4768 - Transizione 5.0: il decreto legge n.175 del 21/11/2025 è stato convertito nella legge nr.1 del 15/1/2026

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175 

Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili». (26A00238) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2026)

Art. 1

Disposizioni in materia di crediti d'imposta  di cui al Piano Transizione 5.0

 

1. Le comunicazioni  di  cui  all'articolo  38,  comma  10,  primo

periodo, del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 29 aprile  2024,  n.  56,  possono  essere

presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni

di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore

18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o

di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non

leggibili, le stesse  possono  essere  integrate,  su  richiesta  del

((Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE))), a cura delle imprese

richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione

e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da  parte

delle imprese alle richieste  di  integrazione  o  di  sanatoria  nei

termini  previsti   dal   secondo   periodo   comporta   il   mancato

perfezionamento  della  procedura  per  la  fruizione   del   credito

d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi

afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi  energetici

prevista dall'articolo 15, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  del

Ministro delle  imprese  e  del  made  in  Italy  ((24  luglio  2024,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024)).

2. L'articolo 38, comma 18, primo  periodo,  del  decreto-legge  2

marzo 2024, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  29

aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto

del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i  medesimi

beni oggetto  di  agevolazione,  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  ivi  disciplinato  e  domanda  per  l'accesso  al  credito

d'imposta  per  investimenti  in  beni  nuovi  strumentali   di   cui

all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre  2020,

  1. 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente

decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i  crediti

d'imposta di cui  al  primo  periodo,  devono  optare,  entro  il  27

novembre 2025, con modalita' telematiche  per  uno  dei  due  crediti

d'imposta. Qualora l'impresa opti per il  credito  d'imposta  di  cui

all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di  mancato

riconoscimento del beneficio per superamento  del  limite  di  spesa,

previa verifica della  sussistenza  dei  requisiti  necessari,  resta

salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in

beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e  seguenti,

della legge n. 178  del  2020,  comunque  nei  limiti  delle  risorse

previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.

  Nei  casi  di  prenotazione  su  entrambi  i  crediti  di  imposta,

l'impresa  ((beneficiaria,  a  seguito))   della   comunicazione   di

completamento dell'investimento e previa ricezione di  richiesta  dal

GSE((,)) comunica, entro cinque giorni dalla  suddetta  ricezione,  a

pena di decadenza, la rinuncia alle  risorse  prenotate  sul  credito

d'imposta non fruito. Il GSE provvede  immediatamente  allo  svincolo

delle somme prenotate.

3. All'articolo  38  del  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.   19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,

sono apportate le seguenti modifiche:

  1. a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter.  Il  GSE

esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai  soggetti  abilitati

al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11,  verificando  la

correttezza formale delle  certificazioni  rilasciate  e  procedendo,

sulla base di idonei piani di controllo,  alla  verifica  nel  merito

della rispondenza del loro contenuto  alle  disposizioni  di  cui  al

((presente articolo)) e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

  1. b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della

documentazione tecnica prevista dal presente articolo  nonche'  della

eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa

quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei  consumi

energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei

requisiti tecnici e dei presupposti previsti  dal  presente  articolo

per la fruizione del beneficio.  Nel  caso  in  cui  nell'ambito  dei

controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al  comma  11-ter  sia

rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del  beneficio,

il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione  del

credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia  delle  Entrate,

nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione  dell'elenco  delle

imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di

decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta  ovvero  del

recupero del relativo importo, maggiorato di  interessi  e  sanzioni.

Nei giudizi  tributari  avverso  gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'

litisconsorte  necessario  ai  sensi  dell'articolo  14  del  decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata  la

spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025.  Agli  oneri  derivanti

dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per  l'anno  2025  ((e

pari a10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni  2026  e  2027  in

termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro  per  l'anno  2025((,))  mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo  2024,

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.

56;

b) quanto a 40 milioni di euro  per  l'anno  2025((,))  mediante

corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle

somme disponibili in conto residui  sullo  stato  di  previsione  del

Ministero delle imprese e del made in Italy, ai  sensi  dell'articolo

22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022,  n.  17,  ((convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge))  27  aprile  2022,  n.  34,  come

assegnate ai sensi dell'((articolo 3 del decreto)) del Presidente del

Consiglio dei ministri del ((6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro))

per ciascuno degli anni 2026 e 2027  in  termini  di  fabbisogno((,))

mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della

presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro  per  l'anno  2025((,))  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,

del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro  per  l'anno  2025((,))  mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  519,

della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) in termini di

fabbisogno e indebitamento netto  mediante  corrispondente  riduzione

del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti

a legislazione  vigente,  anche  conseguenti  all'attualizzazione  di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge

27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro  per  l'anno  2025((,))  mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze.