  biennio  precedente  la
domanda di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della
sanzione amministrativa pecuniaria  in  seguito  alla  collaborazione
prestata nell'ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo; 
      b) provvedimenti di accertamento dell'Autorita'  per  abuso  di
dipendenza economica ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis,  della  legge
18 giugno 1998, n. 192, con applicazione di una sanzione  pecuniaria,
divenuti inoppugnabili  o  confermati  dal  Consiglio  di  Stato  nel
giudizio di appello ai sensi del Libro III,  Titolo  II  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la  domanda
di rating; 
      c)   provvedimenti   di   accertamento   dell'Autorita',    con
applicazione di una sanzione  pecuniaria,  divenuti  inoppugnabili  o
confermati dal Consiglio di Stato nel giudizio di  appello  ai  sensi
del Libro III, Titolo II del decreto legislativo 2  luglio  2010,  n.
104, nel biennio precedente la domanda di rating, per le  fattispecie
di pratiche commerciali scorrette di cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206, Titolo III (Codice del consumo); 
      d) provvedimenti di accertamento dell'inottemperanza  a  quanto
disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art. 15, comma 2,  della  legge
10 ottobre 1990, n. 287 o dell'art. 27,  comma  12,  del  Codice  del
consumo,  con  applicazione  di  una  sanzione  pecuniaria,  divenuti
inoppugnabili o confermati dal Consiglio di  Stato  nel  giudizio  di
appello ai sensi del Libro III, Titolo II del decreto  legislativo  2
luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la domanda di rating. 
 
                               Art. 7. 
Motivi ostativi di natura  tributaria,  retributiva,  contributiva  o  MOTIVI OSTATIVI:
          assicurativa o relativi a finanziamenti pubblici             - TRIBUTARI;   
                                                                       - RETRIBUTIVI;
    1. L'impresa non puo' ottenere o mantenere il rating in  presenza  - FINANZIAMENTI PUBBLICI
di atti relativi a violazioni degli obblighi  di  natura  tributaria,
retributiva, contributiva o assicurativa, divenuti definitivi. 
    2. In deroga al comma 1, l'impresa puo' ottenere o  mantenere  il
rating se: 
      a) i debiti sono stati integralmente estinti o pagati, compresi
interessi e sanzioni; 
      b) l'impresa ha aderito a  forme  di  definizione  agevolata  o
rateazione e non e' intervenuta la relativa decadenza; 
      c) l'ammontare dei debiti non supera  lo  0,5%  del  fatturato,
fino ad un massimo complessivo di 50.000 euro. 
    3.  L'impresa  non  puo'  ottenere  o  mantenere  il  rating   se
destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici  di
cui e' o e' stata beneficiaria, per i quali non siano  stati  assolti
gli  obblighi  di  restituzione,  divenuti  definitivi  nel   biennio
precedente la domanda di rating. 
 
                               Art. 8. 
Motivi ostativi amministrativi in materia di tutela  della  salute  e  SICUREZZA SUL LAVORO
                    sicurezza sul posto di lavoro 
 
    1.  L'impresa  non  puo'  ottenere  o  mantenere  il  rating   se
destinataria   di   provvedimenti    amministrativi    dell'Autorita'
competente all'accertamento del mancato rispetto delle previsioni  di
legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi
di lavoro, divenuti definitivi nel biennio precedente la  domanda  di
rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali. 
    2. In deroga al comma 1, il rating potra' essere  rilasciato  ove
l'accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.200 euro
e, in ogni caso, non superiore a 3.600  euro,  nell'ipotesi  di  piu'
provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente  la
stessa domanda di rating. 
 
                               Art. 9. 
Provvedimenti interdittivi  dell'Autorita'  Nazionale  Anticorruzione
                               (ANAC) 
 
    1.  L'impresa  non  puo'  ottenere  o  mantenere  il  rating   se  ANTICORRUZIONE
destinataria di provvedimenti interdittivi dell'ANAC  in  materia  di
prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti  pubblici,  che
implichino preclusioni alla stipula  di  contratti  con  la  pubblica
amministrazione o alla  partecipazione  a  procedure  di  gara  o  di
affidamento di contratti pubblici di  lavori,  servizi  o  forniture,
divenuti inoppugnabili  o  confermati  dal  Consiglio  di  Stato  nel
giudizio di appello ai sensi del Libro III,  Titolo  II  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nel biennio precedente la  domanda
di rating. 
                              Art. 10. 
                         Requisiti premiali                             
 
    1. La sussistenza di tutti i requisiti obbligatori  di  cui  agli  PREMIALITA' NEI PUNTEGGI
articoli 5, 6, 7,  8  e  9  del  presente  regolamento  determina  il
riconoscimento del punteggio base (espresso con il segno *). 
    2. Il  punteggio  base  sara'  incrementato  di  un  segno  +  al
ricorrere di ciascuno dei seguenti requisiti, debitamente  comprovati
dall'impresa: 
      a) adesione volontaria ai protocolli o alle intese di legalita'
vigenti finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni  della
criminalita'  organizzata  nell'economia  legale,  sottoscritti   dal
Ministero  dell'interno  o  dalle  Prefetture-UTG  con   associazioni
imprenditoriali e di categoria; 
      b) utilizzo di sistemi di tracciabilita' per piu'  della  meta'
dei pagamenti di importo inferiore rispetto a  quello  fissato  dalla
legge; 
      c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in
outsourcing, che espleti il controllo di conformita' delle  attivita'
aziendali alle disposizioni normative applicabili all'impresa o di un
modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231; 
      d) adozione di adeguati e  certificati  processi  organizzativi
volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility; 
      e) iscrizione nella  white  list  prefettizia  o  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori; 
      f) adesione a  codici  etici  adottati  dalle  associazioni  di
categoria cui l'impresa aderisce o previsione, nei  contratti  con  i
clienti, di clausole di mediazione non obbligatorie per legge per  la
risoluzione  di  controversie,   o   adozione   di   protocolli   tra
associazioni  di  consumatori   e   associazioni   di   imprese   per
l'attuazione delle conciliazioni paritetiche; 
      g) adozione  di  modelli  organizzativi  di  prevenzione  e  di
contrasto della corruzione; 
      h) denuncia all'Autorita' giudiziaria o alle forze  di  polizia
di uno dei reati previsti dal presente regolamento, commessi a  danno
dell'imprenditore o dei suoi familiari o collaboratori,  purche'  sia
stata esercitata l'azione penale. 
    3. Il punteggio e' ridotto di  un  segno  +  ove  nel  casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di
cui all'art. 222, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.
36, risultano annotazioni che integrano condotte di grave negligenza,
di errore grave nell'esecuzione dei contratti o di gravi inadempienze
contrattuali, non ancora impugnate o divenute definitive e pubblicate
nel biennio precedente  la  domanda  di  rating.  L'accertamento  non
potra', in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base. 
    4. Il punteggio e' aumentato di un segno +, nei limiti del valore
massimo di cui al comma 5, ove  l'impresa  che  presenta  domanda  di
rinnovo ai sensi dell'art. 18,  comma  3,  del  presente  regolamento
abbia gia' conseguito in via continuativa il rinnovo del  rating  per
almeno tre volte. 
    5. Il conseguimento di tre segni + comporta l'attribuzione di  un
segno * aggiuntivo, fino al  conseguimento  di  un  punteggio  totale
massimo (espresso con il segno ***). 
 
                              Art. 11. 
                          Domanda di rating 
 
    1. L'impresa che intende  ottenere  il  rilascio  del  rating  e'  A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
tenuta a  trasmettere  all'Autorita'  un'apposita  domanda  compilata
seguendo le procedure informatiche previste e le indicazioni  fornite
sul sito dell'Autorita'. 
    2. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante  legale
con firma digitale basata su un certificato elettronico in  corso  di
validita'. 
                              Art. 12.
               Dichiarazioni del legale rappresentante 
 
    1. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 5, 6, 7,  8, DICHIARAZIONI DA PRESENTARE
9  e  10  del  presente   regolamento   e'   attestato   dal   legale
rappresentante dell'impresa con propria dichiarazione  resa  all'atto
della presentazione della domanda. E' onere del legale rappresentante
acquisire le relative informazioni dai soggetti  rilevanti  ai  sensi
del presente regolamento. 
    2. Il legale rappresentante dell'impresa e' tenuto,  altresi',  a
dichiarare se l'impresa e' stata  destinataria  di  provvedimenti  di
diniego, annullamento, revoca o sospensione del rating, in  tal  caso
fornendo gli elementi informativi  sopravvenuti  rispetto  ai  motivi
alla base dei citati provvedimenti. 
    3. Nel caso di pagamenti e  transazioni  finanziarie,  effettuate
esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento  tracciabili,
di ammontare superiore alla soglia fissata  dalla  legge,  il  legale
rappresentante dell'impresa e' tenuto  ad  attestare  la  veridicita'
della relativa dichiarazione. 
    4. Il legale rappresentante attesta la permanenza, per la  durata
di validita' del rating, della validita' delle informazioni  e  della
documentazione indicate  o  prodotte  a  supporto  del  possesso  dei
requisiti  premiali  e,  ove  necessario,   ne   cura   il   relativo
aggiornamento, salvo diversa comunicazione  da  effettuare  ai  sensi
dell'art. 21 del presente regolamento. 
    5.  Trovano  applicazione  le   norme   che   sanzionano,   anche
penalmente, le dichiarazioni  false  e  mendaci  e,  in  particolare,
quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
 
                              Art. 13. 
             Procedimento per l'attribuzione del rating               PROCEDIMENTO DA SEGUIRE PER L'ATTRIBUZIONE 
                                                                      DEL RATING DI LEGALITA'
    1. L'Autorita', viste  le  tabelle  predisposte  dalla  direzione
competente, delibera l'attribuzione del rating entro sessanta  giorni
dal ricevimento della domanda. 
    2. In caso di incompletezza della domanda  presentata  o  qualora
sia necessario acquisire informazioni e documenti rilevanti  ai  fini
del rilascio del  rating,  l'Autorita'  ne  informa  l'impresa  entro
quindici giorni con apposita comunicazione. In tali casi, il  termine
di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento  delle
informazioni complete. In caso di mancato riscontro entro il  termine
di trenta giorni dal  ricevimento  della  predetta  comunicazione  la
domanda  stessa  si  intende  ritirata,  salvo  la  possibilita'  per
l'impresa di ripresentarla in qualsiasi momento. 
    3. L'Autorita' puo'  chiedere  all'impresa  in  ogni  momento  di
fornire  informazioni  e  documenti  utili  alla  valutazione   della
fattispecie. 
    4. L'Autorita' puo' richiedere informazioni a tutte le  pubbliche
amministrazioni  sulla  sussistenza  dei  requisiti  dichiarati   dal
richiedente per l'attribuzione del rating. Qualora  la  risposta  non
pervenga entro il termine di quarantacinque giorni  dalla  richiesta,
l'esistenza  dei  requisiti  dichiarati  dalle  imprese  si   intende
confermata. 
    5. Il termine di conclusione del procedimento di cui al  comma  1
e' sospeso a partire dalla richiesta di informazioni di cui al  comma
4, fino alla data in cui pervengono le informazioni  dalle  pubbliche
amministrazioni, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni
per ciascuna richiesta. 
    6. L'esistenza di condanne definitive per i reati di cui all'art.
5 del presente regolamento  e'  verificata  dall'Autorita',  anche  a
campione, mediante domanda all'ufficio del casellario  giudiziale  di
Roma. 
    7. L'esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art.  5
del  presente  regolamento  e'  verificata  dall'Autorita',  anche  a
campione, mediante domanda agli uffici giudiziari competenti. 
    8.  Il  possesso  dei   requisiti   obbligatori   e'   verificato
dall'Autorita' anche mediante consultazione diretta della Banca  dati
nazionale unica della documentazione Antimafia, di cui agli  articoli
96 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159.  Le
modalita' di consultazione sono definite tra Ministero dell'interno e
Autorita'. 
                              Art. 14. 
                           Verifiche ANAC 
 
    1. Relativamente  alle  domande  di  rating  pervenute,  ai  fini
dell'attribuzione del rating, l'Autorita'  trasmette  tempestivamente
all'ANAC gli elementi e  le  informazioni  utili  per  l'espletamento
delle verifiche di competenza sulla  base  delle  dichiarazioni  rese
dall'impresa o qualora l'Autorita' lo ritenga necessario. 
    2. L'ANAC puo'  formulare  eventuali  osservazioni  entro  trenta
giorni dal ricevimento. 
    3. L'ANAC collabora con  l'Autorita',  ai  sensi  dell'art.  222,
comma 7, del decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.  36,  per  la
rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di  valutazione  ai
fini dell'attribuzione del rating. 
 
