4755 - Transizione 5.0, le prossime scadenze da rispettare (Approfondimento dello studio).

INDICE

Normativa

Rassegna stampa


NORMATIVA

Decreto legge 2 marzo 2024, n.19

Art.38

Transizione 5.0

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi. Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente. Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d'imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024. (16)

Decreto interministeriale del 24 luglio 2024

Articolo 4

(Progetti di innovazione)

1. Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati
entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e
immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre
2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una
riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si
riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei
consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

4. Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento
che lo compone, e in particolare:

a) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi
strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2
dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;

b) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali
all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata
all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;

c) nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate
all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione
digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell’esame finale di cui
all’articolo 8, comma 1.

Articolo 12

(Procedura per l'accesso al credito d'imposta)

6. A seguito del completamento del progetto di innovazione ai sensi dell’articolo 4, comma 4, e in
ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento
contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato, ivi
inclusa la data di effettivo completamento, l’ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e
l’importo del relativo credito d’imposta, nonché l’attestazione del rispetto degli obblighi previsti
all’articolo 18. La comunicazione di completamento è corredata, tra l’altro, dalla certificazione
prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b), e dagli attestati comprovanti il possesso della perizia di
cui all’articolo 16 nonché della certificazione di cui all’articolo 17.


RASSEGNA STAMPA

NORME E TRIBUTI

Il Sole 24 Ore

19 Dicembre 2025

Certificazioni 5.0, ammesse le fatture 2026

Marco Belardi

ertificazioni 5.0, ammesse le fatture 2026
Il Sole 24 Ore – 19 dicembre 2025 – Marco Belardi

L’articolo chiarisce un dubbio operativo che si sta diffondendo tra le imprese impegnate nei progetti di Transizione 5.0: le spese per le certificazioni tecniche e contabili devono essere fatturate entro il 31 dicembre 2025? La risposta, secondo un’interpretazione sistematica del decreto attuativo del 24 luglio 2024, è negativa.

Per l'autore dell'articolo sarebbe opportuno comunque un chiarimento ufficiale dal parte del Mimit o del Gse.

L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO