Provvedimento del 11 ottobre 2021
Oggetto: Definizione delle modalità, dei termini di presentazione e del contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all’articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa e delle ulteriori disposizioni per l’attuazione del medesimo articolo 48-bis
Non sarà un click day ma è previsto il riparto
Quantificazione del tax credit (Fiscooggi - 11/10/2021)
Il credito d’imposta è pari al 30% dell’eccedenza delle rimanenze di magazzino finali registrate nel periodo della pandemia rispetto alla media dei tre anni precedenti, risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
Al fine di rispettare il limite di spesa stanziato per la misura, sarà riconosciuto un credito d’imposta massimo pari all’indennizzo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. La percentuale, precisa il provvedimento odierno, sarà stabilita sulla base dei fondi destinati allo scopo nei due periodi d’imposta agevolabili e quindi:
- con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 rapportando il limite complessivo di spesa pari a 95 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per quel periodo
- con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, rapportando il limite complessivo di spesa pari a 150 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in quel periodo.
Se gli indennizzi risultanti dalle comunicazioni sono inferiori agli stanziamenti il credito sarà uguale al 100% dell’importo “teorico”.
L’ammontare del credito non in linea con le indicazioni Ue richiamate dovrà essere rideterminato nel rispetto di tali soglie e la percentuale dovrà essere moltiplica per il minor nuovo importo calcolato.
Non è in de minimis ma verrà applicato di quadro temporaneo (Fiscooggi - 11/10/2021)
Anche in questo caso, come per gli altri sostegni economici previsti dagli Stati membri per far fronte alla situazione emergenziale, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti in via straordinaria dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, nel "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
RASSEGNA STAMPA
FISCO E TASSE 12/10/2021 |
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Tax credit tessile e moda: ecco il provvedimento con regole per il credito sulle rimanenze | |
Le Entrate emanano il provvedimento con le regole per la fruizione del credito di imposta per il settore tessile e moda. Con altro provvedimento le date di invio comunicazione
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Il Sole 24 ore - 11/10/2021
Imposte11 Ottobre 2021
Bonus rimanenze moda in attesa dell’ok Ue
di Giorgio Gavelli