L'agevolazione sulle assunzioni e la semplificazione amministrativa riguardano l'intero territorio della Regione Marche,
LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028
Art.1
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153. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, di 400 milioni di euro per l'anno 2027 e di 271 milioni di euro per l'anno 2028. Le risorse di cui al primo periodo, che costituiscono limite di spesa, sono destinate a riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per una durata massima di ventiquattro mesi, per l'assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. |
Fondi stanziati:154 mln, 2026; 400 mln, 2027; 271 mln, 2028. L'esonero contributo sarà parziale ma non è ancora stabilita la %. Durata massima di 24 Mesi. Assunzioni a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato. |
| 154. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 153. Nell'adozione del decreto di cui al presente comma si tiene conto della valutazione degli effetti sull'occupazione delle misure di esonero contributivo, di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. |
Dovrà essere pubblicato un decreto del Ministro del lavoro |
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155. Per le finalità di cui al comma 154, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui ai commi da 747 a 749, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, elabora un progetto di valutazione. |
Estensione della Zes alle regioni di Marche ed Umbria
LEGGE 18 novembre 2025, n. 171
Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria. (25G00180) (GU Serie Generale n.269 del 19-11-2025)
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Art. 1 - Disposizioni per il rilancio dell'economia nei territori delle regioni Marche e Umbria 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno -ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023,162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria. |
La ZES riguarda l'intero territorio delle Regioni Marche ed Umbria. |
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Art. 3 - Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria 1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n.162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025,nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, letterac), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito,con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. |
Il credito d'imposta sugli investimenti riguarda invece solo le aree art.107, paragrafo 3, lettera c). |
LA RASSEGNA STAMPA E' STATA CARICATA NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO
Fiscal Focus 22/1/2026


