4746 - Tremonti Ambientale e cumulo con il conto energia: L'art.43 della legge 182 del 2/12/2025 prevede un nuovo meccanismo di compensazione

INDICE

Art.43 Legge 182 del 2 dicembre 2025

Rassegna Stampa


LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025

(GU n.281 del 03-12-2025)

Art. 43

Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energiia 

1) Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, i contribuenti che non si siano avvalsi, alla data di entrata in vigore della presente legge, della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute, in attuazione dei decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, dal Gestore dei servizi energetici-GSE Spa (GSE) esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla medesima data, di apposita istanza al GSE con la quale accettano l'applicazione di:

a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale goduto ai sensi dell'articolo 6, commi da 13a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, asseverato da un professionista abilitato e indipendente, secondo i criteri stabiliti dal GSE. L'importo da compensare è determinato applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente;

b) una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE.

2). L'istanza di cui al comma 1 produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi. Nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice sospende il processo.

3) L'estinzione dei giudizi sospesi ai sensi del comma 2 è subordinata:

a) all'integrale compensazione delle somme dovute di cui al comma 1, lettera a), entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta dal GSE;

b) all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti, di cui al comma 1, lettera b), per l'intero periodo di vigenza della convenzione sottoscritta con il GSE;

c) al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili mediante le tariffe incentivanti, nei casi in cui l'ammontare delle stesse non sia sufficiente ad assorbire l'intera somma da restituire e la decurtazione prevista dalla lettera b) del comma 1.

4. Le condizioni di cui al comma 3 devono essere attestate dal GSE affinchè operi l'estinzione del processo. Il GSE provvede altresì ad attestare l'eventuale mancato perfezionamento della definizione, anche ai fini della riassunzione dei processi tributari e amministrativi precedentemente sospesi.

5. Verificato l'effettivo perfezionamento della definizione con la produzione nel medesimo giudizio della documentazione attestante l'avvenuta applicazione della compensazione e della decurtazione previste al comma 1, nonché dell'eventuale versamento in denaro previsto dalla lettera c) del comma 3, il giudice dichiara estinto il processo con la compensazione delle spese di lite; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Il GSE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge pubblica nel proprio sito internet istituzionale le modalità operative per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 individuando altresì le categorie dei professionisti abilitati al rilascio dell'asseverazione di cui al comma 1, specificando i requisiti di indipendenza rispetto al soggetto certificato. Il GSE provvede altresì a recuperare gli incentivi erogati per i contribuenti che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 1.

Note all'art. 43:

- Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 36 (Incentivi Conto Energia). - 1. In caso di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il contribuente ha facoltà di avvalersi di quanto previsto dal comma 2.
2. Il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta pro tempore vigente.
3. I soggetti che intendono avvalersi della definizione di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al comma 3 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo entro il 30 giugno 2020.
6. Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà di cui al presente articolo.
6-bis. Nel caso in cui il contribuente eserciti la facoltà di cui al comma 1 ed effettui il pagamento di cui al comma 2, il Gestore dei servizi energetici non applica le decurtazioni degli incentivi di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e tiene conto della disciplina di cui al comma 4 del presente articolo relativa ai giudizi pendenti.»
- Il decreto ministeriale 6 agosto 2010 recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare» è pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197.
- Il decreto ministeriale 5 maggio 2011 recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» è pubblicato nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2011, n. 109.
- Il decreto ministeriale 5 luglio 2012 recante «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» è pubblicato nella Gazz.
Uff. 10 luglio 2012, n. 143.
- L'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001-) reca: «Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)».


RASSEGNA STAMPA


 IL SOLE 24 ORE - 5/12/2025

Fotovoltaico, nuova chance per salvare i doppi incentivi — Il Sole 24 Ore, 05 dicembre 2025, Giorgio Gavelli

La nuova legge di semplificazione, pubblicata il 3 dicembre, introduce un ulteriore capitolo nella lunga vicenda dei “doppi incentivi” che ha coinvolto molte imprese beneficiarie sia della Tremonti ambiente sia dei conti energia (dal terzo al quinto). Per le aziende che non avevano aderito alla precedente definizione del 2019, l’articolo 43 della legge 182/2025 offre ora una finestra di 60 giorni – fino al 16 febbraio 2026 – per accettare un nuovo meccanismo di compensazione.

L'ARTICOLO E' STATO CARICATO NELL'AREA RISERVATA ALLO STUDIO