4758 - Zes, al via le agevolazioni per le assunzioni previste dal decreto coesione (Circolare Inps n.10 del 3.2.2026)

SINTESI

E' AGEVOLABILE L'INTERO TERRITORIO DELLE REGIONI MARCHE ED UMBRIA

Quindi non solo i Comuni agevolabili con il credito d'imposta per i beni strumentali.

PER REGIONI DEL SUD SONO AGEVOLABILI LE ASSUNZIONI FATTE dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (di seguito, anche ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (di seguito, anche decreto Coesione), all’articolo 24, rubricato “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ZES unica”, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

PER LE MARCHE ED UMBRIA SONO AGEVOLABILI LE ASSUNZIONI FATTE DAL 20/11/2025 AL 31/12/2025

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, della legge n. 171/2025 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge la ZES unica ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

L'ASSUNZIONE DEVE ESSERE FATTA PRESSO LA SEDE O UNITA' LOCALE UBICATA IN UN TERRITORIO AGEVOLABILE (Art.2). 

L’esonero contributivo in oggetto, pertanto, può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle citate regioni. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti.

Per unità produttiva si intende, invece, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.

DATORI DI LAVORO AGEVOLABILI (Art.2)

L’esonero contributivo in trattazione è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo

Sono altresì esclusi dal beneficio i datori di lavoro del settore domestico, in considerazione del peculiare regime normativo e contributivo che caratterizza tale tipologia di rapporti di lavoro.

NEL MESE DELL'ASSUNZIONE MASSIMO 10 OCCUPATI (Art. 2): 

Inoltre, il citato articolo 24, comma 2, prevede che l’esonero in trattazione possa trovare applicazione solamente in favore dei datori di lavoro che, nel mese di assunzione, occupino fino a 10 dipendenti.

Tenuto conto della formulazione testuale della norma, il requisito relativo ai limiti dimensionali del personale occupato deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile. Le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato, pertanto, non impattano sulla spettanza dell’esonero contributivo.

Infine, avuto riguardo alle finalità dell’agevolazione, che è diretta a sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali, si chiarisce che il predetto requisito dimensionale, in forza del quale il datore di lavoro può occupare fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione, deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo in argomento.

LAVORATORI PER LA CUI ASSUNZIONE SPETTA IL BENEFICIO (art.3)

Devono aver compiuto 35 anni anni.

Disoccupati da almeno 24 mesi

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto Coesione, l’esonero contributivo in oggetto spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, pertanto, è necessario che il lavoratore, alla data di assunzione, abbia un’età uguale o maggiore a trentacinque anni.

Per quanto riguarda il requisito dell’essere disoccupato, si rammenta che, in base al combinato disposto dell’articolo 19, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano disoccupati:

 

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI (Art.4)

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

Contratti ammessi:

- Part-time

- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione

Contratti esclusi:

- La trasformazione di contratti a tempo determinato

- Apprendistato

- Contratti di lavoro domestico

- Contratto di lavoro intermittente

- Contratto di lavoro a chiamata

AIUTO DI STATO (art.4)

Inoltre, poiché l’agevolazione in trattazione costituisce un aiuto di Stato applicato nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (cfr. l’art. 2, comma 5, del D.I. 7 gennaio 2025 e il successivo paragrafo 7), l’INPS, nel registrare l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nelle ipotesi di contratti di somministrazione, imputerà lo stesso all’utilizzatore. 

 


Circolare numero 10 del 03-02-2026

Articolo 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

1. Premessa

Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (di seguito, anche ZES unica) e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (di seguito, anche decreto Coesione), all’articolo 24, rubricato “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno – ZES unica”, ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La concedibilità dell’esonero contributivo è subordinata al possesso di determinati requisiti afferenti sia al datore di lavoro che al lavoratore.

In primo luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024, l’esonero può essere riconosciuto soltanto in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, lavoratori nelle medesime regioni. Le regioni che rientrano nella ZES unica sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Relativamente alla ZES unica, da ultimo, l’articolo 1, comma 1, della legge 18 novembre 2025, n. 171, ha disposto che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria”.

In forza della suddetta novella legislativa, pertanto, anche per le assunzioni effettuate nelle citate regioni è possibile fruire dell’agevolazione in trattazione.

Ulteriore condizione richiesta riguarda i limiti dimensionali dei datori lavoro privati che, nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione, devono avere occupato fino a un massimo di 10 dipendenti.

In secondo luogo, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 del citato articolo 24, l’esonero può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data dell'assunzione, abbia compiuto trentacinque anni di età e sia disoccupato da almeno ventiquattro mesi. Come espressamente previsto dal comma 4 della medesima disposizione, l'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.