                              Art. 15. 
                       Richieste ai Ministeri 
 
    1. Ai fini dell'esercizio delle competenze  di  cui  al  presente
regolamento, l'Autorita' puo' sottoporre ai Ministeri dell'interno  e
della giustizia richieste di informazioni e/o di pareri su  questioni
di carattere generale o particolare. 
 
                              Art. 16. 
                         Proroga dei termini 
 
    1.  L'Autorita',  quando  ricorrano  esigenze  istruttorie,  puo'
disporre la proroga del termine di cui  all'art.  13,  comma  1,  del
presente  regolamento,  fino  a  sessanta  giorni,  dandone  motivata
comunicazione all'impresa richiedente. 
 
                              Art. 17. 
                         Esito della domanda 
 
    1. Nel caso di accoglimento della domanda,  l'Autorita'  comunica
all'impresa l'attribuzione del rating e la inserisce  nell'elenco  di
cui all'art. 24 del presente regolamento. 
    2. Ove riscontri motivi  ostativi  all'attribuzione  del  rating,
l'Autorita' ne da' comunicazione all'impresa  richiedente.  Entro  il
termine di  quindici  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,
l'impresa ha la  facolta'  di  presentare  per  iscritto  le  proprie
osservazioni, eventualmente corredate da  idonea  documentazione.  La
comunicazione di cui  al  primo  periodo  interrompe  i  termini  per
concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di  presentazione  delle  osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. 
    3. All'esito del contraddittorio di cui al comma  2,  l'Autorita'
adotta le proprie determinazioni conclusive, comunicando  all'impresa
la decisione di cui al comma 1  o  il  diniego  di  attribuzione  del
rating. 
                              Art. 18. 
             Durata, rinnovo e incremento del punteggio 
 
    1. Il rating ha la durata di tre anni dal rilascio.                DURATA DEL RATING TRE ANNI
    2. Il rating puo' essere rinnovato su  domanda  dell'impresa,  da  PUO' ESSERE RINNOVATO
predisporre  ed  inoltrare  all'Autorita'  in  conformita'   con   le
prescrizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento. 
    3. La domanda di rinnovo puo' essere presentata  a  decorrere  da
sei mesi antecedenti la scadenza del rating e deve  essere  trasmessa
almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. In  questo  caso,
il rating mantiene la propria validita' a tutti gli effetti sino alla
data di adozione della delibera con la quale l'Autorita' si pronuncia
sulla domanda. 
    4. Nel corso del  periodo  triennale  di  validita'  del  rating,
l'impresa puo' presentare la  domanda  di  incremento  del  punteggio
riconosciuto, allegando eventuale documentazione a supporto.  Ove  ne
ricorrono  i  presupposti,  l'Autorita'  dispone   l'incremento   del
punteggio, dandone conto nell'elenco di cui all'art. 24 del  presente
regolamento. Tale incremento non incide sulla scadenza originaria del
rating. 
    5. L'Autorita' delibera sulle domande di rinnovo del rating e  di
incremento del punteggio secondo il procedimento di cui  all'art.  13
del presente regolamento, dandone comunicazione all'impresa ai  sensi
dell'art. 17. 
                              Art. 19. 
      Annullamento, revoca del rating o riduzione del punteggio 
 
    1. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in  carenza  di
uno dei requisiti obbligatori di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del
presente regolamento, l'Autorita' dispone l'annullamento del rating. 
    2.  In  caso  di  sopravvenuta  perdita  di  uno  dei   requisiti
obbligatori di cui agli  articoli  5,  6,  7,  8  e  9  del  presente
regolamento,  l'Autorita'  dispone  la  revoca   dello   stesso   con
decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno. 
    3. In caso di perdita  di  uno  dei  requisiti  premiali  di  cui
all'art. 10 del presente regolamento, durante il periodo triennale di
validita' del rating, l'Autorita' dispone la riduzione del  punteggio
dal momento in cui il requisito e' venuto meno. 
    4.  L'Autorita'  comunica  all'impresa   i   motivi   alla   base
dell'annullamento, della revoca del rating o della riduzione, durante
il periodo triennale di validita' del rating, del relativo punteggio.
Al procedimento si applica il  comma  2  dell'art.  17  del  presente
regolamento. 
    5. All'esito del contraddittorio di cui al comma 2  dell'art.  17
del presente regolamento, l'Autorita' comunica all'impresa le proprie
determinazioni conclusive. 
                              Art. 20. 
                       Sospensione del rating 
 
