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COMUNICATO STAMPA DEL 25/11/2025
Come chiarito dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Avviso 25 novembre 2025- Modalità di opzione per i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0 in caso di cumulo, ai sensi del DL 175/2025
Come chiarito dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta, secondo le modalità di seguito indicate.
Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Come procedere
- Il GSE invierà una PEC ai soggetti che hanno presentato richieste per entrambi i meccanismi, contenente il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per la richiesta di rinuncia ad una delle misure agevolative (Transizione 4.0 / Transizione 5.0) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del DL 175/2025.
- Il soggetto beneficiario dovrà:
- Compilare il modello DSAN allegato alla PEC.
- Firmarlo digitalmente.
- Trasmetterlo tramite PEC all’indirizzo indicato dal GSE nella comunicazione, nelle tempistiche sopra indicate
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