RISPOSTA PUBBLICATA IN INGLESE NEL DOCUMENTO UFFICIALE
26. What is meant by "extension of the capacity of an existing
establishment"? Is this to be taken to mean production of a
greater volume of all products?
The extension of capacity of an existing establishment means that the existing
establishment is put into a situation where it can manufacture more volume of at
least one of the products already produced in the establishment, whilst the
underlying overall production process is not fundamentally changed.
TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA RISPOSTA
Domanda 26: Cosa si intende per "ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente"? Deve essere interpretato come la produzione di un volume maggiore di tutti i prodotti
Risposta: L'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente significa che lo stabilimento esistente viene messo in condizione di fabbricare un volume maggiore di almeno uno dei prodotti già prodotti nello stabilimento.
NEGLI ANNI LA DEFINIZIONE DI INVESTIMENTO INZIALE NON E' MAI CAMBIATA
L’articolo 2 del regolamento 651/2014 reca le definizioni necessarie alla fine dell’applicazione del regolamento. In particolare, i punti 49
49) "investimento iniziale":
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per
ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (p. 20)
1.2. Definizioni
Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le seguenti definizioni:…
h) «investimento iniziale»:
a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo a:
- la creazione di un nuovo stabilimento,
- l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente,
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati prima, oppure — un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente, oppure
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (p.34)
34. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante:
- la creazione di un nuovo stabilimento;
- l'ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi;
- un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per «attivi materiali» si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti/macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.
Per «attivi immateriali» si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate.
Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra dunque in questa definizione
Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 98/C 74/06 (p. 4.4)
4.4. Per investimento iniziale s'intende un investimento in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabilimento esistente (tramite razionalizzazione, diversificazione o ammodernamento) (21).
Anche un investimento in capitale fisso, realizzato sotto forma di relevazione di uno stabilimento che ha chiuso o avrebbe chiuso se non vi fosse stata tale acquisizione, può essere considerato un investimento iniziale, salvo se lo stabilimento in questione appartiene a un'impresa in difficoltà. In quest'ultimo caso l'aiuto alla rilevazione di uno stabilimento può comportare un vantaggio per l'impresa in difficoltà, vantaggio che deve essere esaminato conformemente alle disposizioni degli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (22).


