4418 - Bonus investimenti cumulabile con il PSR (interrogazione parlamentare 5-07176 dell'1.12.2021)

Con riferimento agli aiuti per l'agricoltura (PSR) l'Ue ha stabilito che il cumulo è consentito ma nel limite stabilito dal regolamento UE n.1305/2013. Questa interpretazione molto restrittiva non è stata accoltA dal Governo che ha invece confermato che il cumulo è consentito fino al 100% della spesa.

 


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Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07176
presentato da FRAGOMELI Gian Mario
testo diMartedì 30 novembre 2021, seduta n. 606
FRAGOMELI e CENNI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'Irap, non porti al superamento del costo sostenuto;

l'Agenzia delle entrate ha confermato la cumulabilità definendo il citato credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come aiuto di Stato;

le Regioni avevano espressamente comunicato che tale credito di imposta, poteva essere cumulato con i contributi del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Psr, autorizzando l'erogazione del contributo;

il 17 novembre 2020, la direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha espresso un parere interpretativo riguardo al cumulo delle misure sostegno agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Regione Siciliana con altre agevolazioni nazionali;

secondo questo documento il credito d'imposta per gli investimenti costituirebbe un sostegno pubblico e, per l'effetto, il sostegno del Psr, per le stesse spese ammissibili, potrà essere concesso, in combinazione con il credito d'imposta, ma nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013;

il medesimo documento impegna, inoltre, gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno;

tale posizione impedisce di fatto ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo –:

se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire l'interpretazione della normativa in questione nel senso che i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi.
(5-07176)

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Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 1 dicembre 2021
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07176

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, dopo aver ricordato come il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 192, della legge n. 160 del 2019, sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, osservano che l'Agenzia delle entrate «ha confermato la cumulabilità definendo il citato credito d'imposta una misura di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non è inquadrabile come aiuto di Stato».
Viene, poi, ricordato come le Regioni avessero espressamente comunicato che tale credito di imposta, potesse essere cumulato con i contributi del Programma di sviluppo rurale (PSR) 2014-2020, autorizzando l'erogazione del contributo, ma la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato – il 17 novembre 2020 – che il credito d'imposta per gli investimenti costituisce un sostegno pubblico e, conseguentemente, il sostegno del PSR, per le stesse spese ammissibili, può essere concesso, unitamente con il sopraddetto credito d'imposta, ma nei limiti di cumulabilità fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, e che il medesimo documento impegna, inoltre, gli Stati membri ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per il recupero dei contributi nel caso in cui si siano superati i limiti derivanti dall'applicazione delle aliquote massime di sostegno.
A parere degli Interroganti tale posizione «impedisce di fatto ai soggetti beneficiari dei contributi di sviluppo rurale di accedere interamente a qualsiasi forma di agevolazione generale che lo Stato introduce per rispondere con la massima efficacia possibile ad un indirizzo generale di sviluppo».
Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze «se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per chiarire l'interpretazione della normativa in questione nel senso che i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono comunque cumulabili con ogni altra agevolazione che abbia ad oggetto i medesimi costi».
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli uffici del Ministero dello politiche agricole, si rappresenta quanto segue.
Il quesito fa riferimento al parere interpretativo espresso dalla Direzione Generale Agricoltura della Commissione europea in data 17 novembre 2020 sulla possibilità di cumulo dei crediti d'imposta con le misure/sottomisure di sostegno agli investimenti dei Programmi di sviluppo rurale 2014/2020.
Al riguardo, la menzionata Direzione Generale pur riconoscendo all'incentivo fiscale del credito di imposta il carattere di «misura generale» e che in quanto tale, non assurge ad aiuto di Stato, ha concluso, comunque, che le aliquote di sostegno massime fissate dal regolamento comunitario non possano in alcun caso essere superate, perché vincolanti. Il fondamento di tale limite è stato individuato nella circostanza che le agevolazioni nazionali introdotte dalla legge n. 160/2019 forniscono sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.
A parere del Ministero delle politiche agricole l'assunto non appare condivisibile in quanto il regolamento (UE) 1305/2013, nel rinviare ai massimali di cui all'Allegato II, lo fa solo ed esclusivamente con riferimento ad interventi puntualmente circostanziati (ad esempio, l'articolo 17 fissa i massimali dell'allegato II con riferimento ai sostegni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b); analogamente, l'articolo 18 lo riferisce ai sostegni di cui al paragrafo 1, lettera a) etc.). Pertanto, i massimali dell'allegato II sono massimali applicabili solo agli specifici contributi pubblici richiamati dal regolamento (UE) 1305/2013 e non costituiscono massimali generali di spesa pubblica.
Inoltre il Ministero delle politiche agricole non concorda con l'interpretazione che gli utilizzatori del credito d'imposta sono esentati dal normale onere fiscale, essendo la variabilità una caratteristica intrinseca del sistema fiscale di uno Stato, che può essere modificato in ogni momento, restando neutrale rispetto alla normativa comunitaria.
In relazione al chiarimento interpretativo richiesto dagli Onorevoli interroganti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria evidenziano che la questione verte sul rapporto/interazione tra una misura (il credito d'imposta) che, pur essendo di natura fiscale, non soggiace – avendo valenza generale e non selettiva – alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, e un quadro di riferimento normativo (il Reg. 1305/2013) non di pertinenza dell'Amministrazione finanziaria e che involge piuttosto le prevalenti competenze del Ministero delle politiche agricole.
L'agevolazione, integrando una misura di carattere generale, è cumulabile con le altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione, tuttavia, che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Resta fermo che, in ogni caso, la predetta regola di cumulo non deve porsi in contrasto con la disciplina specifica dei singoli benefici, il cui esame rientra nelle competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte.


RASSEGNA STAMPA

Bonus investimenti cumulabile con i contributi PSR (Eutekne)

In merito alla cumulabilità del credito d’imposta investimenti in beni strumentali con i contributi del Programma sviluppo rurale (PSR), nell’ambito della risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-07176 del 1° dicembre 2021 è stato riportato che secondo il Ministero delle Politiche agricole i ...

/ Pamela ALBERTI

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In agricoltura il credito d’imposta è cumulabile con le agevolazioni Psr (Il Sole 24 Ore 9/12/2021)

Il risparmio fiscale non deve superare il costo