AGENZIA DELLE ENTRATE
Circolare nr.9 del 23.7.2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –
Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
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4.2 Rilevanza dell’IVA
Domanda
Si chiede se il costo da assumere come base di calcolo per la determinazione
del credito d’imposta sia comprensivo dell’IVA indetraibile, in tutto o in parte.
Risposta
Posto che il comma 1054 della legge di bilancio 2021 stabilisce che il costo
dei beni agevolabili è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lett. b), del
Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, si precisa che
costituisce una componente del costo l’eventuale IVA, relativa alle singole
operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero per effetto
dell’opzione prevista dall’articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti,
l’IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra
l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed
operazioni esenti ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
In quest’ultima ipotesi l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-
rata, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni
d’acquisto, ma è una massa globale che si qualifica come costo generale.
Quanto agli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,
nel caso in cui per l’utilizzatore l’IVA sui canoni di locazione sia indetraibile ai
sensi dell’articolo 19-bis 1 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’agevolazione
assume rilievo anche l’IVA pagata dal locatore sull’acquisto del bene.
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RASSEGNA STAMPA
Il Sole 24 Ore - 18/10/2021
Iva indetraibile, non sempre aumenta il costo.
La Cassazione: l'imposta può essere deducibile come spesa generale.