4391 - Regole di cumulo della Sabatini

LINK DEL MISE CON LE FAQ

 

E' cumulabile con altri aiuti di stato nel limite delle percentuali massime stabilite dall'Ue

9.1 Le agevolazioni concesse in relazione all’acquisto di beni strumentali di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con altri aiuti di Stato sulle stesse spese?

Sì, a condizione di rispettare i limiti di cumulo specificati nella successiva FAQ 9.2. Come disposto dall’articolo 7 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, le agevolazioni concesse sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, nonché quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis.

Si precisa, inoltre, che le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono altresì cumulabili con gli aiuti concessi nell’ambito del c.d. Quadro Temporaneo (ovvero il nuovo contesto normativo per le misure di aiuto a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19, stabilito con la comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.), che insistono sullo stesso progetto e sugli stessi costi ammissibili.

Tale cumulo è consentito a condizione che, oltre al rispetto delle disposizioni riportate nel predetto Quadro temporaneo, sia assicurato il rispetto delle intensità massime di aiuto, espresse in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo), stabilite dai regolamenti di esenzione, applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta dal beneficiario, come specificate nella successiva FAQ 9.2.

9.2 Entro quali limiti le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altri aiuti di Stato?

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste:

  • dall’articolo 17, comma 6, del Regolamento (UE) n. 651/2014, per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, ossia il 20 % dei costi ammissibili, nel caso delle micro e piccole imprese ed il 10 % dei costi ammissibili, nel caso delle medie imprese;
  • dall’articolo 14, comma 12, del Regolamento (UE) n. 702/2014, per le imprese operanti nel settore agricolo, ossia il 50% dei costi ammissibili, nelle Regioni meno sviluppate ed il 40% dei costi ammissibili, nelle altre Regioni;
  • dall’articolo 95, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 508/2014, per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, ossia il 50% dei costi ammissibili.

(Punto 8 della Circolare 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii.).

 

E' cumulabile con il fondo di Garanzia e con le altre agevolazioni in de minimis

9.3 Quali altre forme di agevolazioni sono cumulabili con quelle concesse nell’ambito della Nuova Sabatini?

Le agevolazioni della “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti indicati nella FAQ 9.2, possono essere cumulate:

  • per le imprese operanti in settori diversi da agricoltura e pesca, con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia;
  • per le imprese agricole le agevolazioni, con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari unionali in relazione agli stessi costi ammissibili. Per dette imprese, le agevolazioni Nuova Sabatini non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;
  • per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacoltura, con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n. 1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

(Vedi art. 7 Decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

 

E' cumulabile con il credito d'imposta industria 4.0 che non è aiuto di stato

9.4. Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono cumulabili con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato?

Le regole di cumulo trovano applicazione solo qualora gli ulteriori contributi pubblici che insistono sulle medesime spese ammissibili alle agevolazioni “Nuova Sabatini” siano inquadrabili come aiuti di Stato; non si applicano, invece, nel caso di misure fiscali di carattere generale che si applicano alla generalità delle imprese le quali non configurano aiuti di Stato. Quindi, le agevolazioni di cui al decreto del 25 gennaio 2016 risultano fruibili, unitamente a tutte le misure che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerarsi aiuti di Stato, quali, a titolo esemplificativo, Super e Iper Ammortamento (vedi circolare dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017 n. 4/E e s.m.i).

9.7 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali"?

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), all’articolo 1, commi da 185 a 197, ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali.

Tale credito di imposta è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, ad eccezione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Il credito di imposta in questione, in considerazione del fatto che è riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) non costituisce un aiuto di Stato. Per tale ragione, non trovano applicazioni le specifiche disposizioni, in materia di cumulo, previste dalla normativa di riferimento della misura Nuova Sabatini, fermo restando quanto previsto, in materia di cumulo, dalla normativa specifica del predetto credito di imposta e, in particolare, dal comma 192, laddove è stabilito che “Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto”.

 

E' cumulabile con il credito d'imposta mezzogiorno nel limite delle percentuali massime stabilite dall'Ue.

Non è invece cumulabile con il credito d'imposta sisma (questa regola è presente nel modella di domanda)

9.5 Le agevolazioni di cui al decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 sono cumulabili con il "Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno"?

Si, in seguito al recepimento del comma 102 della L. 28/12/2015, n. 208, (così come modificata dall’articolo 7-quater comma 3, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 18) per gli acquisti effettuati a partire dal 28 febbraio 2017 è possibile cumulare il credito d’imposta con le altre agevolazioni e, quindi, anche con l’agevolazione di cui al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. In questo ultimo caso, qualora l’agevolazione concedibile nell’ambito della Nuova Sabatini, sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 7 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione.