4543 - Zes Marche ed Umbria, con il provvedimento del 19/11/2025 sono stati esclusi tutti i beni ordinati prima dell'1/1/2025

AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento n.50379 del 19/11/2025 - Pag. 3

d) a pagina 3, alla lettera h) della “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio”,
dopo le parole “DPCM n. 40/2024;” è inserito il seguente periodo: “Per le zone
delle regioni Marche e Umbria, gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire
del credito d'imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni
giuridicamente vincolanti prima del 1° gennaio 2025, ai sensi della l. n. 171 del

2025.”


Istruzioni Quadro E - Estremi fatture e certificazioni

Per gli investimenti nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammessi agli aiuti, le fatture non pos-
sono avere data anteriore al 1° gennaio 2025.

 


Nelle istruzioni 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - Pagina 3 

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Com-
missione, del 17 giugno 2014 (di seguito Regolamento), espressamente riportati nel riquadro
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando
la corrispondente casella, qualora il progetto d’investimento rientri nelle tipologie per le quali
è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.
Ai fini della dichiarazione di cui alla lett. h), si precisa che:
– la ZLS Veneto - Porto di Venezia-Rodigino è stata istituita con DPCM del 5 ottobre 2022;
– la ZLS Emilia-Romagna è stata istituita con DPCM del 10 ottobre 2024;
– per la ZLS - Porto e Retroporto di Genova il DPCM di nomina del Comitato di indirizzo è
entrato in vigore il 12 novembre 2024;
– la ZLS Toscana è stata istituita con DPCM del 25 novembre 2024;
– la ZLS Lombardia è stata istituita con DPCM del 27 dicembre 2024;
– la ZLS Friuli-Venezia Giulia è stata istituita con DPCM del 3 febbraio 2025. Con riferimento
alle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma del-
l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono
agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

 

 


NORMATIVA

Legge 171 del 18/11/2025 (zes Marche ed Umbria)

Art. 3

Misure di semplificazione amministrativa e di agevolazione per l'effettuazione degli investimenti nel territorio delle regioni Marche e Umbria

1. In relazione agli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applica l'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

2. In relazione agli investimenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nei territori di cui al comma 1 ovvero nei territori ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ubicati all'interno di Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a far data dal 25 febbraio 2025, ai fini della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 3, commi 14-octies, 14-novies e 14-decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, i soggetti interessati sono tenuti a presentare esclusivamente la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 202 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.


Il PRINCIPIO DI COMPETENZA è stabilito dal comma 4 dell'art.3 del decreto 17 Maggio 2024

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR

DECRETO 17 maggio 2024 

Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonche' criteri e modalita' di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. (24A02615) (GU Serie Generale n.117 del 21-05-2024)

4. Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene
conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dai principi contabili adottati.


La Faq dell'11/7/2024 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate chiarisce molto bene il principio di competenza

Gli investimenti agevolabili devono essere ultimati entro il 15 novembre 2024. Per ultimati, si intendono complessivamente fatturati e pagati, oppure è possibile effettuare l'ordine, pagare un acconto (ad esempio del 20% come per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020)?

In forza del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’articolo 3 del DM, l’investimento agevolabile deve essere effettuato, ai sensi dell’art. 109, co. 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (di seguito, TUIR), entro il 15 novembre 2024. In particolare, il comma 1 di quest’ultima disposizione stabilisce, in linea generale, che le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia, laddove nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, le spese e gli altri componenti negativi concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Il successivo comma 2 dell’articolo 109 del TUIR stabilisce che ai fini della determinazione dell’esercizio di competenza:

-        «(…) le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà»;

-        «le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate».

Pertanto, il costo di un bene oggetto di un investimento effettuato, secondo i criteri appena richiamati, oltre la data del 15 novembre 2024 non assume rilevanza ai fini della determinazione del credito d’imposta.

In tale ipotesi, non rilevano agli effetti dell’ammissibilità al credito d’imposta del predetto costo neanche eventuali “ordini effettuati” e “acconti pagati” entro la predetta data del 15 novembre 2024, stante la mancanza nella disciplina agevolativa di una espressa previsione in tal senso (a differenza di quanto espressamente previsto in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1051 a 1063 della legge n. 178 del 2020).