4767 - Credito d'imposta previsto dalla legge di bilancio 2026 per le imprese agricole ( Art.1 commi 454-459 della legge n.199 del 30.12.2025)

LEGGE 30 dicembre 2025, n. 199

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. (25G00212)

Art. 1

454Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa di cui al comma 457

SOGGETTI BENEFICIARI

BENI AGEVOLATI (INDUSTRIA 4.0)

PERIODO REALIZZAZIONE INVESTIMENTO

AGEVOLAZIONE

 

455. Per gli investimenti di cui al comma 454 effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459

LEAGING AMMESSO

 

VINCOLO SUI BENI

 

 

 

 

456. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436 e da 462 a 465 del presente articolo. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto. CUMULO

457. Il credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 spetta nei limiti massimi di spesa di 2.100.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa agevolabile. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

FONDI STANZIATI: SOLO € 2.100.000,00 per ogni anno.

 

COMPENSAZIONE

 

 

 

 

 

 

458. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta di cui ai commi da 454 a 459 sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 454 a 459 . L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi di cui al comma 457.

OBBLIGO INDICAZIONE IN FATTURA

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DEL REVISORE LEGALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

459. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 454 a 458, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 457. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

 

 

DOVRA' ESSERE PUBBLICATO UN DECRETO ATTUATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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