L’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 dell’articolo 24 in commento, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro (di seguito, PN GDL) 2021 - 2027. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai sensi del comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 60/2024, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del PN GDL 2021 - 2027, e per la definizione dei rapporti con l’INPS in qualità di soggetto gestore, nonché le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7. 

Tanto premesso, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2025 del citato D.I., adottato il 7 gennaio 2025, nonché all’esito delle attività di riprogrammazione delle risorse del PN GDL, effettuata tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Commissione europea, con la presente circolare si illustra la misura in argomento e si forniscono istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero contributivo in trattazione è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo[1].

Pertanto, la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sono altresì esclusi dal beneficio i datori di lavoro del settore domestico, in considerazione del peculiare regime normativo e contributivo che caratterizza tale tipologia di rapporti di lavoro.

Come anticipato in premessa, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024, l’esonero contributivo spetta in favore dei datori di lavoro che hanno assunto presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno personale nelle medesime regioni.

Come previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162: “A far data dal 1° gennaio 2024 è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno [...] che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna”.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1, della legge n. 171/2025 ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge la ZES unica ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.

Al riguardo, si precisa che la citata legge è entrata in vigore il 20 novembre 2025. Conseguentemente, solo a decorrere da tale data è possibile fruire del beneficio in trattazione per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.

L’esonero contributivo in oggetto, pertanto, può essere legittimamente riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia svolta presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle citate regioni. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti.

Per unità produttiva si intende, invece, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.

Ai fini del legittimo riconoscimento del beneficio, ciò che rileva è che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Ne deriva che, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo in trattazione, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

Tenuto conto che l’ammissione all’esonero contributivo in argomento è subordinata alla presentazione e all’accoglimento di un’apposita istanza telematica (cfr. il paragrafo 9 della presente circolare), nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, ma abbia una o più unità operative ubicate nelle suddette regioni, non è necessario richiedere la preventiva attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione, poiché la sussistenza del requisito geografico richiesto viene verificata ex post, mediante la consultazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro.

Per quanto riguarda l’applicabilità dell’esonero contributivo in argomento, con riferimento ai rapporti di somministrazione, si rinvia al successivo paragrafo 4.

Inoltre, il citato articolo 24, comma 2, prevede che l’esonero in trattazione possa trovare applicazione solamente in favore dei datori di lavoro che, nel mese di assunzione, occupino fino a 10 dipendenti.

Tenuto conto della formulazione testuale della norma, il requisito relativo ai limiti dimensionali del personale occupato deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile. Le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato, pertanto, non impattano sulla spettanza dell’esonero contributivo.

Infine, avuto riguardo alle finalità dell’agevolazione, che è diretta a sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali, si chiarisce che il predetto requisito dimensionale, in forza del quale il datore di lavoro può occupare fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione, deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero contributivo in argomento.

3. Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio 

Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del decreto Coesione, l’esonero contributivo in oggetto spetta nel caso di assunzione di soggetti che, alla data dell'assunzione, hanno compiuto trentacinque anni di età e siano disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

Per quanto riguarda il requisito anagrafico, pertanto, è necessario che il lavoratore, alla data di assunzione, abbia un’età uguale o maggiore a trentacinque anni.

Per quanto riguarda il requisito dell’essere disoccupato, si rammenta che, in base al combinato disposto dell’articolo 19, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennai 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si considerano disoccupati:

-      i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi;

-      i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Ai fini della verifica del requisito dello stato di disoccupazione di almeno ventiquattro mesi, nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il datore di lavoro interessato alla fruizione del beneficio deve, pertanto, dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato in capo al lavoratore.

Il successivo comma 4 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 60/2024 prevede espressamente che l’esonero spetti altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

Pertanto, in base a quanto stabilito dal citato comma 4, l’esonero può essere applicato anche nel caso in cui il lavoratore da assumere non sia nello status di disoccupato da almeno ventiquattro mesi alla data dell’assunzione incentivata laddove ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:

-      il lavoratore è stato in precedenza occupato a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro;

-      per il precedente rapporto di lavoro è stato richiesto e autorizzato l’esonero contributivo in argomento.

Laddove tali condizioni siano soddisfatte, il diverso datore di lavoro, che successivamente abbia assunto un lavoratore per il quale sia già stato autorizzato l’esonero contributivo in argomento, ha diritto a subentrare nella fruizione, per gli importi residui spettanti, dell’agevolazione in trattazione, anche se, alla data della successiva assunzione, il lavoratore dipendente non soddisfi il requisito dell’essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi.

