4765 - Transizione 5.0, modalità di utilizzo del credito d'imposta residuo al 31.12.2025 (Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 12/1/2026)

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RISOLUZIONE N. 1/E

Roma, 12 gennaio 2026

OGGETTO: Credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - Piano Transizione 5.0

L’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.

Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.

Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.

Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

In fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.


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WWW.FISCOGGI.IT - 12/1/2026

Credito d’imposta Transizione 5.0: come utilizzarlo in compensazione

L’Amministrazione fornisce un quadro chiaro e strutturato, riducendo il rischio di errori e facilitando la fruizione del beneficio fiscale in modo ordinato e conforme alle regole

Il Piano transizione 5.0 è uno degli strumenti con cui il legislatore intende sostenere la trasformazione digitale ed energetica delle imprese e del Paese. Il credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del decreto legge n. 19/2024 nasce proprio con l’obiettivo di favorire investimenti innovativi, capaci di migliorare l’efficienza dei processi produttivi e ridurre l’impatto ambientale.
Lo stesso articolo 38 disciplina le modalità di utilizzo del credito d’imposta, stabilendo che esso può essere fruito esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, e solo dopo che il Gse ha trasmesso all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse. Il comma 13 del medesimo articolo prevede inoltre che il credito non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 debba essere riportato in avanti e suddiviso in cinque quote annuali di pari importo. La risoluzione interviene su questo punto, fornendo indicazioni operative per la gestione del credito residuo.

Ripartizione del credito residuo
Come anticipato, il documento di prassi spiega che il credito d’imposta non utilizzato entro la fine del 2025 viene automaticamente ripartito in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030. Le quote risultano visibili nel cassetto fiscale dell’impresa, all’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, dove è possibile controllare l’importo complessivo residuo, la quota spettante per ciascun anno e l’esatta annualità di utilizzo. Questo sistema riduce il rischio di errori nella fase di compensazione.

Per utilizzare ciascuna quota annuale, l’impresa deve presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, indicando il codice tributo 7072 istituito con la risoluzione n. 63/2024 (vedi “Investimenti 5.0, social bonus, Cfc: nuovi codici tributo dall’Agenzia”). Nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento della quota utilizzabile, nel formato “AAAA”, così da consentire all’Agenzia di verificare la corretta imputazione dell’importo.
Se il modello contiene errori o importi eccedenti, viene scartato e la comunicazione dello scarto è resa disponibile tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici. Questo per garantire un utilizzo corretto del credito d’imposta.

Effetti sul plafond 2024/2025
La risoluzione infine chiarisce che, una volta effettuata la ripartizione in cinque quote annuali, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 viene ridotto dell’importo ripartito. Di conseguenza, il credito residuo al 31 dicembre 2025 risulta pari a zero, poiché l’intero ammontare non utilizzato viene redistribuito sulle annualità dal 2026 al 2030.

Con la risoluzione n. 1 del 12 gennaio 2025 l’Agenzia delle entrate chiarisce come gestire il tax credit concesso alle imprese dal Dl n. 19/2024, nell’ambito delle misure previste dal Piano transizione 5.0, e non utilizzato entro il 31 dicembre 2025: la somma residua viene automaticamente ripartita in cinque quote annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, e visibili nel cassetto fiscale.