CIRCOLARE N. 9/E
Roma, 23 luglio 2021
OGGETTO: Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi –
Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n.
178 (legge di bilancio 2021) – Risposte a quesiti
2.2 Beni dal costo unitario non superiore a 516,46 euro
Domanda
Si chiede conferma dell’ammissibilità al credito d’imposta dei beni di costo
unitario inferiore a 516,46 euro.
Risposta
In via preliminare, va detto che la disciplina in esame non richiede
l’effettuazione di un ammontare minimo di investimenti al fine di poter accedere al
credito di imposta, fermo restando che deve trattarsi pur sempre di investimenti in
beni connotati dal requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dai
soggetti interessati a beneficiare dell’agevolazione.
Pur in assenza di un esplicito rimando, la disciplina agevolativa fa, pertanto,
sostanziale riferimento ai beni strumentali materiali ammortizzabili di cui agli
articoli 102 e 102-bis del Tuir, nonché ai beni strumentali immateriali
ammortizzabili di cui all’articolo 103 del Tuir.
Al riguardo, si rileva che tra i beni materiali ammortizzabili di cui all’articolo
102 del Tuir figurano, al comma 5, i beni il cui costo unitario è non superiore a
516,46 euro, per i quali la norma citata consente «la deduzione integrale delle spese
di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute». La medesima possibilità
di dedurre in misura integrale la spesa sostenuta per i beni materiali strumentali di
costo non superiore a 516,46 euro è attribuita agli esercenti arti e professioni
dall’articolo 54, comma 2, del Tuir.
Ciò rilevato, si conferma che, ai fini agevolativi, i beni materiali strumentali
di costo unitario inferiore a 516,46 euro sono ammissibili al credito d’imposta e,
quindi, concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla circostanza che, in sede contabile
e fiscale, il contribuente scelga di dedurre o di non dedurre
l’intero costo del bene nell’esercizio di sostenimento (procedendo, in tale ultimo
caso, all’ammortamento dello stesso).
Al riguardo, è il caso di precisare che anche per detti beni il meccanismo di
fruizione del corrispondente credito d’imposta resta disciplinato dai commi 1059 e
1059-bis (i.e., utilizzo in tre quote annuali di pari importo o in un’unica quota a
seconda dei casi, cfr. infra risposta al quesito 5.3).
RASSEGNA STAMPA
ItaliaOggi del 17.9.2021
Bonus per i piccoli investimenti
Agevolazione a maglie larghe per investimenti utili all’attività dell’impresa. Ad esempio, tablet, smart-phone o persino mobili da ufficio. Il credito d’imposta per i nuovi investimenti spetta, infatti, anche per l’acquisto di beni strumentali di costo inferiore ad euro 516,46