    1. L'efficacia del rating puo' essere sospesa, per gravi  ragioni
e  per  il  tempo  strettamente  necessario  al  fine  di  consentire
all'Autorita' di verificare la sussistenza  dei  presupposti  per  la
revoca, l'annullamento o il diniego del rating. 
    2. L'Autorita' comunica all'impresa  i  motivi  alla  base  della
sospensione. Entro il termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
della comunicazione, l'impresa  ha  la  facolta'  di  presentare  per
iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate  da  idonea
documentazione. 
    3. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
2, l'Autorita' adotta le proprie determinazioni conclusive in  ordine
alla sospensione. Il provvedimento di sospensione fissa  il  relativo
termine,  non  superiore  a   novanta   giorni,   che   puo'   essere
motivatamente prorogato per una sola volta. 
 
                              Art. 21. 
Misure in caso di violazione  di  obblighi  informativi  relativi  ai
                              requisiti 
 
    1. L'impresa  richiedente  o  titolare  di  rating  e'  tenuta  a
comunicare  gli  eventi  che  incidono  sul  possesso  dei  requisiti
obbligatori di cui agli  articoli  5,  6,  7,  8  e  9  del  presente
regolamento entro trenta giorni dal verificarsi degli stessi. 
    2. La violazione degli obblighi informativi di  cui  al  comma  1
determina il diniego al rilascio del rating  o  l'annullamento  o  la
revoca del rating gia'  attribuito  e  in  corso  di  validita',  con
decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno. 
    3. La violazione degli obblighi informativi di  cui  al  comma  1
determina, altresi', il divieto di presentazione di una nuova domanda
prima di diciotto mesi dalla cessazione della  rilevanza  del  motivo
ostativo, come stabilita dal presente regolamento. 
    4.  L'impresa  titolare  di  rating  e'   tenuta   a   comunicare
all'Autorita' la perdita di uno o  piu'  requisiti  premiali  di  cui
all'art.  10  del  presente  regolamento,  nonche'  l'iscrizione  nel
casellario informatico delle  imprese  di  annotazioni  rilevanti  ai
sensi  dell'art.  10,  comma  3,   del   presente   regolamento   che
intervengano durante il periodo triennale di  validita'  del  rating,
entro trenta giorni dal verificarsi di  tali  eventi.  In  tali  casi
l'Autorita' dispone la riduzione del punteggio ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del presente regolamento. 
    5. La violazione degli obblighi informativi di  cui  al  comma  4
determina la riduzione al punteggio base (espresso con il  segno  *),
con decorrenza dal momento in cui il requisito e' venuto meno  e  per
tutta la durata residua del rating di cui all'art. 18, comma  1,  del
presente regolamento. 
    6. Le pubbliche  amministrazioni  coinvolte  nella  verifica  dei
requisiti  per  il  rilascio  del  rating,  per  i  profili  di  loro
competenza, non appena  ne  siano  venute  a  conoscenza,  comunicano
all'Autorita' le eventuali variazioni. 
 
                              Art. 22. 
                    Verifiche Guardia di finanza 
 
    1. Ogni anno l'Autorita' individua un  campione  rappresentativo,  IL 10% DELLE IMPRESE
uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle  VERRANNO VERIFICATE DALLA GUARDI DI FINANZA
imprese in possesso del rating,  e  invia  il  relativo  elenco  alla
Guardia di  finanza  per  verificare  singoli  profili  di  rilevanza
fiscale e contributiva. Entro sessanta giorni la Guardia  di  Finanza
comunica all'Autorita' gli esiti delle verifiche. 
 
                              Art. 23. 
                            Monitoraggio 
 
    1. L'Autorita' puo' in  ogni  momento  effettuare  verifiche  sul
possesso dei requisiti  in  capo  alle  imprese  titolari  di  rating
secondo le modalita' previste dal presente regolamento. 
 
