4756 - Transizione 5.0, compensazione del credito (Normativa)

DECRETO INTERMINISTRIALE DEL 24 LUGLIO 2024

Articolo 13
(Fruizione del credito d’imposta)


1. Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui all’articolo
12, comma 7. Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025,
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31
dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito
d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta oggetto
della comunicazione di cui all’articolo 12, comma 7, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

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               Articolo 12
(Procedura per l’accesso al credito d’imposta)

7. Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il
corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto
del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta
utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l’importo del credito d’imposta
prenotato. In caso di dati non correttamente caricati o non leggibili ovvero di documentazione o
informazioni incomplete, le integrazioni sono richieste e rese nelle medesime modalità e termini
previste dal comma 2, secondo e terzo periodo. Restano in ogni caso ferme le attività di controllo e
le cause di decadenza, nonché i conseguenti atti di recupero previsti dagli articoli 20, 21 e 22.