4545 - Zes: Cosa si intende per progetti di investimento di importo inferiore ad € 200.000,00 ? (chiarimenti contenuti nella modulistica)

NORMATIVA

La norma stabilisce quanto segue (Comma 4 dell'art. 16 del Decreto-legge 19 settembre 2023, n.124)

DECRETO-LEGGE 19 settembre 2023, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione. (23G00137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/09/2023
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (in G.U. 16/11/2023, n. 268). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2025)

(GU n.219 del 19-09-2023)

Art. 16

Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica

  1. Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 ((e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025)) nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

LE ISTRUZIONI E LA MODULISTCA CHIARISCONO QUANTO SEGUE


Quadro A - Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;


Dichiarazione sostitutiva di Atto notorio

f)  il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella
deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);