Si precisa che tale deroga al requisito dell’essere disoccupato da almeno ventiquattro mesi trova applicazione anche nel caso in cui il nuovo rapporto di lavoro sia stato instaurato con il medesimo datore di lavoro che abbia effettuato la prima assunzione incentivata, beneficiando parzialmente, in relazione alla stessa, dell’esonero in argomento, laddove il primo rapporto sia cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore o per licenziamento effettuato oltre i sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

Viceversa, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a causa di licenziamento effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, in caso di riassunzione del lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro, l’esonero non può trovare applicazione, operando la causa ostativa espressamente prevista dall’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 60/2024 (cfr. il successivo paragrafo 6.2).

Con specifico riferimento alla possibilità di fruire dell’agevolazione residua nelle ipotesi di successiva riassunzione del medesimo lavoratore, si ribadisce che l’esonero in trattazione può trovare applicazione per le sole assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Pertanto, qualora un lavoratore sia stato assunto nel corso di tale intervallo temporale e il datore di lavoro abbia richiesto l’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione, nelle ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, si può procedere alla fruizione dell’agevolazione residua rispetto a quella già autorizzata solo se anche il successivo rapporto sia stato instaurato nella medesima finestra temporale (1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025).

Ai fini della fruizione dell’agevolazione residua, è quindi necessaria la presenza di una preventiva autorizzazione alla fruizione del beneficio per la prima assunzione.

La precedente autorizzazione costituisce, infatti, il presupposto legittimante per la maturazione del diritto alla fruizione del beneficio per il periodo residuo.

Al riguardo, si precisa che, essendo la precedente autorizzazione il presupposto legittimante la fruizione del beneficio residuo, la stessa incide non solo sull’an della successiva fruizione, ma anche sul quantum.

Pertanto, il secondo datore di lavoro può fruire dell’incentivo in trattazione per il periodo residuo spettante solo nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore di lavoro.

Si precisa altresì che, in caso di nuova assunzione del medesimo lavoratore, il datore di lavoro che ha proceduto all’assunzione deve rispettare il requisito legittimante dimensionale previsto espressamente dalla norma, ossia che, nel mese di assunzione, deve avere occupato fino a 10 dipendenti (da calcolarsi, come specificato al precedente paragrafo 2, al netto delle nuove assunzioni incentivabili effettuate).

4. Rapporti di lavoro incentivabili

L’articolo 24, comma 1, del decreto Coesione stabilisce che l’esonero contributivo spetta per le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024 - 31 dicembre 2025.

Stante la formulazione testuale della norma, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, l’esonero non può essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Inoltre, considerata la ratio dell’agevolazione in argomento, consistente nella volontà di sostenere lo sviluppo di un’occupazione stabile nella Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, contribuendo alla riduzione dei divari territoriali, devono ritenersi esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Infine, non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato[2].

L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 5, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Considerata, da ultimo, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all’occupazione, dell’assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, da ultimo affermata con il citato decreto legislativo n. 150/2015, gli esoneri contributivi in argomento spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

In particolare, in caso di contratto di somministrazione di lavoro, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa, quindi, con riferimento alla sede di lavoro dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

Pertanto, qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore che lo impiega in una sede di lavoro ubicata nelle regioni della ZES unica, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’agenzia di somministrazione che abbia sede legale od operativa in regioni della ZES unica, ma presti la propria attività lavorativa presso un utilizzatore che lo impiega in una sede di lavoro ubicata in una regione differente, il beneficio non può essere riconosciuto.

Tenuto conto che l’ammissione all’esonero contributivo in oggetto è subordinata alla presentazione e all’accoglimento di un’apposita istanza telematica, nelle ipotesi in cui l’agenzia di somministrazione abbia sede legale od operativa in regioni non ammesse al beneficio, ma il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore che lo impiega in una sede di lavoro ubicata in una regione ammessa, non è necessario richiedere la preventiva attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione, poiché la sussistenza del requisito geografico richiesto è verificata ex post mediante la consultazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro.

Analogamente, anche il limite dimensionale previsto per il legittimo accesso all’esonero contributivo in argomento (pari a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione) è riferito all’utilizzatore.

Inoltre, poiché l’agevolazione in trattazione costituisce un aiuto di Stato applicato nel rispetto del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (cfr. l’art. 2, comma 5, del D.I. 7 gennaio 2025 e il successivo paragrafo 7), l’INPS, nel registrare l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nelle ipotesi di contratti di somministrazione, imputerà lo stesso all’utilizzatore.