                              Art. 24. 
            Elenco delle imprese e pubblicita' del rating 
 
    1. L'Autorita' pubblica e mantiene  costantemente  aggiornato  in  VIENE PUBBLICATO L'ELENCO 
un'apposita sezione del proprio sito l'elenco delle  imprese  cui  il  DELLE IMPRESE CHE HANNO IL RATING DI LEGALITA'
rating e' stato attribuito e rinnovato, con indicazione del punteggio
e della relativa scadenza, nonche' delle imprese  cui  il  rating  e'
stato sospeso, revocato o annullato, con indicazione  della  relativa
decorrenza. Le iscrizioni relative alla sospensione,  alla  revoca  e
all'annullamento permangono nell'elenco aggiornato  fino  al  maggior
termine tra la scadenza del rating e sei mesi. 
    2. E' vietato l'utilizzo del  logo  dell'Autorita'.  E'  altresi'
vietato l'utilizzo o la pubblicazione, al di  fuori  delle  finalita'
previste e disciplinate dall'ordinamento, del  provvedimento  con  il
quale l'Autorita' attribuisce il rating. L'impresa puo' dichiarare di
aver conseguito il rating e  il  punteggio  attribuito  e  di  essere
presente nell'elenco di cui al comma 1. 
    3. La violazione dei divieti  di  cui  al  comma  2  comporta  la
sospensione  del  rating  per  la  durata  della  violazione,  previo
contradittorio da svolgersi nelle forme di cui al comma  2  dell'art.
17 del presente regolamento. 
 
                              Art. 25. 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Il presente regolamento sostituisce il precedente adottato con
delibera dell'Autorita' del 28 luglio 2020, n. 28361,  e'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'Autorita', ed entra in
vigore in data 16 marzo 2026. 
    2. Le domande  pendenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento si intendono ritirate ove  non  rinnovate  entro
trenta giorni da tale data. L'impresa interessata puo' trasmettere la
nuova domanda, seguendo  le  procedure  informatiche  previste  e  le
indicazioni fornite  sul  sito  dell'Autorita'.  Il  termine  di  cui
all'art. 13, comma 1, del presente regolamento decorre dalla data  di
presentazione della nuova domanda. 
    3. Le imprese richiedenti o titolari  di  rating  sono  tenute  a
comunicare, ai sensi  dell'art.  21  del  presente  regolamento,  gli
eventi  che  incidono  sul  possesso  dei  requisiti  obbligatori   e
premiali. 
    4. Le imprese titolari di rating alla data di entrata  in  vigore
del presente regolamento sono tenute, entro sessanta giorni  da  tale
data, a comunicare all'Autorita'  l'eventuale  esistenza  di  eventi,
preesistenti all'entrata in vigore  del  regolamento,  che  ai  sensi
degli articoli 5, comma 2, lettera b), 5, comma 3,  lettere  b),  f),
g), h), i) e j), 5, comma 5, 6, comma 1, lettere b) e c), 7, comma 1,
costituiscono motivi ostativi al mantenimento del rating. A tal fine,
le imprese utilizzano il modello disponibile sul sito dell'Autorita'. 
    5. A fronte della comunicazione  di  cui  al  comma  4  da  parte
dell'impresa, l'Autorita' dispone che il  rating  continui  ad  avere
validita' fino alla data del 16 novembre 2026 o, se precedente,  fino
alla data di scadenza biennale del rating stesso,  con  aggiornamento
dell'elenco di cui all'art. 24 del presente regolamento. 
    6. Ove l'impresa non ottemperi all'obbligo  di  comunicazione  di
cui al comma 4, l'Autorita', qualora venga a  conoscenza  del  motivo
ostativo, dispone la revoca del rating con decorrenza dall'entrata in
vigore  del  presente  regolamento  e  l'applicazione  della   misura
accessoria di cui all'art. 21, comma 3, del presente regolamento. 
    7. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 4, 5 e 6, il rating
in essere alla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento
continua ad avere validita' fino alla data di scadenza biennale ed e'
soggetto alle disposizioni del presente regolamento. 
    8.  L'Autorita'  pubblica  sul   proprio   sito   un   comunicato
esplicativo degli adempimenti  relativi  alle  presenti  disposizioni
transitorie e finali. 
    9. Il termine per la presentazione delle domande  di  rinnovo  di
cui all'art. 18, comma  3,  del  presente  regolamento  che  venga  a
scadere tra la data di pubblicazione del comunicato di cui  al  comma
precedente e la data di entrata in vigore del  presente  regolamento,
e' prorogato di trenta giorni.