TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175
Testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 271 del 21 novembre 2025), coordinato con la legge di conversione 15 gennaio 2026, n. 4 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili». (26A00238) (GU Serie Generale n.15 del 20-01-2026)
Art. 1
Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0
1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo
periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere
presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni
di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore
18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o
di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non
leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del
((Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE))), a cura delle imprese
richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione
e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte
delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei
termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato
perfezionamento della procedura per la fruizione del credito
d'imposta. Non puo' in ogni caso essere sanata la carenza di elementi
afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del
Ministro delle imprese e del made in Italy ((24 luglio 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024)).
2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2
marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto
del divieto di cumulo, l'impresa non puo' presentare, per i medesimi
beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito
d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito
d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui
all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020,
- 178. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti
d'imposta di cui al primo periodo, devono optare, entro il 27
novembre 2025, con modalita' telematiche per uno dei due crediti
d'imposta. Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui
all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato
riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa,
previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta
salva la facolta' di accesso al credito d'imposta per investimenti in
beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti,
della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta,
l'impresa ((beneficiaria, a seguito)) della comunicazione di
completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal
GSE((,)) comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a
pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito
d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo
delle somme prenotate.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56,
sono apportate le seguenti modifiche:
- a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE
esercita la vigilanza sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati
al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la
correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo,
sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito
della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al
((presente articolo)) e ai relativi provvedimenti attuativi.»;
- b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della
documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della
eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa
quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi
energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei
requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo
per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei
controlli e dell'attivita' di vigilanza di cui al comma 11-ter sia
rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio,
il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del
credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate,
nel caso in cui sia gia' avvenuta la trasmissione dell'elenco delle
imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di
decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del
recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e'
litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 ((e
pari a10 milioni di euro)) per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in
termini di solo fabbisogno, si provvede:
a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024,
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del
Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo
22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ((convertito,
con modificazioni, dalla legge)) 27 aprile 2022, n. 34, come
assegnate ai sensi dell'((articolo 3 del decreto)) del Presidente del
Consiglio dei ministri del ((6 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, e, quanto a 10 milioni di euro))
per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno((,))
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della
presente lettera;
c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025((,)) in termini di
fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione
del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;
f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025((,)) mediante
corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.


