4757 - Zes, modalità di utilizzo del credito d'imposta (Normativa)

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19/11/2025

5 Utilizzo del credito d’imposta

5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura
spettante ai sensi dell’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, è utilizzabile
a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
di cui al medesimo comma 14-decies e, comunque, non prima del rilascio di una
seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione
integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento
all’utilizzo del credito d’imposta.

5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito
corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture
elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile
a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale
l’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito
d’imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal
Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
cui all’articolo 3, comma 14-decies, del decreto-legge, la certificazione mediante
posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Nel caso di acconti fatturati dall’8 maggio 2024 (o dalla data istitutiva della ZLS) al 31 dicembre 2024, relativi a
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella
Certificazione deve essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei
predetti investimenti e le relative fatture, oltre a essere indicate nel Quadro E,
devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all’indirizzo di posta indicato
nel periodo precedente.