Questa è sicuramente una importante arma a disposizione delle aziende nei contenzioni.
Da questo atto ufficiale risulta in modo chiaro la confusione del quadro normativo e l'applicazione
retroattiva di alcuni chiarimenti.
Relazione tecnica
Quando la norma è incerta non devono essere applicate le sanzioni.
Normativa
Art.10 dello Statuto del contribuente (D.L. 27 luglio 2000, n.212)
Dispositivo dell'art. 10 Statuto del contribuente
Fonti → Statuto del contribuente
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto.
Codice del processo tributario (decreto legislativo, 31.12.1992 n. 546, G.U. 13.01.1993)
Art.,.8
Errore sulla norma tributaria.
1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Rassegna stampa
Contribuente non va sanzionato se la norma è incerta (www.altalex.it - 25.7.2018)